Sentenza n. 267/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/07/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 80legge 689/1981
applicata al caso
- art. 53legge 689/1981
citata
- art. 77legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 80 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 giugno 1983 dal Pretore di Lecce nel
procedimento penale a carico di Picciarelli Salvatore, iscritta al n.
850 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 23 novembre 1984 dal Pretore di Montagnana
nei procedimenti penali riuniti a carico di Colpo Ivana ed altro,
iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167-bis dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa il 28 giugno 1984 dal Pretore di Tione di
Trento nei procedimenti penali riuniti a carico di Cassago Giacomo,
iscritta al n. 360 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250-bis dell'anno 1985;
udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale iniziato dinanzi al Pretore
di Lecce a carico di Picciarelli Salvatore, per il delitto di cui
all'art. 116 n. 2 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736,
l'imputato, rinviato a giudizio, chiedeva che gli venisse applicata
la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 77
della legge 24 novembre 1981, n. 689, precisando che il fatto era
legato dal vincolo della continuazione con altri, per i quali tale
provvedimento gli era già stato concesso con sentenza del 10
dicembre 1982 del Pretore di Martina Franca.
Per l'ipotesi che si ritenesse ostativo alla emissione del
provvedimento richiesto il disposto dell'art. 80 della legge n. 689
del 1981 citata, secondo cui "Il provvedimento di cui all'art. 77 non
può essere emesso nei confronti di chi ne ha già beneficiato", il
Picciarelli sollevava eccezione di illegittimità costituzionale di
tale disposizione per contrasto con il principio di eguaglianza.
Il Pretore di Lecce, constatata la sussistenza del vincolo della
continuazione allegata dall'imputato, ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata l'eccezione proposta, rimettendo gli atti
alla Corte costituzionale con ordinanza in data 8 giugno 1983 (reg.
ord. n. 850 del 1983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del
29 febbraio 1984).
Osserva il giudice a quo che "Il caso dei fatti legati da nesso di
continuità con altri per i quali è intervenuta sentenza pronunciata
a norma dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non può
essere trattato diversamente da quello in cui la continuazione è
accertata con unica sentenza".
L'art. 80 della legge citata - impedendo l'applicazione dell'art.
77 agli imputati che abbiano già beneficiato dell'applicazione della
sanzione sostitutiva - si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost.,
poiché farebbe dipendere la disparità di trattamento fra ipotesi
sostanzialmente eguali da circostanze occasionali, quali, ad esempio,
la non contestualità delle denunce, la competenza territoriale di
distinte autorità giudiziarie, l'omessa riunione dei procedimenti.
Si fa anche rilevare che la Corte costituzionale, con la sentenza
n. 108 del 1973 in materia di perdono giudiziale, si sarebbe già
espressa nel senso dell'illegittimità del divieto di reiterazione
del beneficio nel caso di fatti commessi con vincolo di
continuazione.
2. - Identica questione è stata sollevata dal Pretore di
Montagnana con ordinanza emessa il 23 novembre 1984 (reg. ord. n. 196
del 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167-bis del 17
luglio 1985), nel corso dei procedimenti penali riuniti a carico di
Colpo Ivana e Greggio Adriano, e dal Pretore di Tione di Trento, con
ordinanza emessa il 28 giugno 1984 (reg. ord. n. 360 del 1985,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250-bis del 23 ottobre 1985),
nel corso dei procedimenti penali riuniti a carico di Cassago
Giacomo. Quest'ultimo giudice ha ricompreso nella questione di
legittimità costituzionale anche l'art. 53 della legge 24 novembre
1981, n. 689, per violazione dell'art. 3 Cost.. Considerato in diritto :
1. Le tre ordinanze in epigrafe sollevano questioni di legittimità
costituzionale sostanzialmente identiche: i rispettivi giudizi vanno,
quindi, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2. - Oggetto comune di censura, in costante riferimento all'art. 3
della Costituzione, è l'art. 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689
("Il provvedimento di cui all'art. 77 non può essere emesso nei
confronti di chi in precedenza ne ha già beneficiato o nei confronti
di chi ha riportato condanna a pena detentiva"), nella parte in cui
non consente di reiterare il provvedimento di applicazione di una
sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato, previsto dall'art.
77 della stessa legge, "relativamente ad altri reati che si legano
con il vincolo della continuazione a quelli per i quali il medesimo
imputato ne ha già beneficiato" (così le ordinanze del Pretore di
Lecce e del Pretore di Montagnana). O, più propriamente, trattandosi
di esclusioni soggettive, nella parte in cui il legislatore non
prevede l'applicazione del beneficio della sostituzione della pena
"per una seconda volta per chi sia giudicato per fatti legati col
vincolo della continuazione ad altri per i quali sia già stato
concesso il beneficio medesimo" (così l'ordinanza del Pretore di
Tione di Trento).
Quest'ultima ordinanza menziona nel dispositivo, accanto all'art.
80, l'art. 53, ma non già per coinvolgerlo nella ventilata
declaratoria di illegittimità costituzionale, bensì, più
semplicemente, perché tale articolo può assurgere a dato di
partenza per qualunque discorso concernente l'applicazione di
sanzioni sostitutive, anche su richiesta dell'imputato.
3. - La violazione del principio di eguaglianza lamentata dai
giudici a quibus viene concordemente ravvisata nella disparità che
l'art. 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - con il vietare,
sempre e comunque, "la concessione del beneficio di cui all'art. 77
per più di una volta" - inevitabilmente determina tra "chi avendo
commesso più reati legati fra loro dal vincolo della continuazione
venga giudicato in un unico processo e chi, invece, per i medesimi
reati, venga sottoposto a più giudizi". Una disparità che le
ordinanze di rimessione definiscono "irragionevole" per il fatto di
coinvolgere "situazioni identiche", trattate diversamente soltanto a
causa di "un dato processuale del tutto casuale, quale la riunione o
meno dei procedimenti a carico della stessa persona", che, proprio
perché originato da "circostanze occasionali, quali, ad esempio, la
non contestualità delle denunce o la competenza territoriale di
distinte autorità giudiziarie", non è assolutamente idoneo a
giustificare discipline differenziate.
La questione è fondata.
4. - Per dimostrare l'illegittimità della norma denunciata, due
dei giudici a quibus (Pretore di Lecce e Pretore di Montagnana)
richiamano la sentenza costituzionale n. 108 del 1973 in tema di
perdono giudiziale, propugnando, sulla base dell'analogia
riscontrabile fra la questione di oggi e la questione di allora,
l'applicazione del relativo principio informatore anche al "caso in
esame". Ricordato che in quell'occasione la Corte ebbe a dichiarare
illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art.
169 del codice penale "nella parte in cui non consente che possa
estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano col
vincolo della continuazione a quelli per i quali è stato concesso il
beneficio", le due ordinanze di rimessione ravvisano un'analogia di
situazioni, oltreché nell'incidenza sostanziale del vincolo della
continuazione, nel particolare effetto (estinzione del reato) che il
legislatore ricollega sia alla concessione del perdono giudiziale sia
all'applicazione di una sanzione sostitutiva su richiesta
dell'imputato (art. 77, primo comma, ultima parte, della legge 24
novembre 1981, n. 689).
In realtà, se è pur vero che anche un'autorevole corrente
dottrinaria coglie strette affinità tra perdono giudiziale ed
applicazione di una sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato,
è altrettanto vero, a riprova dell'assoluta atipicità di
quest'ultimo istituto (v. sentenze n. 120 e n. 148 del 1984, ove si
sottolineano le gravi incertezze sulla sua natura e sul suo
inquadramento sistematico), che ulteriori ipotesi interpretative
preferiscono accostarlo ad altre cause di estinzione del reato, quali
l'oblazione (art. 162, secondo comma, del codice penale) e, più in
particolare, l'oblazione di cui all'art. 162 bis del codice penale
(sesto comma). Senza ignorare il pur eterogeneo istituto della
sospensione condizionale della pena - anch'essa causa di estinzione
del reato (art. 167 del codice penale), sia pur eventuale e
successiva alla pronuncia della condanna (art. 163 del codice penale)
- soprattutto perché l'argomentazione posta a base della sentenza n.
108 del 1973 aveva quale punto di riferimento proprio la sospensione
condizionale della pena.
La violazione dell'art. 3 della Costituzione da parte dell'art. 169
del codice penale era stata, infatti, ravvisata non, come sembra
ritenere il Pretore di Montagnana, "nell'incompatibilità con il
principio di eguaglianza del divieto di applicazioni ripetute di una
particolare causa di estinzione del reato (il perdono giudiziale) in
tutti i casi in cui venissero giudicati reati legati dal vincolo
della continuazione e commessi precedentemente ad altri per i quali
detta causa di estinzione fosse già stata concessa", bensì, come
emerge dall'epilogo della motivazione, nel fatto "non soltanto
irrazionale, ma contraddittorio" di un perdono giudiziale non
estensibile, a differenza della sospensione condizionale della pena
(v. il dispositivo della sentenza n. 86 del 1970), "a reati che si
riportano ad unica generale ideazione". Un fatto ritenuto irrazionale
e contraddittorio perché - e qui la ratio decidendi del precedente
invocato dai giudici a quibus - la concessione di un "beneficio
maggiore, qual è il perdono giudiziale, che implica una scelta meno
severa in favore di un reo più meritevole" (v. sentenza n. 108 del
1973) non può comportare a vantaggio dell'imputato applicazioni più
ristrette di quelle ricollegate ad un beneficio minore, qual è la
sospensione condizionale della pena.
Ma, se dalla comparazione fra perdono giudiziale e sospensione
condizionale della pena discende agevole la conclusione che il primo
istituto rappresenta un beneficio senz'altro maggiore rispetto a
quello insito nel secondo, lo stesso non può dirsi a proposito
dell'analogo raffronto fra applicazione di una sanzione sostitutiva
su richiesta dell'imputato e sospensione condizionale della pena: la
complessità dei profili da prendere in considerazione, tanto più
nel vario atteggiarsi delle singole fattispecie concrete, non
permette di giungere a prese di posizione univoche quanto
all'intensità dell'un beneficio rispetto all'altro.
Del resto, nemmeno "adattando" la ratio decidendi della sentenza n.
108 del 1973 ai rapporti tra applicazione di una sanzione sostitutiva
su richiesta dell'imputato e perdono giudiziale, nel senso di elevare
quest'ultimo a punto di riferimento, esisterebbero gli estremi per
un'applicazione della stessa ratio alla questione in esame: il
perdono giudiziale si risolve, infatti, in un beneficio di sicura
maggiore intensità rispetto a quello insito nell'applicazione di una
sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato.
5. - La difficile praticabilità della via che vorrebbe far leva
sul discusso effetto estintivo così atipicamente ricollegato
all'applicazione di una sanzione sostitutiva su richiesta
dell'imputato induce a verificare la legittimità della norma
denunciata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, muovendo,
anziché dalla natura del beneficio culminante nell'effetto estintivo
del reato, dalla consolidata prospettazione del reato continuato in
termini di istituto ispirato di per sé al favor rei (v., da ultimo,
sentenza n. 115 del 1987).
È, del resto, la stessa ordinanza del Pretore di Montagnana a
portare opportunamente l'attenzione, nell'epilogo della parte motiva,
sulla "irragionevole disparità di trattamento determinata dall'art.
80 della citata legge 689/81 rispetto alla situazione di chi,
versando nella medesima condizione giuridica, si trovi a beneficiare,
per cause meramente accidentali ed in ogni caso esterne al reato,
dell'istituto della continuazione".
Il vero precedente da richiamare è, dunque, quello costituito
dalla sentenza n. 86 del 1970, dal cui principio informatore aveva
preso le mosse, sia pur senza poi direttamente utilizzarlo, la
sentenza n. 108 del 1973. Ed il principio informatore è, appunto,
questo: il caso "riguardante più fatti legati da nesso di
continuità con altri puniti con sentenza precedente non può essere
trattato diversamente dal caso in cui la continuazione viene
accertata con unica sentenza", ad evitare che un nesso "sostanziale",
quale quello di continuità, venga fatto dipendere da circostanze
meramente occasionali.
Come la Corte ha ancora di recente ribadito (v. sentenza n. 115 del
1987), a rilevare ai fini dell'unificazione è "l'esistenza del
requisito soggettivo rappresentato dall'unicità del disegno
criminoso", che si identifica "con l'ideazione complessiva, con il
piano criminoso generale, di cui ciascun reato è un momento
attuativo". Muovendo da tali premesse, è da ritenere "incoerente...
che una situazione processuale (giudizio in tempi diversi) impedisca
l'applicazione" delle disposizioni di favore ad uno o più dei reati
così collegati. Nemmeno il giudicato può impedire di "applicare
l'istituto della continuazione all'intero sviluppo esecutivo
dell'intero disegno criminoso".
Pertanto, l'art. 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
impedendo, con il suo tassativo disposto, la reiterazione del
beneficio di cui all'art. 77 anche per i fatti legati con il vincolo
della continuazione a quelli che già ne hanno fruito, va dichiarato
costituzionalmente illegittimo, nella parte censurata dai giudici a
quibus.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte
in cui esclude la reiterabilità del provvedimento previsto dall'art.
77 della stessa legge quando l'imputato debba rispondere di reati che
si legano con il vincolo della continuazione a quelli per i quali
egli già ha beneficiato del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CONSO
ECLI:IT:COST:1987:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte