Sentenza n. 267/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/03/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, ultimo
comma, della legge della Regione Molise riapprovata il 2 febbraio
1982, avente per oggetto: "Istituzione del servizio Provveditorato e
disciplina dell'attività contrattuale, promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 19 febbraio 1982,
depositato in cancelleria il primo marzo successivo ed iscritto al n.
15 del registro ricorsi 1982;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Udito l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi, per il ricorrente;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 9 febbraio 1982 e depositato il
primo marzo 1982 (R.Ric. n. 15/1982) il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, ha impugnato l'art. 36, ultimo comma, della legge della
Regione Molise, approvata il 30 novembre 1981 e riapprovata il 2
febbraio 1982, concernente: "Istituzione del servizio Provveditorato
e disciplina dell'attività contrattuale", chiedendo che ne venga
dichiarata la illegittimità costituzionale per violazione degli
Il ricorrente lamenta che la disposizione, attribuendo al
personale che ha maneggio di valori di cassa l'indennità prevista
per i dipendenti dello Stato dall'art. 4 del d.P.R. 5 maggio 1975, n.
146, si pone in contrasto con il princìpio della onnicomprensività
del trattamento retributivo stabilito in sede di contrattazione
collettiva nel primo accordo sindacale nazionale - del 10 febbraio
1979 - intercorso tra Regioni ed organizzazioni sindacali e recepito
dalla Regione Molise con la legge regionale 8 maggio 1980, n. 12,
all'art. 43.
La norma denunciata, concedendo una forma di retribuzione
aggiuntiva per una funzione immanente a qualsiasi organismo, e quindi
non ignorata dalla contrattazione collettiva, costituisce, secondo
l'Avvocatura, una deroga alla regola della onnicomprensività che,
nell'ambito della disciplina del trattamento economico, ha carattere
non marginale non soltanto per il suo valore di princìpio, ma per il
riverbero che ne deriva per il concreto assetto delle retribuzioni e
degli inquadramenti.
Nel ricorso si rileva ancora che la disposizione impugnata
contraddice il princìpio - di portata generale nell'impiego pubblico
statale nonché in quello degli enti territoriali - della
utilizzazione della contrattazione collettiva per conseguire
omogeneità e perequazione nel trattamento dei pubblici dipendenti.
Il rilievo, formulato dal Consiglio regionale per la riapprovazione
della legge, secondo cui analoga indennità è prevista per i
dipendenti dello Stato, non ha pregio ad avviso dell'Avvocatura. Tale
indennità, infatti, istituita prima dell'adozione dello strumento
della contrattazione collettiva, verrebbe mantenuta in vita solo in
quanto così ha disposto l'accordo con le organizzazioni sindacali
(d.P.R. 9 giugno 1981, n. 310, emanato in relazione agli accordi
sindacali del 24 gennaio 1981), nel contesto di una regolamentazione
concordata che ha valutato globalmente i vari aspetti del trattamento
economico.
La norma denunciata introduce così, secondo il ricorrente, uno
squilibrio sia rispetto agli impiegati di altre regioni - che
soggiacciono alla disciplina derivante dagli accordi sindacali, cui
anche la Regione Molise ha aderito -, sia rispetto ad impiegati della
medesima Regione, che svolgono funzioni non meno rilevanti ed il cui
trattamento economico è sottoposto al princìpio della
onnicomprensività.
Rileva infine il Governo che la disposizione è affetta da
insanabile contraddizione logica, in quanto si inserisce in un
sistema - disegnato dalla legge regionale 8 maggio 1980, n. 12, ed
ispirato alla regola della onnicomprensività retributiva - che si
pretende conservato in vita nonostante venga abbandonato e
contraddetto un suo criterio di fondo.
2. - La Regione Molise non si è costituita in giudizio. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in via
principale, questione di legittimità costituzionale della norma
racchiusa nell'art. 36, ultimo comma, della legge della Regione
Molise approvata il 30 novembre 1981 e riapprovata il 2 febbraio 1982
(Istituzione del servizio "Provveditorato e disciplina dell'attività
contrattuale"), in riferimento agli artt. 117, 97, 3 e 36 Cost.
Secondo il ricorrente la norma impugnata, con l'attribuire agli
impiegati regionali aventi maneggio di cassa una speciale indennità,
e quindi un emolumento aggiuntivo non previsto dalla contrattazione
collettiva, sarebbe in contrasto con il princìpio della
onnicomprensività della retribuzione, proprio della materia
dell'impiego pubblico statale, e con quello dell'utilizzazione, ai
fini della determinazione del trattamento retributivo, della
contrattazione collettiva, recepito dalla stessa legislazione
regionale - ivi compresa quella della Regione Molise (legge regionale
8 maggio 1980, n. 12) - in funzione della omogeneità e perequazione
del detto trattamento retributivo. Né ciò sarebbe contraddetto -
sostiene il ricorrente a confutazione delle argomentazioni addotte
dal Consiglio regionale in sede di riapprovazione della legge
impugnata - dalla previsione, ad opera di specifiche disposizioni
(l'art. 4 del d.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, cui fa riferimento la
stessa legge impugnata, e l'art. 19 del d.P.R. 9 giugno 1981, n.
310), della indennità di maneggio cassa per i dipendenti civili
dello Stato, essendo stata tale indennità conservata, su accordo con
le organizzazioni sindacali, nel quadro di una ponderata
regolamentazione complessiva del trattamento economico dei detti
dipendenti.
Sempre secondo il ricorrente la norma impugnata si porrebbe in
contraddizione con il sistema della stessa legislazione regionale
(legge reg. 8 maggio 1980, n. 12), inspirato al princìpio
suindicato, e determinerebbe un'ingiustificata disparità di
trattamento fra i dipendenti dalla Regione Molise di una data
categoria e quelli della stessa categoria dipendenti da altre Regioni
o di altra categoria dipendenti dalla stessa Regione.
2. - La questione posta in riferimento all'art. 117 Cost. è
fondata.
Effettivamente il princìpio della onnicomprensività e
omogeneità del trattamento retributivo è stato introdotto in via
generale nell'impiego statale, a fini di certezza, trasparenza e
perequatività, dall'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, con
il quale, mentre si attribuisce a tutti i dipendenti civili dallo
Stato (escluse talune categorie specificamente indicate) un assegno
perequativo pensionabile (non computabile ai fini della tredicesima
mensilità e del compenso per lavoro straordinario, ma strettamente
aderente alla retribuzione sotto ogni altro profilo, anche in
relazione alle vicende del rapporto di impiego), si fa divieto di
corrispondere agli attributari indennità, compensi, premi, gettoni
di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati
(salvi i compensi per lavoro straordinario), a carico del bilancio
dello Stato, di contabilità speciali o di gestioni fuori bilancio,
per l'opera svolta quali dipendenti dallo Stato o in rappresentanza
dell'amministrazione statale.
Il princìpio, la cui affermazione costituisce il risultato di
un'ampia azione sindacale, è stato enunciato anche per altri settori
del pubblico impiego (cfr., per i dipendenti dagli enti pubblici non
economici, l'articolo unico, comma terzo, legge 15 novembre 1973, n.
732 e l'art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70) per essere poi
ribadito con l'art. 17 della legge-quadro sul pubblico impiego 29
marzo 1983, n. 93, che rappresenta la conclusiva espressione di un
indirizzo invalso nella legislazione statale in materia di impiego
pubblico.
Né il princìpio è scalfito da ciò, che l'art. 4 della stessa
legge n. 734 del 1973 prevede che, con regolamento da approvarsi con
decreto del Presidente della Repubblica, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, siano determinate la misura e
le modalità di corresponsione dell'indennità di cassa - come
puntualmente avvenuto con il d.P.R. n. 146 del 1975 e con il d.P.R.
n. 310 del 1981 - giacché la previsione, come quella concernente
altre specifiche indennità, formulata negli stessi termini, è
chiaramente operata dall'art. 4 della detta legge n. 734 del 1973 in
via di stretta eccezione al princìpio enunciato nell'art. 2.
Va dunque dichiarata, in riferimento all'art. 117 Cost.,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 36, ultimo comma, della
legge regionale impugnata, con conseguente assorbimento delle altre
questioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36, ultimo
comma, della legge della Regione Molise riapprovata il 2 febbraio
1982 (Istituzione del servizio "Provveditorato e disciplina
dell'attività contrattuale").
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte