Sentenza n. 267/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1994 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 213 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 settembre
1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di
Macerata nel procedimento penale a carico di Greco Daniele, iscritta
al n. 698 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno
1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In una udienza fissata per la trattazione di un incidente
probatorio richiesto dal pubblico ministero per l'assunzione di una
ricognizione di persona imputata di furto da parte di persona
imputata, nel medesimo procedimento, del connesso reato di
ricettazione, il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Macerata, con ordinanza in data 16 settembre 1993, ha
sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 213 del
codice di procedura penale, nella parte in cui consente che siano
assunti come autori della ricognizione anche i coimputati dello
stesso reato o gli imputati in un procedimento connesso a norma
dell'art. 12 del codice di procedura penale.
Premesso che la ricognizione di persona o di cosa deve ritenersi,
anche sulla scorta della prevalente dottrina, una forma di
testimonianza, atteso che, nel momento in cui effettua la
ricognizione il suo autore riferisce al giudice, e cioè testimonia,
in ordine alla presenza, alla identità, alle caratteristiche di una
certa persona e a quanto altro valga ad attribuire alla medesima la
paternità di un fatto rilevante nel processo penale, il giudice a
quo osserva che la disciplina relativa a tale atto non prende in
considerazione le ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 197
del codice relativamente alla testimonianza e, in particolare, non
prevede il divieto di assumere come "ricognitori" i coimputati del
medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso. Né
tale silenzio normativo può essere riempito, secondo il remittente,
da una interpretazione estensiva o analogica, sia per la netta
distinzione dei regimi relativi ai due mezzi di prova, sia per la
natura eccezionale della disciplina sulla incompatibilità alla
testimonianza.
A parere del giudice a quo, la disciplina sulle ricognizioni, non
consentendo, diversamente dalla testimonianza, al coimputato dello
stesso reato o, come nella specie, alla persona imputata di un reato
connesso di rifiutare l'"ufficio di ricognitore", ed anzi, ancor
prima, non prevedendo il divieto di assumere detti soggetti come
autori della ricognizione, si porrebbe in contrasto con il principio
di uguaglianza.
Il costringere un coimputato dello stesso reato o un imputato di
reato connesso a rendere dichiarazioni tali da poter pregiudicare la
sua posizione processuale senza assicurargli il diritto di rifiutarsi
di rispondere o comunque di prestare l'ufficio di ricognitore del
coimputato sarebbe inoltre, secondo il remittente, non conforme al
dettato dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che si è limitata a chiedere che la questione sia dichiarata
inammissibile o, in subordine, infondata, riservandosi di illustrare
le proprie ragioni. Considerato in diritto
1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
circondariale di Macerata, muovendo dal presupposto interpretativo
che l'art. 213 cod. proc. pen. non assicura all'imputato chiamato a
riconoscere la persona di un coimputato il diritto di rifiutarsi di
rispondere o, comunque, di prestare l'"ufficio di ricognitore",
dubita che tale disposizione, in parte qua, sia in contrasto:
a) con l'art. 3 Cost., in quanto determinerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina
della testimonianza, che, per il coimputato e per l'imputato in un
procedimento connesso, prevede una incompatibilità all'atto e,
quindi, un divieto di assumere le relative dichiarazioni;
b) con l'art. 24, secondo comma, Cost., in quanto
costringerebbe detti soggetti a rendere dichiarazioni tali da poter
pregiudicare la loro posizione processuale.
2. - Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'Avvocatura generale dello Stato, in quanto del tutto immotivata.
3. - La questione non è fondata.
Il rimettente, da un lato, assume che la ricognizione di persona o
cosa costituisce "sempre una forma di testimonianza" e, dall'altro,
deduce che, non contemplando la disciplina sulla ricognizione "le
ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 197 c.p.p.", tale
"lacuna normativa" non potrebbe essere "coperta con una
interpretazione o estensione analogica".
Ma comunque si voglia definire la natura del mezzo di
prova-ricognizione, problema non univocamente risolto dalla
elaborazione dottrinale, è arbitrario equiparare la ricognizione
alla testimonianza prescindendo dalla considerazione della qualità
del soggetto attivo dell'atto. E ciò proprio perché, mentre
chiamato alla testimonianza non può essere altri che un testimone,
vale a dire una persona per definizione disinteressata ai fatti per
cui si procede, soggetto attivo della seconda può essere tanto un
testimone, quanto il coimputato (o l'imputato in un separato
procedimento connesso). In tale ultimo caso, evidentemente, l'atto
dichiarativo di ricognizione, provenendo da un soggetto interessato
ai fatti, è assimilabile semmai all'esame (a seconda dei casi,
dell'imputato o dell'imputato in un procedimento connesso: artt.
208-210 cod. proc. pen.).
Sebbene non esplicitato dalla norma, in dottrina non si è mai
dubitato che, se il ricognitore è il coimputato (o l'imputato in un
procedimento connesso) egli sia assistito dal diritto al silenzio,
che è un principio cardine del nostro sistema processuale.
Tale impostazione trova conferma anche in una recente decisione
della Corte di cassazione (Sez. VI pen., u.p. 18 febbraio 1994,
Goddi), secondo cui dalla natura dichiarativa dell'atto di
ricognizione discende che, nel caso in cui chiamato ad effettuare la
ricognizione sia una persona imputata in un separato procedimento
connesso, si rende applicabile la regola posta, per l'esame,
dall'art. 210, quarto comma, cod. proc. pen. (avviso della facoltà
di non rispondere).
Più in generale, nella medesima decisione si afferma che dal
principio nemo tenetur se detegere deriva il diritto del coimputato o
dell'imputato in un separato procedimento connesso di non prestarsi
alla ricognizione attiva.
4. - In conclusione, sia l'imputato intraneus o extraneus rispetto
al procedimento nell'ambito del quale è chiamato a effettuare una
ricognizione, l'esercizio del suo diritto al silenzio impedisce di
fatto l'espletamento dell'atto. Di qui l'infondatezza delle censure
prospettate dal giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 213 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal
Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale
di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte