Corte costituzionale

Ordinanza n. 267/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1995 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 666, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11

dicembre 1993 dal Pretore di Potenza nel procedimento esecutivo nei

confronti di Caraffa Vito iscritta al n. 202 del registro ordinanze

1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17,

prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con ordinanza dell'11 dicembre 1993 il Pretore di

Potenza, quale giudice dell'esecuzione, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 666, comma secondo, del

codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 3 e 101,

secondo comma, della Costituzione;

che nel sollevare la questione il giudice rimettente espone, in

punto di fatto, che, successivamente alla proposizione di una

richiesta di restituzione di cauzione (in precedenza imposta, ex art.

85 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante le norme

di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale, quale condizione per la restituzione di un bene già

sottoposto a sequestro preventivo nel corso del procedimento penale),

avanzata dall'interessato dopo la formazione del giudicato, ma

respinta dal medesimo giudice rimettente sull'assunto che tale

provvedimento avrebbe dovuto essere adottato dal pubblico ministero

quale organo dell'esecuzione, era stata rivolta, sempre al

rimettente, nuova identica istanza di svincolo della cauzione da

parte del pubblico ministero, cui medio tempore l'interessato si era

rivolto in base alla accennata precedente statuizione;

che, in tale situazione, sussisterebbero, secondo l'ordinanza di

rinvio, gli estremi della situazione di mera riproposizione di una

precedente richiesta già respinta, tale da legittimare una

declaratoria di inammissibilità dell'ulteriore richiesta, a norma

dell'art. 666, comma secondo, del codice di procedura penale;

che tuttavia, ad avviso del giudice a quo, quest'ultima norma

precluderebbe, per il suo tenore letterale, l'adozione di una simile

declaratoria, in particolare in ragione dei riferimenti ivi contenuti

alla necessità di previa audizione del pubblico ministero e della

difficoltà di configurare l'audizione dell'interessato in siffatta

ipotesi;

che, muovendo da questa premessa interpretativa, il giudice a

quo ravvisa nella norma impugnata un profilo di violazione dell'art.

3 della Costituzione (programmaticamente sviluppato come principio di

parità delle parti nell'art. 2, punto 3) della legge-delega n. 81

del 1987), per ingiustificata diversificazione del trattamento

accordato alla parte privata rispetto al pubblico ministero;

che ulteriore profilo di illegittimità costituzionale è

dedotto con riferimento all'art. 101, secondo comma, della

Costituzione, in base al rilievo per cui il giudice investito della

richiesta del pubblico ministero si troverebbe obbligato a instaurare

in ogni caso un procedimento camerale, con sottrazione del potere di

delibazione anticipata dei presupposti di ammissibilità della

richiesta, potere viceversa accordato nell'ipotesi reciproca di

richiesta ripetuta dalla parte privata;

che è intervenuto in giudizio il presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che, rilevando una inadeguata esposizione della vicenda

processuale di cognizione ai fini del controllo sulla rilevanza, e

sottolineando comunque la possibilità di una diversa lettura della

norma impugnata, ha concluso per una declaratoria di inammissibilità

o di infondatezza della questione;

Considerato che l'eccezione, sollevata dall'interveniente, di

inammissibilità per difetto di esposizione dei fatti processuali da

parte del giudice a quo - ai fini della verifica sulla rilevanza del

quesito - non può essere accolta, in quanto le indicazioni contenute

al riguardo nell'ordinanza di rinvio presuppongono logicamente che

non vi sia stata alcuna statuizione in ordine alla sorte della

cauzione nell'ambito del processo di cognizione;

che, nel sollevare la questione, il giudice a quo - che ritiene

di dover applicare la disposizione generale in tema di procedimento

di esecuzione ex art. 666 del codice di procedura penale, in luogo di

ricorrere a diverse previsioni specificamente concernenti la

restituzione di cose sequestrate, secondo una scelta allo stesso

affidata e non censurabile in sede di controllo di costituzionalità

- muove da una interpretazione palesemente erronea della norma

richiamata, in quanto il comma 2 impugnato assoggetta alla medesima

disciplina la richiesta in executivis, da qualunque parte essa

provenga;

che pertanto la questione, sollevata in base al detto

presupposto, deve essere dichiarata, per tale profilo, manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 666, secondo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 101, secondo

comma, della Costituzione, dal Pretore di Potenza, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte