Sentenza n. 268/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 210/1985
- art. 23legge 210/1985
citata
- art. 97legge 210/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 21 e 23
della legge 17 maggio 1985, n.210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie
dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1986 dal
T.A.R. per la Lombardia sul ricorso proposto da LEMURA Eliseo ed
altri contro l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, iscritta
al n. 430 del Registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 45/prima serie speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1987 il Giudice relatore
Giuseppe Borzellino;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per l'Ente Ferrovie
dello Stato e per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa il 10 gennaio 1986 dal T.A.R. per la
Lombardia, sede di Milano, è stata sollevata questione incidentale
di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 21 l. 17 maggio 1985
n.210, in relazione agli artt. 97, comma primo, 103, comma primo, 3,
24, commi primo e secondo, 113, commi primo e secondo, 25, comma
primo, della Costituzione.
Il giudizio nel corso del quale è stata sollevata detta questione
verte sul ricorso proposto da dipendenti dell'allora Azienda autonoma
delle Ferrovie dello Stato - Compartimento di Milano - avverso
provvedimenti taciti di rigetto di istanze di trasferimento in sedi
dell'Italia meridionale.
Dopo aver premesso che il citato art. 23, attributivo al Pretore
delle controversie di lavoro relative al personale dipendente
dell'ente Ferrovie dello Stato, deve ritenersi immediatamente
applicabile, tale quindi da imporre la declaratoria di difetto di
giurisdizione dell'adito giudice amministrativo, il Collegio
remittente ha rilevato che solo una strutturazione del nuovo ente di
tipo imprenditoriale secondo il modulo organizzativo e gestionale
ispirato alla disciplina privatistica avrebbe potuto giustificare da
un lato la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti in un
rapporto privatistico su base contrattuale, dall'altro la conseguente
devoluzione delle relative controversie all'autorità giudiziaria
ordinaria, nel rispetto, quindi, del principio di riparto delle
giurisdizioni costituzionalmente garantito.
Sulla base di esame delle disposizioni della legge n. 210 del
1985, il T.A.R. ha escluso in effetti, invero, che con la legge
stessa il nuovo ente rispecchi le suddette caratteristiche,
permanendo invece "una connotazione fortemente pubblicistica".
Il nuovo ente non avrebbe, quindi, una "struttura privatistica
idonea ad operare sul mercato nell'esercizio di attività economiche
in posizione di parità con i privati imprenditori"; cosicché
carente risulterebbe il presupposto che solo potrebbe giustificare la
privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti; la scelta
operata con le impugnate norme apparirebbe, perciò, "arbitraria,
irrazionale ed illogica, fonte di disarmonia nel sistema in relazione
a principi generali, e di potenziali disfunzioni e distorsioni nella
organizzazione e nella attività del nuovo ente", in contrasto col
principio di buon andamento ed imparzialità nell'organizzazione
degli enti pubblici di cui all'art. 97 Cost.
La norma che attribuisce al giudice ordinario le controversie dei
dipendenti ferroviari nei confronti dell'ente pubblico datore di
lavoro non consentirebbe, d'altronde, la tutela degli interessi
legittimi (devoluta al giudice amministrativo in via esclusiva), in
violazione dell'art.103 Cost.
Per la limitatezza dei poteri del giudice ordinario nei confronti
della pubblica amministrazione risulterebbe, altresì, lesa la
effettività e pienezza della tutela giurisdizionale garantita, dagli
artt. 24 e 113 Cost., ai dipendenti del nuovo ente, nei confronti dei
quali risulterebbe violato anche il principio di eguaglianza con
riguardo alle posizioni soggettive degli altri pubblici dipendenti,
che trovano invece compiuta tutela innanzi al giudice amministrativo.
Viene denunciata, infine, la violazione del principio del giudice
naturale enunciato dall'art. 25, primo comma, Cost.: la norma
impugnata porrebbe una "deroga alla disciplina generale delle
competenze giurisdizionali in vista di controversie determinate senza
una effettiva modifica strutturale che ne costituisca
giustificazione".
2. L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in giudizio per
il Presidente del Consiglio dei ministri, ha eccepito l'irrilevanza
della questione. Di contrario avviso rispetto all'assunto del
Collegio remittente, secondo il quale il principio della perpetuatio
jurisdictionis codificato dall'art. 5 cod. proc. civ. troverebbe
applicazione solo nella ipotesi di mutamento dello stato di fatto che
sia intervenuto dopo la proposizione del giudizio e non anche quando
sopravvenga una nuova legge modificatrice della competenza
giurisdizionale, viene assunto dall'Avvocatura che "la sopravvenuta
entrata in vigore di una legge modificativa della natura del rapporto
di lavoro non vale a devolvere ad una diversa giurisdizione una causa
già incardinata presso il preesistente giudice ed afferente il
rapporto stesso nella sua fase anteriore a detta trasformazione".
Il controllo giurisdizionale di legittimità dell'atto impugnato
(nella fattispecie: il provvedimento tacito di rigetto di una domanda
di trasferimento) non potrebbe che essere compiuto "ora per allora",
sul metro dell'ordinamento vigente alla data di emanazione dell'atto,
dal giudice cui spetta il relativo potere giurisdizionale di
annullamento. Da ciò l'inammissibilità.
Nel merito, si osserva che, quale che sia la natura giuridica
dell'Ente, né la norma che, prevedendo la regolamentazione del
rapporto di lavoro del personale su base contrattuale, collettiva ed
individuale, ne dispone la cosiddetta privatizzazione (art. 21), né
quella che attribuisce le relative controversie alla giurisdizione
del giudice ordinario (art. 23) sarebbero in contrasto con alcun
precetto della Costituzione e, in particolare, con gli articoli
invocati nella ordinanza di rinvio. Considerato in diritto 1.1. La legge 17 maggio 1985 n. 210 istituisce l'ente "Ferrovie
dello Stato", con il conferimento della personalità giuridica "ai
sensi dell'articolo 2093, secondo comma, del codice civile" e con
onere - così succedendo alla preesistente Azienda autonoma
ferroviaria - di provvedere ai propri compiti secondo "criteri di
economicità e di efficienza" (artt. 1 e 2). A mente degli articoli
21 e 23 il rapporto di lavoro del personale dipendente "è regolato
su base contrattuale collettiva ed individuale"; le controversie
relative sono attribuite alla competenza pretorile.
1.2. Tali ultime disposizioni venivano impugnate dal Tribunale
amministrativo regionale della Lombardia (sede di Milano) poiché la
competenza del giudice ordinario (pretore) in luogo di quello
amministrativo è ravvisata lesiva degli articoli - questo l'ordine
indicato - 97 (comma primo), 103 (comma primo), 3, 24 (commi primo e
secondo), 113 (commi primo e secondo), 25 (comma primo) della
Costituzione.
Osserva il remittente che il complesso della normativa di cui
innanzi non è sicuro rivelatore dell'effettiva trasformazione della
preesistente azienda autonoma in un diverso ente. Ne deriverebbero
"potenziali disfunzioni e distorsioni" di struttura e di
organizzazione, censurabili sotto il profilo del buon andamento (art.
97 Cost.), mentre la nuova disciplina non avrebbe affatto mutato la
natura del rapporto d'impiego dei dipendenti.
In conseguenza, si sarebbe concretata, ancora, la sottrazione
delle controversie del personale al giudice naturale amministrativo,
in contrasto con gli artt. 25 e 103 Cost. con violazione, altresì,
degli artt. 3, 24 e 113; difetterebbe avanti al pretore infatti avuto
"riguardo alle posizioni soggettive degli altri pubblici dipendenti"
- una piena tutela, rimanendone esclusa - ad avviso del giudice a quo
- la sfera degli interessi legittimi.
2. Oppone l'Avvocatura dello Stato che la questione sarebbe priva
di rilevanza: se è vero che la perpetuatio jurisdictionis resta
circoscritta (art. 5 c.p.c.) alle fattispecie concernenti lo stato di
fatto al momento della domanda, la sopravvenuta entrata in vigore
della legge modificativa della natura del rapporto di lavoro non
sarebbe di per sé bastevole per devolvere a diversa giurisdizione
una causa radicata in forza di un rapporto, così come previsto
anteriormente alle sue trasformazioni.
L'obiezione non ha pregio: per la giurisprudenza della Corte di
Cassazione a sezioni unite, in armonia con identiche pronunce del
Consiglio di Stato e specifica, per la sua attualità, nei confronti
delle norme su cui si controverte, il disposto di legge (210 del
1985) ha comportato l'effettivo mutamento degli indici legali di
collegamento della giurisdizione per tutto ciò che concerne le
controversie di lavoro del personale delle ferrovie dello Stato, non
restando campo, pertanto, per una perpetuatio jurisdictionis a
qualsivoglia titolo.
La Corte non ha motivo per discostarsi dal puntuale assunto,
peraltro ricordando i propri enunciati, che indicano come la legge
sopravvenuta possa spogliare di competenza, persino nel processo
penale, il giudice investito in precedenza della cognizione (sent.
185 del 1981).
3.1. Nel merito, la questione non è fondata.
Per ciò che impinge, intanto, alle regole garantiste di cui
all'art. 97 Cost. la legge 210 appare aver tenuto conto della
pregressa normazione e delle relative prescrizioni, poiché l'ente
succedeva immediatamente, subentrandovi, in tutti i rapporti (beni,
partecipazioni, gestioni speciali) pertinenti alla cessata azienda
autonoma. Senza di ciò verosimilmente si sarebbero creati proprio
disguidi e dissesti organici nell'ambito specifico di una attività -
quella del trasporto ferroviario - che non poteva ammettere,
nell'interesse dell'utenza, soluzione alcuna di continuità:
cosicché non è dato riscontrare condizioni di insanabile arbitrio
ovvero di manifesta irragionevolezza in violazione, all'incontro, dei
principi contenuti nell'art. 97.
3.2. A espungere qualsiasi rilievo d'ordine costituzionale nei
confronti di un presunto attentato alla precostituzione del giudice
naturale (art.25) rimane bastevole, poi, quanto già qui ricordato
(supra, 2: sentenza 181 cit.), ulteriormente chiarendosi, in punto,
come siffatta precostituzione non può venire esasperata sino ad
implicare una sorta di ibernazione dei criteri dettati per la
competenza e per la giurisdizione; è essenziale soltanto che la
eventuale mutazione non resti affidata alla mera discrezionalità del
giudice, ma una circostanza del genere assolutamente non ricorre in
causa.
3.3. L'esame resta incentrato negli ulteriori asserti circa
carenza di tutela avanti al pretore, per i rapporti di lavoro di cui
si discute, ove fosse rimasto offeso - per avventura - non diritto
soggettivo bensì un interesse legittimo; tanto avrebbe comportato,
secondo il remittente giudice amministrativo, violazione, s'è già
detto, degli artt. 3 e 24, nonché 103 e 113 Cost.
Ma anche sotto questi profili la questione non trova sostegno.
Si contende concretamente in tema di diniego al trasferimento,
perdurante un lasso di tempo nel quale, per disposizione iniziale,
era previsto l'obbligo per il lavoratore di sostare nella sede prima;
in termini più generali - a tratteggiare i contenuti di rispettiva
doverosità nei diritti e negli obblighi tra amministrazione e
personale - va richiamato, d'altronde, che lo stato giuridico già
contemplava - al momento delle insorte richieste - la puntuale
predisposizione di apposite graduatorie (legge 26 marzo 1958, n. 425:
art.46).
A ciò ora aggiungesi che il nuovo ente agisce a titolo
imprenditoriale in virtù di quella sua configurazione positiva cui
si è accennato e sulla base (paritetica), nel rapporto di lavoro,
della contrattazione: all'area di cui trattasi rimane perciò
estranea - come già del resto sembra ab origine - ogni connotazione
autoritativamente discrezionale.
Si è in presenza, adunque, di vicenda avvinta a comportamenti
obbligatori per le parti e perciò ricadenti per la loro esaustiva
tutela reale, priva di presunti coni d'ombra, nella competenza del
giudice ordinario, abilitato a conoscerne integralmente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 21 e 23 della legge 17 maggio 1985 n.210 (Istituzione
dell'ente "Ferrovie dello Stato") sollevata con l'ordinanza in
epigrafe, in riferimento agli artt. 97, comma primo, 103, comma
primo, 3, 24, commi primo e secondo, 113, commi primo e secondo, 25,
comma primo, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale per la Lombardia (sede di Milano).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte