Sentenza n. 268/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/03/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 7legge 1646/1962
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma,
della legge 22 novembre 1962 n.1646 (Modifiche agli ordinamenti degli
Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 ottobre 1983 dalla Corte dei conti Sez.
III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Silla Gentile, iscritta
al n. 398 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 252 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 25 settembre 1985 dalla Corte dei conti -
Sez. III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Mazza Alfia e
Direzione generale degli Istituti di previdenza, iscritta al n. 606
del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 52, prima serie speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione di Silla Gentile;
Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Udito l'avv. Vittorio Morrone per Silla Gentile;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con due ordinanze emesse il 5 ottobre 1983 (R.O. n. 398 del 1984)
ed il 25 settembre 1985 (R.O. n. 606 del 1986) la Corte dei conti -
Sezione III giurisdizionale, su ricorso proposto rispettivamente da
Silla Gentile e Mazza Alfia, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, primo comma, della l. 22 novembre 1962 n.
1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso
il Ministero del Tesoro), nella parte in cui per i figli naturali
subordina il diritto al "trattamento di quiescenza indiretto o di
riversibilità a carico delle Casse pensioni facenti parte degli
Istituti di previdenza, alla condizione che essi siano stati
riconosciuti dall'iscritto a norma del codice civile anteriormente
alla data di cessazione dal servizio".
La questione è stata posta in riferimento all'art. 3 Cost. (ed
anche ai successivi 30 e 31), nel primo caso a seguito di
dichiarazione giudiziale post mortem dell'iscritto e nel secondo per
riconoscimento, da parte del genitore, dopo la cessazione dal
servizio.
Il principio di eguaglianza appare chiaramente violato - si assume
- ove si consideri che in materia di pensioni di guerra i figli
naturali riconosciuti hanno diritto alla pensione di riversibilità
anche se il riconoscimento sia avvenuto oltre i limiti di tempo già
previsti dall'art. 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (entro un.
anno dalla cessazione dello stato di guerra, ovvero per sentenza
purché concepiti prima della ferita o della malattia da cui derivò
la morte del genitore), posto che ai sensi dell'art. 52 della
sopravvenuta legge 18 marzo 1968, n. 313, vanno equiparati ai figli
legittimi i figli naturali riconosciuti senza alcuna limitazione
relativa al momento del loro riconoscimento.
Si eccepisce anche la illegittimità della norma in relazione
all'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, perché vi è una
diversità di trattamento, ai fini della riversibilità delle
pensioni, tra figli naturali di dipendenti o pensionati degli
Istituti di previdenza e figli naturali di dipendenti o pensionati
dell'I.N.P.S.; la illegittimità ancora della norma medesima in
relazione all'art. 82, terzo comma del T.U. approvato con d.P.R. 29
dicembre 1973 n. 1092 per violazione dello stesso principio di
eguaglianza, in quanto vi è una diversità di trattamento tra figli
naturali di dipendenti o pensionati dello Stato e figli naturali di
iscritti agli Istituti di previdenza.
La diversa disciplina normativa, si assume, non appare affatto
razionale e a giustificarla non varrebbe addurre la rilevabile
diversità degli ordinamenti pensionistici: non potrebbe, infatti, se
non in violazione del principio di eguaglianza e di ogni criterio
logico ed obiettivo, ammettersi che il diritto dei figli naturali al
trattamento di riversibilità possa essere - o possa non essere -
condizionato dal differente "momento" del loro riconoscimento. Quanto
al profilo della violazione degli artt. 30 e 31 Cost. viene
richiamato semplicemente l'avviso del ricorrente sul principio di
tutela ed assistenza dei minori nati fuori dal matrimonio, dovendo la
legge nei casi di incapacità dei genitori provvedere ad assolvere i
compiti relativi.
Si è costituita la Signora Silla (ord. 398/84) rappresentata e
difesa dagli avvocati Tommaso Carpinella e Vittorio Morrone. Nella
memoria si insiste nell'accoglimento delle sollevate questioni di
illegittimità.
Non si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto
1. - I giudizi vertono su identica questione: devono riunirsi,
pertanto, per formare oggetto di un'unica pronuncia.
2.1. - La legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli
ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del
Tesoro) ai fini del trattamento di quiescenza, indiretto e di
riversibilità, a carico delle Casse pensioni facenti parte dei
menzionati Istituti, equipara (art. 7) ai figli legittimi i naturali
riconosciuti purché l'atto sia anteriore "alla data di cessazione
dal servizio" dell'iscritto, da cui origina la pensione.
2.2. - I giudici a quibus sospettano di illegittimità la norma
per una irrazionale disparità da altri ordinamenti, nei cui ambiti,
invece, un momento limitativo non sussisterebbe: pensioni di guerra;
quiescenza dei dipendenti statali; pensionistica I.N.P.S.
Si avrebbe violazione, quindi, del principio di eguaglianza ex
art. 3 Cost., con riflessi anche inerenti agli artt. 30 e 31
concernenti la tutela familiare.
3. - Invero, non può assumersi quale tertium comparationis il
lato criterio inerente alla pensionistica per causa di guerra: è
costante giurisprudenza di questa Corte che tale normazione ha un ben
diverso fondamento. Neppure, rileva, in punto, la norma sul
trattamento agli orfani di dipendente statale, poiché essa limita
pur sempre i benefici - per il caso di dichiarazione giudiziale alla
anteriorità della domanda al decesso del dante causa (art. 82, comma
terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). Né ancora può farsi
puntuale riferimento a una prospettata assimilazione tra rapporto di
lavoro pubblico e privato che - pur nella attenuazione odierna delle
rispettive differenziazioni - manifestano comunque una diversa
strutturazione specie nell'area previdenziale.
Induce ad una favorevole determinazione il rilevare che - rispetto
alla antecedente procreazione - il riconoscimento ovvero la
dichiarazione giudiziale, come è pacifico nella giurisprudenza della
Corte di cassazione, hanno contenuto meramente dichiarativo.
Restando così assorbita ogni altra questione, va dichiarata,
conclusivamente, l'illegittimità costituzionale della norma
censurata, con la conseguente affermazione che ai figli naturali
legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, oggetto di essa,
va attribuito, quando dovuto, il trattamento di quiescenza, senza
limitazioni temporali di sorta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 7, primo comma, legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche
agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del
Tesoro) limitatamente alle parole "dall'iscritto anteriormente alla
cessazione dal servizio".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte