Sentenza n. 268/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1994 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 223/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1,
della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di
dirittive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con
ordinanza emessa il 26 maggio 1993 dal Pretore di Torino nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Arena Salvatore ed altri e
la s.r.l. Whirlpool Italia, Divisione Aspera, iscritta al n. 582 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di costituzione della s.r.l. Whirlpool Italia,
Divisione Aspera;
Udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1994 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi gli avvocati Giacinto Favalli, Carlo Mezzanotte, Rosario
Flammia e Paolo Tosi per la s.r.l. Whirlpool, Divisione Aspera;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di due giudizi riuniti, promossi da Salvatore Arena
ed altri e da Luigi Lopez contro la S.r.l. Whirlpool Italia per
ottenere la declaratoria di illegittimità dei licenziamenti loro
intimati e la reintegrazione nei rispettivi posti di lavoro, con gli
ulteriori provvedimenti di cui all'art. 18 della legge n. 300 del
1970, il Pretore di Torino, con ordinanza del 26 maggio 1993, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 39 e 41, primo comma, Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, "nella parte in cui prevede che un
accordo sindacale possa derogare alla legge in relazione ai criteri
di scelta dei lavoratori da licenziare stabiliti alle lettere a), b),
c) della stessa norma".
Ad avviso del giudice remittente, l'efficacia del contratto
collettivo di diritto comune è regolata dai principi privatistici
del mandato. Perciò la norma impugnata - in quanto attribuisce alle
associazioni sindacali il potere non solo di regolare il contenuto
dei contratti individuali di lavoro, ma anche di dettare regole, in
deroga a norme di legge, per la loro risoluzione, comprimendo il
"diritto dei singoli alla prosecuzione del rapporto" - viola: a) il
principio di libertà di iniziativa economica, il quale garantisce
anche l'autonomia contrattuale dei singoli prestatori di lavoro
subordinato; b) il principio di libertà di organizzazione sindacale,
al quale è estraneo il potere delle associazioni sindacali di
stipulare "qualsiasi negozio destinato a produrre effetti nei
confronti di un singolo rapporto di lavoro": l'associazione
sindacale, in base al mandato conferitole dagli associati, non
diventa titolare anche dei diritti del singolo inerenti alla
risoluzione del rapporto di lavoro.
È denunciata inoltre la violazione dell'art. 3 Cost. e ancora
degli artt. 39 e 41, primo comma, Cost., sul riflesso che ai
contratti collettivi previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n.
223 del 1991 è attribuita efficacia erga omnes senza le condizioni
cui tale efficacia è subordinata dal quarto comma dell'art. 39 Cost.
La questione è ritenuta rilevante anche sotto questo ulteriore
profilo perché "nella specie buona parte dei ricorrenti non è
iscritta ad alcuna associazione sindacale".
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituita la società Whirlpool Italia chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata.
L'inammissibilità è dedotta sia per il fatto che i ricorrenti o
hanno stipulato specifici atti di transazione della lite o non hanno
impugnato il licenziamento nei termini di legge, sia perché la
rilevanza della questione è motivata in ragione della pretesa
necessità di valutare, alla luce dei richiamati parametri
costituzionali, se un accordo sindacale possa "derogare a norme di
legge in materia di risoluzione del contratto di lavoro senza violare
i diritti dei singoli", mentre è proprio la legge ad attribuire, in
via principale, alla contrattazione collettiva la possibilità di
individuare i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in
mobilità". I criteri legali hanno una funzione sussidiaria, essendo
destinati ad operare solo in mancanza di accordi sindacali sul punto.
Nel merito la difesa della società osserva che l'ordinanza di
rimessione muove da un presupposto completamente errato, quasi che
nel caso in esame la fonte costitutiva della risoluzione dei singoli
contratti di lavoro e delle modalità della stessa fosse l'accordo
sindacale, anziché l'atto unilaterale di recesso posto in essere dal
datore di lavoro in conformità dell'accordo, rispetto al quale i
criteri legali di scelta hanno natura di norma suppletiva. I
contratti collettivi, cui rinvia la norma impugnata, sono un esempio
di "quegli accordi che vengono qualificati da dottrina e
giurisprudenza come accordi gestionali o di procedimentalizzazione, i
quali contengono la determinazione, in via generale ed astratta,
delle condizioni economiche e normative di trattamento dei
lavoratori, bensì la determinazione dei modi e delle condizioni
nelle quali verrà esercitato nell'immediato il potere organizzativo
dell'imprenditore".
Di fronte a contratti collettivi di questo tipo è "esclusa in
radice l'ipotizzabilità di una collisione col principio di libertà
sindacale di cui all'art. 39 Cost. da parte di una legge la quale,
come nel nostro caso, attribuisce all'autonomia collettiva la
funzione di controllo e limitazione del potere di licenziamento
collettivo". In questo senso si è pronunciata ripetutamente la Corte
di cassazione in relazione agli accordi sindacali, anteriori alla
legge n. 223 del 1991, in tema di criteri di selezione dei lavoratori
da collocare in Cassa integrazione guadagni. Viene pure richiamata la
sentenza n. 694 del 1988 di questa Corte, secondo cui "legittimamente
ed utilmente opera il potere rappresentativo e negoziale degli
organismi sindacali, soprattutto di fabbrica, in funzione di
temperamento del potere imprenditoriale". Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt.
3, 39 e 41, primo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.
223, "nella parte in cui prevede che un accordo sindacale possa
derogare alla legge in relazione ai criteri di scelta dei lavoratori
da licenziare stabiliti alle lettere a), b), c) della stessa norma".
2. - La Società Whirlpool Italia ha eccepito l'inammissibilità
della questione per il duplice motivo, da un lato, che i lavoratori
in causa o hanno stipulato specifici atti di transazione della lite o
non hanno impugnato tempestivamente il licenziamento, dall'altro, che
il giudice rimettente ha ritenuto rilevante la questione alla stregua
di una interpretazione errata della norma denunziata.
L'eccezione non può essere accolta. Sotto il primo profilo, essa
è fondata su circostanze di fatto, delle quali l'accertamento e la
valutazione spettano esclusivamente al giudice del merito; sotto
l'altro profilo è contraddetta dalla giurisprudenza costante di
questa Corte, secondo cui, ai fini dell'ammissibilità della
questione, è sufficiente che la rilevanza sia coerentemente motivata
sulla base di premesse non manifestamente implausibili (cfr., da
ultimo, sent. n. 183 del 1994).
3. - La questione non è fondata.
Improprio è anzitutto il riferimento all'art. 41, primo comma,
Cost., richiamato per primo nella sequenza argomentativa
dell'ordinanza di rimessione, sul riflesso che esso garantirebbe
l'autonomia privata dei singoli, e in particolare "la libertà di
ciascun singolo di stipulare un contratto di lavoro subordinato con
l'imprenditore, nonché di risolverlo secondo le norme vigenti". La
censura non è comprensibile se non collegandola all'assunto,
palesemente insostenibile, che il contratto collettivo cui rinvia
l'art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 sia "destinato a
produrre effetti nei confronti di un singolo rapporto di lavoro", sia
cioè, esso stesso, la causa immediata della risoluzione del rapporto
individuale nei confronti dei lavoratori "collocati in mobilità".
Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, l'autonomia
contrattuale dei singoli è tutelata a livello di Costituzione solo
indirettamente, in quanto strumento di esercizio di libertà
costituzionalmente garantite (cfr. sentenze nn. 89 del 1984, 159 del
1988, 241 del 1990). L'art. 41 tutela l'autonomia negoziale come
mezzo di esplicazione della libertà di iniziativa economica, la
quale si esercita normalmente in forma di impresa. Chi stipula un
contratto di lavoro subordinato con un imprenditore non assume, per
parte sua, una iniziativa economica, bensì accetta di essere
inserito nell'organizzazione produttiva costituita dall'iniziativa
della controparte.
4. - In riferimento all'art. 39 Cost. la norma impugnata è
ritenuta lesiva:
a) dell'art. 39, primo comma, in quanto eccederebbe i limiti di
competenza dell'autonomia collettiva attribuendo ai sindacati
maggiormente rappresentativi (ai sensi dell'art. 19 della legge n.
300 del 1970) il potere di disporre del diritto dei singoli alla
stabilità del posto di lavoro, in deroga ai criteri legali di scelta
dei lavoratori da collocare in mobilità;
b) dell'art. 39, quarto comma, perché ai contratti collettivi
da essa richiamati conferisce efficacia vincolante anche per i
lavoratori non aderenti ai sindacati stipulanti, senza le condizioni
alle quali l'efficacia erga omnes del contratto collettivo è
subordinata dalla norma costituzionale.
La censura sub a) prende le mosse da una interpretazione che,
rovesciando l'ordine logico delle due parti in cui si articola la
disposizione in esame, attribuisce alla seconda, dove sono enunciati
tre criteri di scelta in concorso tra loro, carattere di norma
imperativa, alla quale la prima parte autorizzerebbe deroghe ad opera
della contrattazione collettiva. Perciò i contratti collettivi cui
fa rinvio l'art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 sarebbero da
annoverare nella categoria degli "accordi sindacali in deroga",
analogamente agli accordi sindacali autorizzati dall'art. 4, comma
11, a derogare all'art. 2103 cod. civ.
La lettera della legge resiste insuperabilmente a una simile
interpretazione. La disposizione impugnata non prevede alcun potere
sindacale di deroga a norme imperative di legge, bensì sostituisce
alla determinazione unilaterale dei criteri di scelta,
originariamente spettante all'imprenditore nell'esercizio del suo
potere organizzativo, una determinazione concordata con i sindacati
maggiormente rappresentativi; essa tende a "procedimentalizzare"
l'esercizio di un potere imprenditoriale. Solo in mancanza di accordo
vengono in applicazione i criteri indicati nella seconda parte della
disposizione, la quale, sotto questo aspetto, ha natura di norma
suppletiva. La sussidiarietà della regola legale, intesa a favorire
una gestione concordata della messa in mobilità dei lavoratori,
risponde all'esigenza di adattamento dei criteri di individuazione
del personale in soprannumero alle condizioni concrete dei processi
di ristrutturazione aziendale, tenuto conto dei notevoli oneri
finanziari imposti dalla nuova disciplina dell'intervento
straordinario della Cassa integrazione guadagni alle imprese che si
avvalgono delle procedure di mobilità dei lavoratori.
Così precisato il significato dell'art. 5, comma 1, gli accordi
sindacali che stabiliscono i criteri di scelta dei lavoratori da
collocare in mobilità non appartengono alla specie dei contratti
collettivi normativi, i soli contemplati dall'art. 39 Cost.,
destinati a regolare i rapporti (individuali) di lavoro di una o più
categorie professionali o di una o più singole imprese. Si tratta di
un tipo diverso di contratto, la cui efficacia diretta - in termini
di limiti e modalità di esercizio del potere di licenziamento
finalizzato alla riorganizzazione del lavoro nell'impresa - si
esplica esclusivamente nei confronti degli imprenditori stipulanti (o
del singolo imprenditore nel caso di accordo aziendale). Il contratto
collettivo, cui rinvia la norma in esame, incide sul singolo
prestatore di lavoro indirettamente, attraverso l'atto di recesso del
datore in quanto vincolato dalla legge al rispetto dei criteri di
scelta concordati in sede sindacale.
5. - Non vale obiettare che i contratti collettivi di cui si
controverte, poiché regolano l'esercizio del potere di licenziamento
in ordine alla selezione dei lavoratori da dismettere, dispongono in
pari tempo del diritto dei singoli alla stabilità del posto
(denominato nell'ordinanza di rimessione "diritto alla prosecuzione
del rapporto di lavoro") e in questo senso sarebbero, essi pure,
contratti normativi. Il diritto alla stabilità del posto non ha una
propria autonomia concettuale, ma è nient'altro che una sintesi
terminologica dei limiti del potere di licenziamento sanzionati
dall'invalidità dell'atto non conforme, e quindi si risolve
interamente nel diritto (potestativo) di impugnare il licenziamento
illegittimo. In correlazione al recesso dell'imprenditore nell'ambito
di una procedura di riduzione del personale, il diritto alla
conservazione del posto non preesiste all'accordo sindacale, ma
dipende da questo e si identifica col diritto all'applicazione dei
criteri di scelta in esso previsti.
L'accordo non è valido - con conseguente annullabilità del
recesso intimato dal datore di lavoro - quando è contrario a
principi costituzionali o a norme imperative di legge. Poiché
adempie una funzione regolamentare delegata dalla legge, la
determinazione pattizia dei criteri di scelta deve rispettare non
solo il principio di non discriminazione sanzionato dall'art. 15
della legge n. 300 del 1970, ma anche il principio di razionalità,
alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri
dell'obiettività e della generalità e devono essere coerenti col
fine dell'istituto della mobilità dei lavoratori. Come parametro del
giudizio di razionalità o di ragionevolezza possono venire in
considerazione anche i criteri legali, non come tali, ma in quanto
riproducono criteri tradizionalmente praticati nei rapporti
collettivi connessi ai licenziamenti per riduzione del personale nel
settore dell'industria, sicché lo scostamento da essi deve essere
giustificato. Per esempio, la svalutazione del privilegio
tradizionale dell'anzianità di servizio, nei confronti dei
lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti di età e di
contribuzione per fruire di un trattamento di quiescenza, può essere
giustificata in una situazione del mercato del lavoro tale da
escludere per i lavoratori più giovani la possibilità di trovare a
breve termine un altro posto di lavoro, oppure, secondo un criterio
accolto dalla stessa legge n. 223 (art. 28), nei casi di
ristrutturazioni industriali caratterizzate da elevati livelli di
innovazione tecnologica.
6. - Alla luce delle precisazioni esposte nei paragrafi
precedenti, perde consistenza la censura di violazione dell'art. 39,
quarto comma, Cost. coordinato con l'art. 3 Cost. Il problema
dell'efficacia erga omnes del contratto collettivo si pone per i
contratti normativi, non per quelli del tipo ora in discorso, la cui
efficacia nei confronti dei singoli lavoratori (mediata dai
provvedimenti individuali di licenziamento) si fonda sulla legge che
ad essi rinvia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in
materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 39 e 41, primo
comma, della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte