Corte costituzionale

Ordinanza n. 268/2000

Altra decisione · depositata il 11/07/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2,

del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 della

legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice

penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli artt. 289, 416 e 555

del codice di procedura penale), promosso con Ordinanza emessa l'8

luglio 1999 dal pretore di Palermo sezione distaccata di Bagheria,

nel procedimento penale a carico di Filippo Pomara, iscritta al

n. 634 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n. 47 dell'anno

1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che con ordinanza dell'8 luglio 1999 il pretore di

Palermo sezione distaccata di Bagheria ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen.,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, respinta una eccezione di nullità del decreto di

citazione a giudizio sollevata dalla difesa dell'imputato per la

mancata presenza del difensore all'interrogatorio dell'indagato, il

pretore solleva questione di costituzionalità in quanto la norma

impugnata non prevede la nullità del decreto di citazione a

giudizio, oltre che nell'ipotesi, in essa prevista, in cui non sia

stato emesso l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai

sensi dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen., "anche quando non è

stata data comunque la possibilità all'indagato di sottoporsi

liberamente e validamente all'interrogatorio";

che, ad avviso del rimettente, la norma sarebbe

"insufficiente e claudicante" in relazione alla ratio sottesa alla

legge 16 luglio 1997, n. 234 (che ha modificato la disposizione

stabilendo appunto l'obbligo del previo invito a presentarsi per

rendere l'interrogatorio), poiché da essa deriverebbero a) la

lesione del diritto alla difesa, in quanto il mero invito a

presentarsi per rendere interrogatorio non garantirebbe

all'interessato la necessaria assistenza tecnica, e b) una

irragionevole disparità di trattamento fra i soggetti che sono messi

nella condizione di esercitare appieno il proprio diritto di difesa,

attraverso lo svolgimento dell'interrogatorio, e coloro che, invece,

"rischiano di giungere alla fase processuale non avendo avuto la

possibilità di conoscere le accuse mosse a proprio carico";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che, richiamando le ordinanze nn. 325 del 1999 e 432 del 1998

della Corte costituzionale, ha concluso nell'assunto dell'analogia

tra le questioni definite con le citate ordinanze e quella ora

all'esame della Corte nel senso della manifesta infondatezza.

Considerato che il giudice rimettente prospetta la possibile

lesione del principio di uguaglianza e della garanzia della difesa

nella "insufficienza" della disposizione dell'art. 555, comma 2, cod.

proc. pen., che, per effetto delle modifiche recate dalla legge

n. 234 del 1997, prevede la nullità del decreto di citazione a

giudizio se questo non è preceduto dall'invito a presentarsi per

rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, dello

stesso codice;

che peraltro, successivamente all'ordinanza di rimessione, è

intervenuta la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle

disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione

monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale.

Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario.

Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità

spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione

forense), che ha modificato la norma denunciata;

che, per effetto della nuova disciplina, il previo invito

all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio nell'ambito

delle indagini preliminari non costituisce più un obbligo

incondizionato per il pubblico ministero, bensì è previsto, quale

atto eventuale, solo in seguito a una richiesta in tal senso da parte

dell'indagato stesso, cui deve essere comunicato l'"avviso della

conclusione delle indagini preliminari" (art. 415-bis cod. proc.

pen., introdotto dall'art. 17, comma 2, della legge n. 479 del 1999);

che, in connessione con la diversa configurazione

dell'eventuale contraddittorio tra pubblico ministero e indagato, è

stata correlativamente posta una nuova e diversa disciplina circa la

nullità del decreto di citazione a giudizio per il caso di omissione

degli atti sopra detti (v. l'art. 552, comma 2, "sostitutivo"

dell'art. 555 previgente, quale risultante dall'art. 44 della legge

n. 479 del 1999);

che, stante il complessivo mutamento (in una prospettiva

contraria a quella cui mira la questione sollevata) del quadro

normativo su cui cade la censura di incostituzionalità, occorre,

preliminarmente rispetto a ogni profilo di valutazione di

ammissibilità della addizione richiesta, restituire gli atti al

giudice rimettente, a esso spettando di valutare se, a seguito delle

modifiche intervenute nella disciplina processuale in esame, la

questione sollevata sia, nel giudizio principale, tuttora rilevante

nei termini in cui è stata proposta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Palermo sezione

distaccata di Bagheria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte