Sentenza n. 269/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/12/1986 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 5legge 1278/1930
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
24 luglio 1930 n. 1278 (Adozione di nuove norme penali in materia di
emigrazione) promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1979 dal
Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Bottaro Giovanni
iscritta al n. 610 del registro ordinanze 1979 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 dell'anno 1979;
udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 1986 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Pretore di Milano, con ordinanza emessa il 10 maggio 1979 nel
procedimento a carico di Bottaro Giovanni - imputato del reato di cui
all'art. 5 della legge 24 luglio 1930, n. 1278 (Adozione di nuove norme
penali in materia di emigrazione) per aver eccitato l'emigrazione di
cittadini italiani mediante la pubblicazione, su un quotidiano, d'un
annuncio contenente un'offerta di lavoro- ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 21 e 35 Cost.,
del suddetto art. 5 nella parte in cui limita la libertà d'espressione
e la libertà d'emigrazione. Osserva il giudice a quo che la
disposizione impugnata va inquadrata in un complesso di disposizioni
storicamente determinate a limitare, se non addirittura ad impedire,
l'esercizio del diritto d'emigrazione, incriminando "l'eccitamento"
alla medesima compiuto per qualsiasi fine ed in qualsiasi maniera in
sintonia con gli intendimenti del regime allora vigente, diretto a
comprimere qualsiasi forma di propaganda non collimante con i fini
politici ed economici perseguiti. Questa disposizione, però, si pone
in contrasto con gli artt. 35 e 21 della nuova Carta costituzionale,
tesi a garantire l'esercizio del diritto d'emigrare e, di conseguenza
del diritto di propagandare un'attività lecita, diritti entrambi
limitati dalla disposizione in esame.
L'inciso dell'art. 35 Cost. ("salvo gli obblighi di legge
nell'interesse generale"), aggiunge l'ordinanza di rimessione, non è
pertinente al caso in esame e non può costituire il presupposto di
qualsivoglia eccezione alla libertà d'emigrazione. Infatti, a
differenza dell'art. 2 della medesima legge n. 1278 del 1930 (che
punisce l'agevolazione all'emigrazione se compiuta "in contravvenzione,
alle leggi, ai regolamenti ed agli ordini dell'autorità competente")
l'art. 5 non fa parola di alcuna autorizzazione necessaria per poter
esercitare il diritto di propaganda all'emigrazione, che dovrebbe,
quindi, ritenersi sanzionata prescindendo da qualsiasi atto
autorizzativo al riguardo.
Il giudice a quo conclude sottolineando la differenza tra la norma
impugnata e quella di cui al precedente art. 4 oggetto della sentenza
di infondatezza n. 26 del 1957. Infatti, mentre il preindicato art. 4
vieta l'attività speculativa di chi approfitti dello stato di bisogno
del futuro emigrante, tale fine non è certamente presente nel primo
comma dell'art. 5: quest'ultimo, invero, punisce l'eccitamento
all'emigrazione, in sé considerato, senza ulteriore specificazione dei
motivi.
La libertà d'emigrazione dovrebbe, invece, essere tutelata anche
sotto l'aspetto strumentale della propaganda all'emigrazione, così
come avviene per ogni altro diritto costituzionalmente garantito, nella
misura in cui l'esercizio del diritto non venga distorto per fini
speculativi nei confronti di chi è economicamente più debole.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Dinanzi alla Corte non vi è stata costituzione di parti né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto :
1. - Vanno anzitutto esaminate due questioni preliminari. La
prima in ordine all'oggetto del presente giudizio, la seconda attinente
all'autonomia delle ipotesi delittuose di cui al primo ed al secondo e
terzo comma dell'art. 5 della legge 24 luglio 1930 n. 1278.
In ordine alla prima questione va osservato che, se è vero che
l'ordinanza di rimessione, nel dispositivo, solleva questione di
legittimità costituzionale in relazione, genericamente, all'art. 5
della legge ora indicata, è altresì vero che l'ordinanza stessa
propone censure specifiche in relazione alla sola fattispecie tipica
prevista dal primo comma del predetto art. 5 e non anche in relazione
alle ipotesi delittuose di cui ai capoversi del medesimo. Va ancora
rilevato da un canto che l'imputazione elevata nel procedimento a quo
attiene al solo delitto di cui al primo comma del precitato articolo e
dall'altro che il giudice rimettente sottolinea che il predetto primo
comma, sanzionando penalmente l'eccitazione all'emigrazione senza
ulteriori specificazioni, non può sostenersi essere indirizzato alla
tutela della buona fede dell'emigrante né diretto ad impedire
speculazioni nei confronti di chi è economicamente più debole:
poiché le "notizie ed indicazioni false" ed i "motivi di lucro" sono
espressamente previsti dalle ipotesi di cui al secondo e terzo comma
dell'articolo in esame, l'eccezione d'illegittimità costituzionale
deve ritenersi riferita al solo primo comma del più volte citato art.
5 della legge in discussione.
2. - La seconda questione preliminare sorge dalla soluzione data
alla prima.
Essendo oggetto del presente giudizio la illegittimità
costituzionale del primo comma dell'art. 5 della legge 24 luglio 1930
n. 1278, si pone il quesito se i modelli incriminati nei capoversi del
citato articolo siano o meno autonomi nei confronti dell'ipotesi
delittuosa prevista dal primo comma dello stesso articolo.
Al quesito va data, senza dubbio, risposta affermativa. Seguendo
autorevole dottrina si potrebbe, infatti, sostenere che, anche quando i
modelli di cui ai capoversi dell'articolo in discussione costituissero
ipotesi circostanziate del fatto "semplice" incriminato nel primo
comma, ugualmente i precitati modelli costituirebbero autonome
fattispecie tipiche: anche le ipotesi circostanziate, infatti,
sarebbero, secondo la sopra richiamata dottrina, incriminate a tutela
di beni giuridici diversi da quelli garantiti attraverso
l'incriminazione del relativo fatto "semplice".
Senonché, a parte ogni questione attinente alla natura di
fattispecie tipiche circostanziate, o meno, delle ipotesi di cui ai
capoversi dell'art. 5 della legge in esame, va sottolineato che le
stesse ipotesi sono senza dubbio "speciali" rispetto a quella
"generale" (o "semplice") prevista dal primo comma dell'articolo più
volte citato, ma sono speciali per aggiunta e non per specificazione.
Il "fine di lucro" o le "notizie ed indicazioni false", infatti, non
specificano alcun elemento della fattispecie "generale" ma si
aggiungono agli elementi individuati in quest'ultima: il predetto fine
e le indicate notizie sono dal legislatore aggiunti agli elementi della
fattispecie "generale" (e, pertanto, vietati) in quanto attraverso essi
lo stesso legislatore ritiene si ledano beni giuridici diversi da
quelli garantiti mediante l'incriminazione della fattispecie "generale"
ed "indifferenti "rispetto all'incriminazione stessa.
La diversità dei beni tutelati dai divieti di cui ai capoversi
dell'articolo in discussione, rispetto ai beni tutelati dal divieto di
cui al primo comma dello stesso articolo, rende pertanto, i citati
capoversi sicuramente autonomi. Conseguentemente, l'illegittimità
costituzionale del primo comma non coinvolge valutazioni relative alle
ipotesi delittuose previste dai capoversi del più volte citato
articolo. Di tali valutazioni, dunque, in questa sede si può non
discutere; né la validità delle stesse ipotesi criminose è in alcun
modo condizionata dalla validità costituzionale del preindicato primo
comma.
3. - Nell'esame del merito della controversia va rilevato, prima
d'ogni altra considerazione, che l'ipotesi delittuosa prevista dal
primo comma dell'art. 5 della legge 24 luglio 1930 n.1278 (che il
giudice a quo ritiene ancora vigente nel nostro ordinamento) non trova
alcun precedente nella legislazione anteriore al 1930 ed è in
contrasto con l'orientamento seguito da quest'ultima in sede di
composizione strutturale delle fattispecie tipiche di propaganda tesa a
favorire l'emigrazione. Tutte le leggi penali anteriori al 1930,
infatti, nel vietare l'eccitazione, attraverso mezzi di pubblicità,
all'emigrazione, ipotizzano fattispecie tipiche nelle quali
caratteristica, requisito essenziale, è il fine di lucro oppure la
diffusione di notizie false; ed a volte sono richiesti entrambi i
requisiti, con o senza l'inganno del destinatario dell'eccitazione.
Già l'art. 17, primo comma, della legge 31 gennaio 1901 n. 23, nel
vietare "al vettore ed ai suoi rappresentanti di eccitare pubblicazione
ad emigrare", tende ad evitare che si speculi, per lucro, su condizioni
di particolare bisogno e, conseguentemente, di minore resistenza
all'eccitazione. Conferma del rilievo secondo il quale il fine di
lucro è implicito nel comportamento incriminato dal primo comma della
legge n. 23 del 1901 si ha (a parte l'ovvia considerazione che il
vettore, almeno di regola agisce per motivi di lucro) ricordando che
l'art. 34 della legge 2 agosto 1913, n. 1075, nel sostituire il primo
comma dell'ora citato art. 17 della legge n. 23 del 1901, estende a
"chiunque" il divieto d'eccitazione, con mezzi pubblicitari,
all'emigrazione ma richiede necessariamente, per "chiunque", il fine di
lucro o la diffusione di notizie false.
L'art. 14, primo comma, del T.U. sull'emigrazione, approvato con il
regio decreto legge 13 novembre 1919 n. 2205, nel riproporre l'ipotesi
criminosa di cui all'art. 34 della precitata legge 2 agosto 1913 n.
1075, recita: "... chiunque, a fine di lucro eccita ad emigrare e
chiunque con manifesti, circolari, guide o con pubblicazioni di ogni
genere concernenti l'emigrazione diffonde notizie o indicazioni false
o diffonde... notizie di tale natura stampate all'estero... è
punito.... ecc.". È fin troppo evidente che le ipotesi di cui al primo
comma dell'art. 14 del precitato Testo Unico espressamente prevedono
l'una "il fine di lucro" l'altra le "notizie od indicazioni false". Il
tipo di cui al secondo comma dello stesso art. 14 prevede, poi,
entrambi i predetti elementi, oltre all'inganno dell'emigrante, come
elementi essenziali all'ipotesi ivi incriminata.
Anteriormente al 1930, il legislatore, dunque, non ha mai
penalmente sanzionato fatti d'eccitazione all'emigrazione con mezzi
pubblicitari dai quali esulino, quanto meno, il fine di lucro o le
notizie false.
E s'intende bene il perché: la struttura delle fattispecie tipiche
incriminate dalle norme anteriori al 1930 svelano, infatti, chiaramente
l'oggetto giuridico tutelato attraverso l'incriminazione delle
fattispecie stesse: era interesse dello Stato evitare speculazioni
strumentalizzatrici dell'impazienza od ignoranza degli emigranti e
garantire i medesimi dalle insidie insite nelle notizie od indicazioni
false. Non va dimenticato che l'emigrante è soggetto economicamente
debole, che verte in situazioni di particolare bisogno e che, pertanto,
è razionale che sia tutelato dallo Stato contro speculazioni, inganni
ed errori realizzati attraverso la propaganda pubblicitaria. Il primo
comma dell'art. 5 della legge 24 luglio 1930 n. 1278 bruscamente
interrompe l'orientamento legislativo innanzi descritto e, per la prima
volta, sanziona penalmente il fatto di chi, senza alcun motivo di lucro
e senza diffondere notizie od indicazioni false, eccita con mezzi
pubblicitari all'emigrazione. Il legislatore del 1930, infatti, mentre
colloca al secondo e terzo comma dell'articolo in esame le ipotesi,
precedentemente incriminate, d'eccitazione all'emigrazione per motivi
di lucro od attraverso notizie false, formula un "autonomo" primo comma
nel quale penalmente sanziona l'inedita ipotesi d'eccitazione
all'emigrazione con mezzi pubblicitari dalla quale esulano del tutto
motivi di lucro e notizie false. L'intitolazione della legge 24 luglio
1930 n. 1278 è, peraltro, particolarmente significativa: "Adozione di
nuove norme penali in materia di emigrazione".
4. - Senonché, eliminando dalla struttura della fattispecie tipica
prevista dal primo comma dell'articolo 5 della legge in discussione i
motivi di lucro e le notizie od indicazioni false, diviene davvero poco
agevole spiegare la ratio dello stesso comma e, con essa, l'oggetto
giuridico tutelato attraverso l'incriminazione della fattispecie tipica
ivi prevista.
Almeno a prima vista, sembra inspiegabile che lo Stato possa aver
interesse ad impedire che il cittadino sia indotto ad emigrare dalla
propaganda, ove l'emigrazione stessa non sia vietata. Perché la
determinazione del cittadino ad emigrare dovrebbe sorgere solo
spontaneamente o per consigli offerti da privati, fuori dalle forme
pubblicitarie? Se si parte dal punto di vista del soggetto emigrante,
è davvero difficile ritrovare un interesse dello stesso soggetto a non
ricevere retti e disinteressati consigli, "pubblici" o "privati" che
siano. E, d'altra parte, dal punto di vista dello Stato, se è
ipotizzabile un interesse del medesimo a che gli emigranti non siano
ingannati o sfruttati, riesce difficile ammettere l'esistenza d'un
interesse ad impedire che si ecciti l'emigrazione senza fini di lucro,
per pura solidarietà, attraverso la comunicazione di notizie vere,
senza alcun tentativo di frode.
Vero è che, ove si consideri l'ipotesi criminosa qui in
discussione, senza allargare la visuale al sistema politico-giuridico
del 1930, al clima nel quale si andavano realizzando particolari fini
statuali in materia d'emigrazione, la stessa ipotesi non soltanto non
mostra un accettabile oggetto giuridico specifico ma, almeno a prima
vista, sembra mancare del tutto d'una sua ratio. Al contrario, ove si
tengano presenti i particolari fini dello Stato, ai quali si accennerà
subito, il primo comma dell'art. 5 della legge 24 luglio 1930 n. 1278
acquista un ben preciso significato: anzi, appare come diretta
conseguenza di particolari fini dello Stato.
Se, come si è ricordato, il legislatore del 1930, nell'escludere
deliberatamente dalla fattispecie tipica di cui qui si discute il fine
di lucro e le notizie false, non può aver tutelato l'emigrante da
attacchi fraudolenti o comunque negativamente incidenti sulla sua
particolare situazione di bisogno, di tensione emotiva, d'ansiosa
attesa di trovar lavoro o di realizzare, fuori dallo Stato italiano, il
lavoro preferito, non resta che esaminare attentamente i diversi fini
che lo Stato si propone nell'impedire che una "pluralità" di cittadini
riceva messaggi "veri" e disinteressati in materia d'emigrazione.
E l'emigrazione come fenomeno "di massa", collettivo, che si vuole,
intorno al 1930, impedire o, meglio, sottrarre alla determinazione di
privati: diversamente, non s'intenderebbe il perché del divieto
dell'eccitazione all'emigrazione realizzata soltanto attraverso
"manifesti, circolari, guide, pubblicazioni o con qualsiasi mezzo di
pubblicità".
Ci si prefigge di riservare allo Stato il monopolio nella
determinazione dell'emigrazione come fenomeno "di massa": per ciò
s'impedisce, nel 1930, ai privati sempre l'eccitazione di tal fenomeno,
non si fa cenno, infatti, nel tipo in esame, neppure dell'elemento
(negativo) della mancanza di autorizzazione. L'emigrazione, come fatto
individuale, rimane nella zona del "non vietato": di questo aspetto
dell'emigrazione il legislatore non si occupa nel 1930. Lo stesso Stato
non ha motivo d'occuparsi del diritto soggettivo, della libertà
d'emigrazione e tantomeno della formazione della volontà d'emigrare o
delle effettive possibilità d'emigrare. La legge in esame nulla dice
in ordine a tutto ciò; né dalle norme penali ivi previste è dato
trarre segnali relativi alla tutela di interessi di tal genere.
Importante è, nel 1930, che lo Stato, e soltanto lo Stato, diriga,
orienti, determini l'emigrazione di massa: questa è guardata con
sfavore, tenuto conto del "numero", che è potenza, e deve essere
conservato, assicurato e, ove possibile, aumentato. L'emigrazione di
massa può, a volte, essere consentita ma soltanto per fini contingenti
dello Stato (ad esempio, popolare, "civilizzare" colonie o terre
lontane). Di regola, no. Le braccia e la mente dei cittadini devono
essere a disposizione dello Stato.
Soltanto questi ultimi interessi, che si accordano, peraltro, con
una generale politica demografica dello Stato italiano intorno al 1930
(come può uno Stato che tende ad incrementare, quanto più possibile,
la popolazione, attraverso i ben noti "incentivi" demografici,
consentire a privati la pubblica eccitazione all'emigrazione?)
consentono di cogliere la ratio e, con essa, l'interesse tutelato
attraverso l'incriminazione del tipo delittuoso in esame.
Si noti: questa disamina introduce l'interprete ad intendere
appieno da un canto come l'eccitazione, la propaganda all'emigrazione,
essendo strumentale, accessoria a quest'ultima, è con la medesima
strettamente collegata (di tal che la visione generale ed i punti di
vista particolari, in tema d'emigrazione, si riflettono necessariamente
sulla valutazione della propaganda eccitativa della medesima) e
dall'altro come le ideologie fondamentali assunte dallo Stato
condizionano, almeno di regola, la posizione che lo stesso Stato assume
nei confronti dell'emigrazione e, conseguentemente, della propaganda od
eccitazione all'emigrazione. Soltanto lo stretto legame tra il regime
politico-costituzionale vigente nel 1930, le visioni generali in tema
d'emigrazione dello stesso regime ed i particolari interessi tutelati
con l'incriminazione del tipo delittuoso in esame consentono, infatti,
d'individuare la ratio della norma impugnata.
5. - Cadute le ideologie assunte a fondamento del regime
autoritario vigente nel 1930 è oggi ancora conforme alla Costituzione
del 1948 la ratio della norma penale in discussione?
Si badi: qui si tratta di ratio, di bene tutelato attraverso
l'incriminazione del fatto tipico di cui alla disposizione impugnata,
non, genericamente, di occasioni nelle quali è stata emanata la
disposizione in esame. Ove, tuttavia, si ritenesse che le osservazioni
che precedono individuino soltanto, genericamente, finalità od
occasioni contingenti (cadute le quali ben può, tuttavia, la norma in
discussione conservare validità in ragione di beni o valori accolti
dalla nuova Costituzione) andrebbe sottolineato che non esistono
"altri" beni o valori che possano comunque legittimare il divieto di
cui alla disposizione impugnata.
La precitata ratio ed il bene giuridico tutelato (l'interesse dello
Stato a che il cittadino non sia indotto ad emigrare dalla propaganda
realizzata con mezzi di pubblicità) attraverso l'incriminazione del
fatto in esame non sono, oggi, in alcun modo compatibili con le visioni
ideologiche poste a fondamento della vigente Costituzione e contrastano
con precise ed inequivocabili norme espressamente previste dalla
medesima.
Va, anzitutto, rilevato che l'espressa menzione della libertà
d'emigrazione, di cui all'art. 35, quarto comma, Cost. e la
sottoposizione della medesima ai soli obblighi stabiliti dalla legge
nell'interesse generale sono, appunto, diretta derivazione della
volontà del Costituente di contrastare la visione, in materia, del
legislatore del 1930. L'on. Dominedò, presentatore dell'emendamento in
base al quale il presidente dell'Assemblea costituente, su esplicita
adesione del presidente della terza sottocommissione, che propose,
nella seduta dell'8 maggio 1947, la modifica della formula del terzo
comma dell'art. 30 del progetto (attuale quarto comma dell'art. 35
Cost.) così si espresse nella menzionata seduta dell'assemblea
plenaria: "... lo scopo del mio emendamento è quello di far sì che
sia pienamente riconosciuta nella Costituzione la libertà
d'emigrazione, senza condizionarla all'eventualità di deroghe
illimitate da parte della legge". Ed aggiunse: "Chi ricordi le gravi
ferite portate al diritto di emigrare, per ragioni militariste,
nazionaliste o razziste, vorrà riconoscere la necessità che domani
sia preservato da altri pericoli il diritto dell'uomo alla piena
espansione della propria personalità e quindi il diritto di
partecipare alla vita della comunità dei popoli".
Se si tiene presente che nello Statuto albertino non era
espressamente menzionato il diritto d'emigrare e che nell'art. 1 della
legge 31 gennaio 1901 n. 23, nel dichiarare che l'emigrazione è
libera, si aggiungeva, in modo del tutto generico, "nei limiti
stabiliti dal diritto vigente" (nella legge 24 luglio 1930 n. 1278
nulla, ovviamente, si dice in ordine alla libertà d'emigrazione); se
si sottolinea la significatività del termine "riconosce", di cui
all'art. 35, quarto comma, Cost., e lo si pone in relazione allo stesso
termine usato nell'art. 2 Cost.; da un canto ci si rende pienamente
conto che nella vigente Costituzione la libertà d'emigrazione è un
diritto fondamentale, che lo Stato "riconosce" e non attribuisce (e
che, pertanto, può essere fatto valere anche nei confronti dello
Stato) e, dall'altro, s'intende appieno che non può farsi rientrare
nei "limiti " di cui al quarto comma dell'art. 35 Cost. (come pure è
stato sostenuto) una "concessione" al legislatore ordinario di vietare
la propaganda eccitatoria dell'esercizio del diritto di emigrare: i
limiti di cui all'ora citato articolo attengono, peraltro, al diritto
del singolo emigrante e non a terzi che intendono eccitare
l'emigrazione.
Né va taciuta l'esatta visione che il Costituente ebbe della
complessità del fenomeno emigratorio e dell'evoluzione che il medesimo
andava rivelando in Italia.
Non è senza rilievo che, durante i lavori dell'Assemblea
costituente, il tema dell'emigrazione, inizialmente proposto in sede di
discussione dell'art. 10 del Progetto (attuale art. 16 Cost.) fu, nella
seduta antimeridiana dell'11 aprile 1947 dell'assemblea plenaria,
rimandato all'esame dell'art. 30 del Progetto (attuale art. 35 Cost.)
appunto in considerazione dell'incidenza del tema anche sulla materia
della libertà di lavoro. E va ricordato altresì che, nella precitata
seduta, uno dei Costituenti sottolineò che i nuovi emigranti non
costituivano più le "turbe cenciose di un tempo ma i cittadini nuovi
della vera civiltà italiana, la civiltà del lavoro...".
Nessuno può disconoscere per un verso che questa visione del
fenomeno emigratorio certamente contrasta con la considerazione che del
fenomeno stesso ebbe la legislazione precedente al 1948 e per altro
verso che non è pensabile che la Costituzione vigente "conceda" o
"permetta" al legislatore ordinario monopolii tesi ad indirizzare
arbitrariamente (per fini contingenti) l'emigrazione: un legislatore
che, ancorato a visioni arretrate del fenomeno emigratorio, ritenesse,
oggi, di poterlo determinare autoritariamente, come "anonimo" fenomeno
di massa, si porrebbe nettamente contro la Costituzione.
6. - Da quanto precede risulta che non è condivisibile
l'affermazione secondo la quale la Costituzione riconosce il diritto
soggettivo d'emigrare ma non il diritto di far propaganda "per far
emigrare".
Senza dubbio, la libertà, il diritto d'emigrare è distinto dal
diritto di propaganda tesa a far emigrare: quest'ultimo è, infatti, da
ritenersi, come è stato già notato, " strumentale", "accessorio" al
primo o meglio, all'esercizio del primo. Per vero, la libertà
d'emigrazione, il diritto d'emigrare è, già per sé, difficilmente
compatibile con divieti di attività di propaganda, disinteressata ed
inidonea ad ingannare, tesa all'esercizio della predetta libertà.
Tuttavia, ove quest'ultima fosse guardata "con sfavore" da un
determinato sistema di norme (si è già notato che non si poteva, dal
legislatore del 1930, vietare in toto, l'emigrazione, in quanto, a
volte, come fenomeno "di massa", poteva giovare allo Stato, ma essa,
come fenomeno individuale, era, dallo stesso legislatore, certamente
considerata con sfavore) sono configurabili una libertà d'emigrazione
e, insieme, un divieto di propaganda tesa a far emigrare. Come è
ipotizzabile, anche quando la libertà d'emigrazione sia
costituzionalmente sancita, un limite alla propaganda, tesa a far
emigrare, "falsa" (basata su "notizie" od elementi comunque non
rispondenti al vero) idonea ad ingannare (per quanto, l'evoluzione
degli attuali emigranti è tale da far sorgere almeno qualche dubbio in
materia) od un limite alla stessa propaganda quand'essa sia
interessata, quando strumentalizzi, "per lucro", l'ansia, la tensione
emotiva di chi è senza lavoro.
Allorché, invece, la libertà d'emigrazione è costituzionalmente,
ed in maniera espressa, sancita; allorché, come è stato
esplicitamente dichiarato da alcuni Costituenti, essa deve rimanere,
quanto più possibile, scevra da limiti (solo eccezionalmente può
essere condizionata da obblighi derivanti dal bene comune, dalla tutela
di interessi generali d'una comunità democraticamente orientata);
allorché tale libertà non soltanto non è guardata con sfavore ma è
"riconosciuta "come bene, valore fondamentale, realizzativo della
personalità umana (non nasce, infatti, quale "graziosa concessione",
dello Stato) essa va tutelata e garantita.
A nulla od a ben poco varrebbe riconoscere esplicitamente la
libertà d'emigrazione quando non ci si adoperasse a rendere effettivo
l'esercizio di tale libertà: e rendere effettivo, libero, l'esercizio
del diritto d'emigrazione equivale a porre in grado il cittadino di
"conoscere", quanto più possibile, notizie, elementi, dati ecc.
relativi all'esercizio del diritto stesso. Il modo di formazione della
concreta volontà d'emigrare è inscindibile dal contenuto della
medesima: se libero è il contenuto, se libera è la scelta verso uno
od altro contenuto volitivo, libero deve anche essere il modo di
formazione dello stesso contenuto volitivo. Anche lo Stato può
assumere iniziative tese a fornire elementi, conoscenze ecc. a chi è
senza lavoro. Ma che lo Stato, adempia o meno a tale compito, vieti a
terzi di propagandare, senza alcun motivo, di lucro, dati, elementi,
veri, relativi all'emigrazione, è contrario all'art. 35, quarto
comma, Cost. ed a tutto il sistema ideologico-politico sul quale è
fondata la vigente Costituzione. Lo Stato impedirebbe, ove vietasse
tale propaganda, la normale formazione della volontà del cittadino,
attribuendo a sé il monopolio della formazione (almeno di quella che
avviene attraverso mezzi di pubblicità) della stessa volontà.
Al massimo, si può ritenere molto raro che alcuno, diffondendo
notizie conformi a verità attraverso manifesti, circolari,
pubblicazioni ecc., ecciti l'emigrazione senza il benché minimo fine
di lucro, tanto più quando si tenga presente l'ampia interpretazione
giurisprudenziale della nozione di "fine di lucro". Ma, ove vi fosse
davvero qualcuno che, per puro spirito caritatevole, per umana
solidarietà, eccitasse l'emigrazione, diffondendo notizie conformi a
verità attraverso manifesti, circolari ecc., quel "qualcuno "non può
e non deve, ai sensi della vigente Costituzione, essere penalmente
sanzionato. L'interesse dello Stato al monopolio dei mezzi di
pubblicità in ordine alla formazione della volontà d'emigrare
equivale ad illegittimo limite sia alla normale, libera formazione di
tale volontà sia al consapevole esercizio della volontà stessa. Ogni
divieto, penalmente sanzionato, di propagandare pubblicamente
l'emigrazione, attraverso notizie od informazioni veritiere e senza
fini di lucro, è, dunque, in contrasto con il quarto comma dell'art.
35 Cost., del quale si è innanzi offerta l'interpretazione nel quadro
del vigente sistema costituzionale. Peraltro, poiché offrire retti,
onesti e disinteressati consigli attraverso mezzi di comunicazione
pubblica ad una pluralità di persone non è dissimile dall'offrire
consigli di tal genere ad un singolo soggetto (ciò, s'intende, dal
punto di vista del significato intrinseco dell'eccitazione
all'emigrazione) se si affermasse la legittimità della sanzionabilità
penale dell'eccitazione, con mezzi pubblicitari, all'emigrazione, per
fini di pura solidarietà umana, dovrebbe del pari ammettersi la
costituzionale legittimità d'una eventuale incriminazione della stessa
eccitazione privatamente realizzata: ognun vede a quale assurdo, così
si giungerebbe.
Va infine osservato che, tutelata costituzionalmente l'emigrazione,
risulta implicitamente tutelata anche la propaganda od eccitazione
all'emigrazione, non esistendo altri valori o beni costituzionalmente
garantiti che, pur nella liceità dell'emigrazione, valgano a
giustificare limiti alla propaganda diretta a far emigrare.
7. - La dichiarazione d'illegittimità costituzionale del primo
comma dell'articolo più volte citato non esclude che il fatto tipico
"generale" ivi previsto (chiunque con manifesti, circolari, guide,
pubblicazioni o con qualsiasi mezzo di pubblicità eccita l'emigrazione
di cittadini italiani) continui ad individuare le ipotesi speciali di
cui al secondo e terzo comma dello stesso articolo. Mentre cessano
d'aver vigore il precetto e la sanzione di cui al predetto primo comma,
il fatto (naturalistico) di cui allo stesso comma continua a
caratterizzare le ipotesi tipiche ("fatto" commesso per motivi di lucro
ovvero con notizie o indicazioni false) di cui al secondo e terzo comma
dell'articolo in discussione: le predette ipotesi come si è notato
all'inizio, risultano autonome nei confronti del modello "generale" di
cui al primo comma dello stesso articolo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della norma di cui al
primo comma dell'art. 5 della legge 24 luglio 1930 n. 1278.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
- FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO
- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte