Ordinanza n. 269/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/06/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 3Costituzione
- art. 34Legge sull’equo canone
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge
27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1991 dal Pretore
di Verona nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Casa di Cura
"Villa Lieta" e S.p.a. Centro Diagnostico Polispecialistico Gallieno,
iscritta al n. 155 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, del
1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Verona, nel giudizio civile tra la
S.p.a. Casa di cura "Villa Lieta" e la S.p.a. Centro Diagnostico
Polispecialistico Gallieno, avente ad oggetto la liquidazione della
indennità di avviamento, con ordinanza emessa il 28 gennaio 1991
(R.O. n. 155 del 1991), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella
parte in cui non prevede che le disposizioni dell'art. 34 della
stessa legge, relative alla indennità di avviamento, non si
applichino ai rapporti di locazione relativi ad immobili interni e
complementari a case di cure;
che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati l'art.
3, primo comma, della Costituzione, per la irrazionale
discriminazione che si determinerebbe rispetto ai rapporti locativi
concernenti immobili complementari a stazioni ferroviarie, porti,
aereoporti, aree di servizio, alberghi e villaggi turistici, per i
quali è esclusa la indennità di avviamento godendo essi di un
avviamento "parassitario", e l'art. 42, secondo comma, della
Costituzione, in quanto si porrebbe un irragionevole limite alla
proprietà privata perché il suo godimento da parte del locatore
subirebbe un ingiustificato sacrificio;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuta
l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente
del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la inammissibilità
della questione per irrilevanza, alla luce della prevalente
giurisprudenza ricordata nella ordinanza di remissione;
Considerato che il giudice remittente ha indicato i due indirizzi
giurisprudenziali formatisi in materia, uno definito prevalente, che,
riconducendo l'attività svolta nel laboratorio di analisi di cui
trattasi tra quelle professionali e complementari a quelle svolte
nella clinica istallata nell'immobile locato esclude che sia dovuta
l'indennità di avviamento, e l'altro secondo cui, trattandosi sempre
di attività organizzata imprenditorialmente, spetta la detta
indennità;
che, però, lo stesso remittente non ha compiuto la scelta tra
le due interpretazioni e non ha indicato quella che intende seguire,
lasciando alla Corte Costituzionale di effettuarla, mentre essa
spetta solamente a lui;
che in tale situazione la questione sollevata è manifestamente
inammissibile mancando il giudizio sulla rilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 27 luglio 1978,
n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte
in cui non prevede che le disposizioni di cui all'art. 34 della
medesima legge, relative all'indennità di avviamento, non si
applichino ai rapporti di locazione relativi ad immobili interni o
complementari a case di cure, in riferimento all'art. 3, primo comma,
e all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Verona con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte