Sentenza n. 269/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/06/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del codice
di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1991
dal Pretore di Brescia - Sezione distaccata di Montichiari nel
procedimento civile vertente tra la S.r.l. C.T.G. e la S.n.c. C3F di
Chittolina Evaristo e C. iscritta al n. 727 del registro ordinanze
1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3,
prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza in data 19 ottobre 1991, resa in un giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo, l'adito Pretore di Brescia -
ritenuto, in premessa, che l'eccezione di incompetenza territoriale
ex art. 19 c.p.c. formulata dalla società opponente (avente sede in
Verona) avrebbe dovuto essere respinta, in applicazione del
successivo art. 20 stesso codice, per essere l'obbligazione azionata
adempibile al domicilio del creditore (in territorio di Brescia) - ha
reputato, di conseguenza, rilevante ed ha perciò sollevato d'ufficio
(in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost.) questione di
legittimità costituzionale del predetto art. 20 c.p.c. che appunto
prevede due fori facoltativi (obbligationis e destinatae solutionis)
alternativi al foro generale delle persone fisiche o giuridiche.
Secondo infatti il giudice rimettente, la scelta del giudice
territorialmente competente, in tal modo rimessa all'arbitrio
dell'attore, contrasterebbe con il principio del giudice naturale
precostituito per legge, così come anche interpretato dalla sentenza
della Corte n. 88/1962 che ha escluso "la possibilità in ordine alla
stessa materia dell'alternativa fra un giudice ed un altro risolubile
a posteriori .. in relazione ad un dato procedimento".
2. - L'Avvocatura dello Stato, per l'intervenuto Presidente del
Consiglio dei ministri, ha contestato la fondatezza dell'impugnativa.
All'uopo ha sostenuto che - risultando nel denunziato art. 20
c.p.c. pur sempre determinati in anticipo i criteri equiordinati che
definiscono l'eguale competenza di più giudici - la scelta rimessa a
chi assume l'iniziativa giudiziale non è di conseguenza
incompatibile con la "naturalità" - da intendere come
precostituzione per legge - del giudice adito. Considerato in diritto
1. - Nel sistema del vigente codice di procedura civile,
l'individuazione del giudice territorialmente competente avviene in
linea di principio sulla base di un criterio soggettivo (c.d. foro
generale) di collegamento, rispettivamente, con la residenza
(domicilio o dimora) della persona fisica (art. 18) o con la sede (o
luogo in cui vi è uno stabilimento o rappresentante autorizzato)
della persona giuridica (art. 19) convenuta e - in via derogatoria
(fori speciali) - alla stregua di criteri correlati al petitum e/o
alla causa petendi di determinate tipologie di controversie (artt. da
20 a 24) ovvero ancora ad esigenze organizzative dell'amministrazione
pubblica evocata in giudizio (art. 25).
I fori speciali prevalgono su quello generale e sono quindi, di
regola, anche esclusivi: ad eccezione del "foro per le cause relative
a diritti di obbligazione" espressamente qualificato come
"facoltativo" dall'art. 20 sub iudice.
Ciò comporta - come è pacifico in dottrina e giurisprudenza -
che, nelle cause relative all'ultima indicata categoria di rapporti,
il soggetto che assume l'iniziativa della lite può a sua scelta
convenire la controparte innanzi al giudice del luogo ove questa
risiede (o, se persona giuridica, ha la sua sede) ex artt. 18 - 19,
ovvero "del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione
dedotta in giudizio" (art. 20).
E da ciò appunto discenderebbe, secondo il giudice a quo, la
vulnerazione del precetto costituzionale dell'art. 25, comma primo,
da parte del citato art. 20 c.p.c.: per essere - a quanto si assume -
in questo caso "rimessa al mero arbitrio dell'attore la scelta del
giudice competente per territorio".
2. - La questione così prospettata è destituita di fondamento.
Già con sentenza n. 119 del 1963, questa Corte ha avuto modo, sia
pur incidentalmente, di affermare che "l'art. 20 c.p.c. .. fa parte
di quel sistema di norme regolatrici della competenza nel processo
civile le quali, preordinate, come sono, all'insorgere delle singole
controversie, non contrastano col precetto costituzionale del giudice
naturale". E questa conclusione va ora espressamente ribadita alla
luce del consolidato indirizzo interpretativo dell'art. 25, comma
primo, Cost.: per cui appunto il principio della precostituzione del
giudice, ivi sancito, deve ritenersi rispettato allorché l'organo
giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri
generali fissati in anticipo e non già in vista di singole
controversie (cfr. sent. 29/58; 22/59; 1/65; 508/89 ex plurimis); e
comunque, in particolare, "nulla (esso) ha da vedere con la
ripartizione della competenza territoriale tra giudici dettata "da
normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio" (cfr.
251/1986).
Né con tale giurisprudenza può dirsi che contrasti la decisione
richiamata dal giudice a quo, n. 88 del 1962, che ha dichiarato
l'illegittimità degli artt. 30 e 31 c.p.p.
Invero "l'alternativa fra più giudici", in quel caso ritenuta non
conciliabile con l'art. 25 Cost., è quella risolubile in base
unicamente a scelte "discrezionali" - specificamente inerenti alla
"designazione" del giudice per il singolo processo - operate a
posteriori con "provvedimento", autoritativo ed insindacabile, di
organi dello stesso potere giudiziario. Alternativa - peraltro - che
si riconduce, all'evidenza, ad ipotesi paradigmatica ben diversa da
quella nella specie ricorrente (o da quelle analoghe prefigurate
all'interno degli stessi artt. 18 e 19 citt.), la cui risoluzione pur
sempre avviene in base a meccanismi stabiliti a priori dall'organo
legislativo (cfr. pure sent. 158/82).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 25, comma
primo, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Brescia con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte