Sentenza n. 27/1958
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/04/1958 · relatore Mario Cosatti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle norme
contenute nell'art. 18 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza 13 aprile 1956 del Pretore di Gallarate nel
procedimento penale a carico di Basso Achille e Donelli Claudio,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 29
maggio 1957 ed iscritta al n. 52 del Registro ordinanze 1957;
2) ordinanza 25 maggio 1957 del Pretore di Ales nel procedimento
penale a carico di Licheri Didaco, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 223 del 7 settembre 1957 ed iscritta al n. 75 del
Registro ordinanze 1957.
Udita la relazione del Giudice Mario Cosatti nella camera di
consiglio del giorno 25 febbraio 1958.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In seguito a denuncia del Comandante la stazione carabinieri di
Sesto Calende, fu instaurato dinanzi al Pretore di Gallarate
procedimento penale a carico di Basso Achille e Donelli Claudio
imputati del reato di cui all'art. 18 del T.U. delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, per avere il 12
giugno 1955 organizzato in Sesto Calende, senza autorizzazione della
competente autorità, una riunione di circa sessanta persone.
Nel corso del dibattimento la difesa degli imputati ha sollevato
eccezione di illegittimità costituzionale delle norme di cui al citato
art. 18 e il Pretore, su conforme avviso del Pubblico Ministero, con
ordinanza 13 aprile 1956 ha osservato che, trattandosi nella specie di
riunione in luogo aperto al pubblico, si appalesa rilevante e non
manifestamente infondata la proposta questione in riferimento al
disposto dei commi primo e secondo dell'art. 17 della Costituzione; ha
pertanto disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
Tale ordinanza, comunicata ai Presidenti delle Camere e notificata
il 22 maggio 1956 al Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata
pubblicata, per disposizione del Presidente di questa Corte, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 29 maggio 1957.
In seguito a denuncia del Comandante la stazione carabinieri di
Ruinas, fu dinanzi al Pretore di Ales instaurato procedimento penale a
carico di Licheri Didaco, imputato del reato di cui all'art. 18 del
T.U. delle leggi di pubblica sicurezza per avere in Ruinas il 7 agosto
1955 promosso, senza preventivo avviso alla competente autorità, una
riunione di circa sessanta persone e avervi preso la parola.
Il Pretore con ordinanza 25 maggio 1957, dopo aver osservato che
l'art. 17 della Costituzione prescrive l'obbligo di preavviso alla
competente autorità per riunioni in luogo pubblico escludendo tale
obbligo non solo per quelle private ma anche per quelle in luogo aperto
al pubblico, ha proposta questione di legittimità costituzionale delle
norme contenute nell'art. 18 in riferimento all'art. 17 della
Costituzione, ordinando la sospensione del giudizio e la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza, comunicata ai Presidenti delle Camere e notificata il
25 giugno 1957 al Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata
pubblicata, per disposizione del Presidente di questa Corte, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 7 settembre 1957.
Nei due procedimenti dinanzi a questa Corte non è intervenuto il
Presidente del Consiglio né si sono costituite le parti; pertanto, ai
sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
dell'art. 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956), le
cause sono state trattate in camera di consiglio il giorno 25 febbraio
1958. Considerato in diritto :
La Corte ravvisa l'opportunità che i due giudizi proposti con le
sopra indicate ordinanze siano decisi con unica sentenza, trattandosi
della stessa questione di legittimità costituzionale.
Le pubbliche riunioni di cittadini si distinguono, con riferimento
al luogo dove sono tenute, in riunioni in luogo pubblico e in luogo
aperto al pubblico. Tale distinzione trovavasi già posta nel secondo
comma dell'art. 32 dello Statuto albertino.
L'art. 18 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, - le cui norme, ai sensi dell'ultimo
comma dell'articolo stesso, non trovano applicazione per le riunioni
elettorali - dispone che i promotori di riunioni tanto in luogo
pubblico quanto in luogo aperto al pubblico devono darne tempestivo
avviso all'autorità di pubblica sicurezza. Il citato articolo
stabilisce inoltre le sanzioni per i contravventori.
L'art. 17 della Costituzione, dopo aver affermato il principio che
i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi (primo
comma), statuisce che per le riunioni in luogo aperto al pubblico non
è richiesto preavviso (secondo comma), mentre per le riunioni in luogo
pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, ché possono
vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità
pubblica (terzo comma).
Questa Corte, con sentenza n. 9 del 19 giugno 1956, ha considerato
che l'art. 17 della Costituzione per le riunioni in luogo pubblico,
come risulta anche dai lavori preparatori, è confermativo della
disciplina preesistente e che quindi la sanzione penale, nella parte
che si riferisce appunto alle riunioni in luogo pubblico, viene a
integrare la norma costituzionale; in tali termini ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art.
18 del T, U. delle leggi di pubblica sicurezza.
Con successive ordinanze la Corte ha confermato tale pronuncia,
ritenendo conseguentemente inapplicabile la sanzione penale in ordine
alle riunioni in luogo aperto al pubblico: ciò per la lettera stessa
dell'art. 17 che, come già ricordato, nel secondo comma testualmente
dispone che per le riunioni in luogo aperto al pubblico non è
richiesto preavviso.
L'obbligo del preavviso resta pertanto limitato alle sole riunioni
in luogo pubblico; onde le norme dell'art. 18, nella parte relativa
alle riunioni in luogo aperto al pubblico, si appalesano in contrasto
con quelle dell'art. 17 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti di cui in
epigrafe:
visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956);
dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute
nell'art. 18 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa alle riunioni non
tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 marzo 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte