Sentenza n. 27/1961
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/05/1961 · relatore Giuseppe Cappi
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della norma contenuta
nell'art. 121 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 28
maggio 1960 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di
Zagaria Cosimo, iscritta al n. 82 del Registro ordinanze 1960 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 19
novembre 1960.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 15 febbraio 1961 la relazione del
Presidente Giuseppe Cappi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del dibattimento davanti al Pretore di Milano, a carico
di Zagaria Cosimo, imputato di contravvenzione all'art. 121 del T.U.
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931,
n. 773, per avere esercitato abusivamente il mestiere di custode di
auto, la difesa dell'imputato sollevò eccezione di legittimità
costituzionale del citato articolo. Si sostenne che, non essendo il
mestiere di custode d'auto espressamente preveduto dall'art. 121 per
gli adempimenti ivi richiesti - cioè la "iscrizione in un registro
apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza" - il farlo
rientrare nella generica categoria di "mestieri analoghi", enunciata
nello stesso articolo, implicherebbe un procedimento di
interpretazione analogica, in contrasto col secondo comma dell'art. 25
della Costituzione. Il Pretore, con ordinanza del 28 maggio 1960,
premesso che, a suo avviso, il secondo comma del citato art. 25 "oltre
che sancire il principio della irretroattività sancisce anche quello
della tassatività della legge penale, il quale esclude la possibilità
della interpretazione analogica", ritenuta la questione non
manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio, il quale,
non potrebbe essere definito "indipendentemente dalla risoluzione
della questione di legittimità costituzionale della espressione
'mestieri analoghi'", rimise gli atti a questa Corte per la
risoluzione della predetta questione. Considerato in diritto :
La Corte ritiene non fondata la proposta questione di legittimità
costituzionale. È noto che il principio in virtù del quale nessuno
può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto
come reato dalla legge (art. 1, Cod. pen.) non è attuato nella
legislazione penale seguendo sempre un criterio di rigorosa descrizione
del fatto. Spesso le norme penali si limitano a una descrizione
sommaria, o all'uso di espressioni meramente indicative, realizzando
nel miglior modo possibile l'esigenza di una previsione tipica dei
fatti costituenti reato. In taluni casi le norme penali, nella
determinazione del fatto punibile, si avvalgono di indicazioni
estensive (es.: artt. 600, 601, 602,705,708, 710, ecc. Cod. pen.),
ovvero anche, come appunto nella norma impugnata, di indicazioni
esemplificative, più o meno numerose, le quali a un certo punto si
chiudono con espressioni come "e simili", "e altri simili", "e altri
analoghi".
In tali casi, ufficio dell'interprete non è di applicare per
analogia la norma a casi da essa non previsti, bensì di attuare il
procedimento ordinario di interpretazione, anche se diretto ad operare
la inserzione di un caso in una fattispecie molto ampia e di non
agevole delimitazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
proposta dal Pretore di Milano con l'ordinanza del 28 maggio 1960,
della norma contenuta nell'art. 121 del T.U. delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento
all'art. 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI.
ECLI:IT:COST:1961:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte