Sentenza n. 27/1969
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/03/1969 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 7/1963
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,
ultimo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 7 (divieto di
licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio), promossi ton
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1967 dal tribunale di Como nel
procedimento civile vertente tra Peloia Maria Rosa e Cattaneo Emilio,
iscritta al n. 86 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24 giugno 1967;
2) ordinanza emessa il 14 maggio 1968 dal tribunale di Genova nel
procedimento civile vertente tra Conti Aurelia e la società "Sigla
Effe", iscritta al n. 179 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968.
Visti gli atti di costituzione di Cattaneo Emilio e di Peloia Maria
Rosa, e di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 15 gennaio 1969 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto 3 novembre 1965 la signora Maria Rosa Peloia maritata
Giannuzzi, già dipendente del calzaturificio Rovellasca di Saronno,
assumendo di essere stata licenziata dopo aver informato il datore di
lavoro delle sue imminenti nozze, conveniva davanti al tribunale di
Como il dott. Emilio Cattaneo, titolare dell'impresa, chiedendo che il
suo licenziamento fosse dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 1
della legge 9 gennaio 1963, n. 7, in forza del quale sono considerati
nulli i licenziamenti attuati a causa di matrimonio delle lavoratrici;
il convenuto, costituitosi in giudizio, eccepì che il licenziamento
era stato disposto esclusivamente in dipendenza della necessità di
procedere alla riduzione del personale.
Rimessa la causa in decisione, il tribunale ha pronunciato
un'ordinanza (9 gennaio 1967) con la quale, ritenuto non manifestamente
infondato il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 della
citata legge n. 7 del 1963 in riferimento agli artt. 2, 3, 37 e 41
della Costituzione, ha sollevato la relativa questione ed ha disposto
la trasmissione degli atti a questa Corte.
Nel provvedimento di rimessione il tribunale osserva che la
disposizione impugnata dispone che il licenziamento effettuato nel
periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni
di matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione di questo si presume
determinato da causa di matrimonio e, come tale, è colpito da
nullità; e rileva che contro tale presunzione il datore di lavoro ha
facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice è stato
invece disposto per una delle ipotesi previste dalle lett. a, b, e c
del secondo comma dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, vale
a dire per colpa della lavoratrice stessa, costituente giusta causa per
la risoluzione del rapporto di lavoro, per cessazione dell'attività
dell'azienda ovvero per l'ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice era stata assunta o per il sopravvenire del termine per il
quale il rapporto era stato stipulato. Essendo la presunzione in ogni
altro caso assoluta, ad avviso del tribunale la disciplina introdotta
dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge impugnata comporta una grave
limitazione dell'autonomia privata dell'imprenditore ed offre un
inammissibile strumento per impedire od escludere un licenziamento
giustificato da causa diversa dal matrimonio, potendo accadere che la
lavoratrice richieda le pubblicazioni solo allo scopo di paralizzare un
minacciato licenziamento: ed in ciò sarebbe da ravvisare una
disparità di trattamento fra lavoratrici che si trovano nella medesima
situazione ed una menomazione della libertà garantita dall'art. 41
della Costituzione. L'ordinanza prosegue mettendo in evidenza che la
protezione della donna lavoratrice ai sensi dell'art. 37 della
Costituzione implica certamente una qualche limitazione della sfera
giuridica dell'imprenditore, ma non può legittimare misure che
sopprimano o quanto meno gravemente compromettano la sua libertà: il
che accade nel caso di specie, perché il mezzo adoperato per attuare
quella protezione - vale a dire la proclamazione che tutti i
licenziamenti adottati nell'accennato periodo di tempo devono essere
considerati disposti a causa di matrimonio e come tali nulli - risulta
eccessivo rispetto alla finalità perseguita dal legislatore.
2. - L'ordinanza, notificata alle parti ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 24 giugno 1967.
Nel presente giudizio si sono costituiti il dott. Emilio Cattaneo -
atto depositato il 16 febbraio 1967 - che ha chiesto che l'art. 1 della
legge 9 gennaio 1963, n. 7, venga dichiarato costituzionalmente
illegittimo, e la signora Maria Rosa Peloia - atto depositato il 2
luglio 1967 - la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata non
fondata, facendo osservare che la legge impugnata costituisce
attuazione di alcuni principi fondamentali deducibili proprio dagli
artt. 2, 3, 37 e 41 della Costituzione e che la Corte stessa, nella
sentenza n. 45 del 1965, la menzionò come espressione tipica di un
indirizzo volto alla progressiva garanzia del posto di lavoro.
Anche l'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza del
Presidente del Consiglio, ha chiesto che la questione sia dichiarata
infondata. Nell'atto di deduzioni, depositato il 16 marzo 1967, si
rileva che gli artt. 37 e 2 della Costituzione citati dall'ordinanza
come norme di raffronto della presente questione di legittimità
costituzionale, offrono invece la giustificazione della legge in esame,
che attua una forma di protezione della donna lavoratrice ed è
ispirata a quel favor familiae al quale la stessa Costituzione dà
rilevanza ed in virtù del quale devono essere represse le
manifestazioni di autonomia privata che possano incidere negativamente
sull'istituto familiare: sicché infondata appare anche la violazione
dell'art. 41 della Costituzione, in forza del quale l'esercizio della
libertà imprenditoriale non deve sacrificare beni egualmente garantiti
dalla Costituzione, quali quelli salvaguardati dal combinato disposto
degli artt. 2, 29 e 37. A questo proposito l'Avvocatura richiama
l'attenzione sulla situazione esistente prima della legge del 1963,
quando l'allontanamento dal posto di lavoro delle lavoratrici all'atto
del matrimonio aveva assunto proporzioni allarmanti, ricollegabili al
proposito degli imprenditori di eludere le norme dettate a tutela della
maternità dalla legge 26 agosto 1950, n. 860: di fronte ad un fenomeno
siffatto, estremamente grave, occorreva necessariamente adottare un
provvedimento legislativo che, in caso di matrimonio della lavoratrice,
riducesse il potere di recesso del datore di lavoro negli stessi limiti
già previsti per l'ipotesi di maternità della prestatrice d'opera.
Queste stesse ragioni, ad avviso della Avvocatura, dimostrano che non
c'e violazione dell'art. 3 della Costituzione, perché esse
giustificano la finalità della legge ed il particolare trattamento
fatto, rispetto agli altri lavoratori, alle lavoratrici che stiano per
contrarre matrimonio o lo abbiano contratto da meno di un anno.
4. - Nell'udienza pubblica l'Avvocatura ha insistito nelle sue tesi
e conclusioni.
5. - Analoga questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata dal tribunale di Genova nel procedimento civile pendente fra
la signora Aurelia Conti e la società "Sigla Effe". Nell'ordinanza di
rimessione, emessa il 14 maggio 1968, il tribunale, in accoglimento di
un'eccezione proposta dalla società convenuta, ha ritenuto non
manifestamente infondato il dubbio che l'ultimo comma dell'art. 1 della
legge 9 gennaio 1963, n. 7, contrasti con gli artt. 3, 37 e 41 della
Costituzione; e ciò in considerazione della circostanza che la
presunzione stabilita dalla legge e la limitazione della prova del
contrario alle sole ipotesi previste dall'art. 3 della legge 26 agosto
1950, n. 860, impedisce, sia pure per un limitato periodo di tempo, il
licenziamento della lavoratrice maritata anche quando ricorrano
giustificati motivi, quale ad es. quello connesso alla necessità di
riduzione del personale. Questa disciplina, ad avviso del tribunale,
comporta una ingiustificata disparità di trattamento fra le stesse
lavoratrici (il licenziamento per riduzione di personale, ad esempio,
sarebbe operante nei confronti di una lavoratrice vedova con carico di
figli, nullo nei confronti di una lavoratrice sposata da meno di un
anno) ed una menomazione della libertà dell'iniziativa economica
privata assicurata dall'art. 41 della Costituzione.
L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 28 settembre 1968.
Innanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita. Considerato in diritto :
1. Le ordinanze del tribunale di Como e del tribunale di Genova
sollevano la stessa questione di legittimità costituzionale e pertanto
i due giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - L'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, stabilisce la
nullità dei licenziamenti delle lavoratrici che siano attuati a causa
di matrimonio (comma secondo); colpisce con la stessa forma di
invalidità le così dette clausole di nubilato inserite nei
regolamenti (comma primo) e dispone (comma terzo) che il licenziamento
intimato fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di
matrimonio, in quanto segua la celebrazione, ed il compimento di un
anno dalla celebrazione stessa si presume effettuato per causa di
matrimonio. In connessione con quest'ultima statuizione e con
riferimento al periodo di tempo ivi considerato, la legge stabilisce la
nullità delle dimissioni presentate dalla lavoratrice ove entro un
mese esse non siano confermate all'Ufficio del lavoro (comma quarto) e
limita (comma quinto) la facoltà del datore di lavoro di provare che
il licenziamento non è stato intimato per causa di matrimonio alle
sole ipotesi previste dalle lett. a, b e c del secondo comma dell'art.
3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, vale a dire ai casi: a) di colpa
della lavoratrice, che costituisca giusta causa per la risoluzione del
rapporto; b) di cessazione dell'attività dell'azienda alla quale essa
sia addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto per scadenza
del termine.
La questione di legittimità costituzionale, delimitata dalle due
ordinanze con riferimento al descritto ultimo comma, si riassume nella
denunzia della violazione del principio di eguaglianza e della libertà
di iniziativa economica che discenderebbe dalla circostanza che la
limitazione della facoltà di prova contraria ai tre tassativi casi
innanzi indicati rende assoluta in ogni altra ipotesi la presunzione
stabilita nel terzo comma: questa particolare protezione accordata
dalla legge alle lavoratrici sarebbe causa, secondo i giudici a quo, di
ingiuste discriminazioni fra i lavoratori e darebbe luogo ad una grave
menomazione della libertà che l'art. 41 della Costituzione assicura
agli imprenditori.
L'esame della questione richiede una valutazione dei fini
perseguiti dal legislatore, allo scopo di accertare se essi
giustificano il trattamento di favore fatto dalla legge alle
lavoratrici che contraggono matrimonio e la conseguente limitazione del
potere del datore di lavoro di recedere dal rapporto.
3. - Dai lavori preparatori - ed in particolare dalla relazione del
Governo e dal parere espresso dal Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro nella seduta del 24 maggio 1962 - risulta che prima
dell'emanazione della legge impugnata era diffusa la prassi dei
licenziamenti delle donne in caso di matrimonio e che tale fenomeno
aveva assunto dimensioni ancora più gravi a seguito dell'entrata in
vigore della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed
economica delle lavoratrici madri ed a causa dei disagi ed oneri che
questa aveva imposto agli imprenditori. È tale situazione di fatto -
convalidata dalla comune esperienza e confermata dai frequenti
dibattiti sindacali e dottrinali, da studi condotti dallo stesso
C.N.E.L., da indagini disposte dal Governo e da varie proposte
legislative di iniziativa parlamentare - che ha indotto il legislatore
a valutare l'interesse delle lavoratrici alla conservazione del posto
di lavoro ed il contrapposto interesse dei datori di lavoro e ad
introdurre una disciplina idonea a dirimere il conflitto nel senso
ritenuto più rispondente alle esigenze della società: finalità,
giova rilevarlo, che la legge ha perseguito non solo con le
disposizioni relative ai licenziamenti, ma anche attraverso una più
ampia mutualizzazione degli oneri finanziari derivanti dal trattamento
concernente le lavoratrici madri (cfr. artt. 3 e seguenti).
Nel quadro di questa premessa la tutela accordata alle lavoratrici
che contraggono matrimonio trova legittimo fondamento in una pluralità
di principi costituzionali che concorrono a giustificare misure
legislative che, in definitiva, perseguono lo scopo di sollevare la
donna dal dilemma di dover sacrificare il posto di lavoro per
salvaguardare la propria libertà di dar vita ad una nuova famiglia o,
viceversa, di dover rinunziare a questo suo fondamentale diritto per
evitare la disoccupazione.
Già nella sentenza n. 45 del 1965 questa Corte affermò che nel
principio formulato dall'art. 4 della Costituzione è contenuta una
direttiva in forza della quale il legislatore è abilitato a circondare
"di doverose garanzie e di opportuni temperamenti" le ipotesi di
licenziamento. I motivi allora esposti valgono a più forte ragione
quando, come nel caso attuale, l'incombente minaccia di licenziamento
può comportare il sacrificio di un altro interesse parimenti tutelato
dalla Costituzione; dall'art. 2, che garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, fra i quali non può non essere compresa la libertà di
contrarre matrimonio; dall'art. 3, secondo comma, che impone di
rimuovere ogni ostacolo, anche di fatto, che impedisca il pieno
sviluppo della persona umana; dall'art. 31, che affida alla Repubblica
il compito di agevolare la formazione della famiglia e, quindi, di
intervenire là dove questa sia anche indirettamente ostacolata; e
dall'art. 37, che stabilendo che le condizioni di lavoro devono
consentire alla donna l'adempimento della sua funzione familiare non
può non presupporre, in primo luogo, che le sia assicurata la libertà
di diventare sposa e madre. Dal concorso del principio espresso
dall'art. 4 e dalla garanzia della libertà desumibile dalle citate
norme costituzionali deriva che la legge in esame persegue, nel settore
in essa considerato, l'attuazione di quel principio di tutela del
lavoro - art. 35, primo comma - che la Costituzione, in coerenza con
l'art. 1, colloca in testa al titolo terzo relativo ai rapporti
economici; e si può concludere che le restrizioni apportate al potere
di licenziamento appaiono giustificate dal fenomeno sociale al quale si
è voluto far fronte e dalla esigenza di salvaguardare la libertà e la
dignità umana dei soggetti in favore dei quali la disciplina è stata
disposta.
4. - Le esposte considerazioni hanno un peso determinante nella
decisione della specifica questione sottoposta a questa Corte.
Si può convenire che la disposizione impugnata, in quanto preclude
al datore di lavoro (al di fuori dei casi tassativamente previsti) la
possibilità di provare che il licenziamento non è stato disposto a
causa di matrimonio, rende assoluta la presunzione stabilita nel terzo
comma e, in definitiva, pone un divieto temporaneo di licenziamento per
qualsiasi causa che non rientri fra quelle elencate nell'ultimo comma.
Tale congegno, tuttavia, non può non essere valutato nella sua
strumentalità rispetto agli obiettivi perseguiti dal legislatore. La
presunzione stabilita dalla legge, peraltro limitata ad un ben definito
periodo di tempo, si coordina con il principio della nullità del
licenziamento a causa di matrimonio, perché esonera la lavoratrice dal
difficilissimo onere di provare che il matrimonio e la promessa di
matrimonio è stato l'unico motivo del recesso del datore di lavoro. E
non è dubbio che, una volta posta la presunzione, il legislatore
dovesse necessariamente stabilire i casi nei quali la controparte può
provare l'esistenza di una legittima causa di licenziamento e
delimitarli in modo tale da evitare frodi e da consentirne il controllo
giurisdizionale.
Risulta chiaro, perciò, che le ragioni illustrate nel paragrafo
precedente giustificano costituzionalmente i mezzi scelti dal
legislatore per rendere effettivamente operante il divieto di
licenziamento a causa di matrimonio: da un lato la particolare
situazione delle donne lavoratrici cui si è voluto far fronte
legittima il trattamento ad esse riservato nei confronti degli altri
lavoratori; dall'altro la tutela della loro dignità e libertà
realizza una disciplina dell'esercizio dell'iniziativa economica
rispettosa dei limiti previsti dall'art. 41 della Costituzione. Né
può dirsi che la violazione di questa norma costituzionale e del
principio di eguaglianza discenda dalla circostanza che la disposizione
impugnata, tassativamente indicando i casi nei quali, nel periodo
predetto, la presunzione può essere vinta dalla prova offerta dal
datore di lavoro, impedisce il recesso in ogni altra ipotesi. Come
innanzi si è detto, la legge considera legittimo il licenziamento se
la lavoratrice incorra in colpa costituente giusta causa per la
risoluzione del rapporto, se cessa l'attività della azienda cui essa
era addetta, se è ultimata la prestazione per la quale era stata
disposta l'assunzione o se è sopraggiunto il termine per il quale il
rapporto era stato stipulato. Come risulta da questa elencazione (che
è stabilita con il rinvio a quella dei casi nei quali, in forza del
secondo comma dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n.860, si fa
eccezione al divieto di licenziare le lavoratrici durante la gestazione
e fino al termine massimo di un anno dal parto), la libertà del datore
di lavoro è, certo, limitata, ma non è affatto compromessa come
suppongono le ordinanze di rimessione. Vero è che dalle ipotesi
contemplate dalla legge è esclusa quella concernente la riduzione del
personale: ma anche in questo caso l'imprenditore resta libero di
valutare le esigenze connesse al ridimensionamento della sua azienda ed
è solo vincolato a non includere fra i dipendenti sacrificati la donna
che si trovi nella situazione prevista dalla legge. E questa
particolare protezione accordata alla lavoratrice nubenda o sposata da
meno di un anno - protezione, dunque, ben limitata nel tempo - non
costituisce un ingiustificato privilegio nei confronti degli altri
lavoratori coinvolti nelle vicende dell'azienda. Il legislatore,
infatti, può ben stabilire, nell'esercizio della sua valutazione
politica, un regime preferenziale di garanzia di conservazione del
lavoro in favore di determinate categorie tutte le volte in cui
sussistano motivi che lo giustifichino: e nel caso in esame, per tutto
quanto si è detto innanzi, la legge è sorretta da ragioni che trovano
valido riscontro nella realtà sociale e nella Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, ultimo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 7, contenente
disposizioni sul "divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa
di matrimonio", sollevata dal tribunale di Como in riferimento agli
artt. 2, 3, 37 e 47 della Costituzione e dal tribunale di Genova in
riferimento agli artt. 3, 37 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte