Sentenza n. 27/1982
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1982 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità ai sensi dell'art. 2, comma primo,
legge cost. 11 marzo 1953, n. 1 della richiesta di referendum popolare
per l'abrogazione parziale degli artt. 28, primo comma, limitatamente
alle parole "locali delle associazioni sindacali nazionali", 35, primo
comma, limitatamente alle parole "di quindici" e "di cinque" e secondo
comma limitatamente alle parole "di quindici" e "di cinque", e 37
limitatamente alle parole "dagli altri enti", della legge n. 300 del 20
maggio 1970, recante il titolo "Norme sulla tutela della libertà e
della dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento", iscritto al n. 27 registro referendum.
Vista l'ordinanza 11 dicembre 1981 con la quale l'Ufficio centrale
per il referendum presso la Corte di Cassazione ha dichiarato legittima
la suddetta richiesta;
udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 1982 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone;
uditi l'avv. Claudio Chiola per i presentatori e l'avvocato dello
Stato Piergiorgio Ferri, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di Cassazione. ha esaminato, in applicazione della legge 25
maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, la richiesta di
referendum popolare presentata il 14 gennaio 1981 da Romanelli Stefano,
Rinaldi Enrico, Midulla Maria Grazia, Mancino Leonardo, Cavallari
Maria, Fabbri Maurizio Roberto, De Petris Loredana, De Angelis Spada
Marco, Catelani Carlo, Zandri Maurizio Claudio e Castiglione Morelli
Pasquale sul seguente quesito: "Volete che siano abrogati gli artt. 28,
primo comma, limitatamente alle parole "locali delle associazioni
sindacali nazionali", 35, primo comma, limitatamente alle parole "di
quindici" e "di cinque" e secondo comma limitatamente alle parole "di
quindici" e "di cinque", e 37 limitatamente alle parole "dagli altri
enti", della legge n. 300 del 20 maggio 1970, recante il titolo "Norme
sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, della
libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e
norme sul collocamento?".
2. - Con ordinanza dell'11 dicembre 1981, l'Ufficio centrale ha
dato atto che la richiesta è stata preceduta dall'attività di
promozione conforme ai requisiti di legge, che è stata presentata da
soggetti che vi erano legittimati, che il deposito, effettuato in due
giorni immediatamente successivi, è avvenuto nel termine di tre mesi
dalla vidimazione dei fogli, che la richiesta di abrogazione è stata
regolarmente formulata e trascritta su ciascun foglio, che il numero
definitivo dei sottoscrittori regolari supera quello di 500.000 voluto
dalla Costituzione; considerato che è indubbio il carattere
legislativo dell'atto normativo sottoposto a referendum e che al
riguardo non sono intervenuti atti di abrogazione né pronunce di
illegittimità costituzionale, ha dichiarato legittima la richiesta
anzidetta.
Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa
Corte ha fissato per la conseguente deliberazione il giorno 15 gennaio
1982, dandone, a sua volta comunicazione ai presentatori della
richiesta ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'art. 33, comma secondo, della legge 25 maggio 1970, n. 352.
3. - In una memoria presentata l'11 gennaio 1982 il Comitato
promotore, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Claudio Chiola,
osserva quanto segue.
Con riguardo alla richiesta concernente l'art. 28 afferma che con
la formula come sopra articolata si è inteso mantenere il carattere
collettivo dell'azione sindacale, affiancando ai sindacati anche altri
organismi più intimamente legati agli interessi dei lavoratori; con
riguardo alla richiesta concernente l'art. 35, asserisce che si è
inteso conseguire un allargamento dell'area di applicabilità della
disciplina e delle garanzie dello Statuto dei lavoratori pur non
giungendo tale ampliamento alla applicabilità integrale, stante il
limite numerico minimo di due dipendenti per unità produttiva; infine,
con riguardo alla richiesta concernente l'art. 37, spiega che si è
inteso eliminare l'ostacolo testuale alla applicabilità dello Statuto
all'impiego pubblico statale, restando salve le discipline speciali di
cui all'ultimo comma dell'art. 37 stesso, ed il connesso e delicato
problema della concreta applicabilità nell'impiego statale e pubblico
in genere delle singole norme dello Statuto e dei relativi istituti.
Onde potrebbe identificarsi il carattere di unitarietà ed omogeneità
dell'oggetto del referendum nel suo scopo complessivo di ridurre o
eliminare i limiti originariamente posti dal legislatore
all'applicazione delle garanzie apprestate dallo Statuto per i
lavoratori agli organi rappresentativi degli interessi di questi
ultimi, attraverso il riconoscimento, accanto a quello sindacale, del
"canale associativo" quale strumento più idoneo a rappresentarne gli
interessi.
Dalla risposta positiva degli elettori deriverebbe quindi un
effetto propositivo oltre che meramente abrogativo, ma ciò non
varrebbe ad inficiare l'ammissibilità del referendum, non potendosi
ritenere che questo sia limitato alla mera eliminazione di norme.
Con l'abrogazione infatti potrebbe sempre determinarsi l'insorgere
di nuove norme, in quanto eliminare disposizioni dall'ordinamento
significa sempre modificarlo producendo una diversa situazione
normativa. In altri termini, nella capacità abrogativa del referendum
sarebbe immanente la possibilità di innovare l'ordinamento. Il che si
ricaverebbe dalla giurisprudenza della Corte in materia e segnatamente
dalle sentt. n. 16/78; 25, 26 e 27/81.
Sarebbe poi irrilevante in questa sede la eventuale violazione
indiretta di norme costituzionali provocata dalla richiesta
abrogazione, poiché questa se mai, potrebbe essere valutata in un
giudizio di legittimità successivo alla effettuazione del referendum.
Comunque tale violazione sarebbe da escludere perché nessuna delle
norme in esame rappresenterebbe il risultato di una scelta legislativa
costituzionalmente vincolata o comunque collegata a dei precetti
costituzionali in modo tale che l'abrogazione possa comportare una
qualche violazione dei precetti stessi, ma rifletterebbe soltanto una
scelta politica del legislatore.
E ciò varrebbe specificamente in relazione all'art. 28, definito
appunto una scelta politica e discrezionale del legislatore con la
sent. n. 54/74 della Corte; in relazione all'art. 35, similmente
definito con la stessa decisione, nonché in relazione all'art. 37, ed
in particolare con riferimento alla discriminazione fra impiego statale
ed altri rapporti di pubblico impiego. La Corte avrebbe ritenuto
inapplicabile lo Statuto dei lavoratori all'impiego statale non per
motivi di principio ma essenzialmente perché l'espressione "altri enti
pubblici"non comprende implicitamente lo Stato (sent. 118/76) e quindi
esprime, anche qui, una scelta discrezionale del legislatore. Ed anzi
tale concetto sarebbe stato ribadito dalla Corte con la sent. n.
68/80, ove si è affermato che l'esclusione dell'applicabilità dello
Statuto dei lavoratori all'impiego statale, pur se in qualche modo
ricollegabile al principio del buon andamento della p.A. stabilito
dall'art. 97 Cost., non sarebbe tuttavia una esigenza insuperabile ma
un dato modificabile dal legislatore.
Passando poi alla verifica analitica dell'ammissibilità della
richiesta referendaria in esame, la memoria riafferma che i quesiti
sarebbero indubbiamente omogenei ed univoci. In proposito osserva che
gli artt. 28, 35 e 37 sono diretti a disciplinare l'ambito di efficacia
delle norme sostanziali dello Statuto ed a garantirne l'effettiva
osservanza in funzione delle connessioni inscindibili fra la tutela
delle libertà dei lavoratori e la promozione di organismi collettivi
visti come il fondamentale strumento per la realizzazione di una tutela
effettiva.
L'ampliamento che conseguirebbe alla abrogazione nel senso
richiesto rivelerebbe l'unitarietà del tema proposto agli elettori e
la sua rispondenza ai criteri enunciati dalla giurisprudenza della
Corte e segnatamente dalla sent. n. 16/78. Ed anzi, aggiunge in
particolare su questo punto la memoria, all'allargamento del campo di
applicazione delle garanzie previste dallo Statuto conseguente
all'abbattimento del limite numerico di cui all'art. 35 sopra indicato
conseguirebbe necessariamente l'estensione della legittimazione alla
speciale azione ex art. 28 a tutti gli organismi rappresentativi degli
interessi dei lavoratori. La richiesta referendaria, quindi, si
muoverebbe in senso unitario tendente a livellare le disparità di
trattamento fra i lavoratori, e ciò varrebbe in particolare anche per
quanto riguarda il quesito concernente l'art. 37, che appunto
risponderebbe alla stessa logica di equiparazione tra i lavoratori.
Anche estendendo la verifica in rapporto alla esigenza di coerenza del
quesito o dei quesiti rappresentata con la sent. n. 27/81 la risposta
circa l'ammissibilità sarebbe ugualmente positiva. Ed invero
l'eventuale regime privilegiato a favore di rappresentanze sindacali,
non affiliate alle confederazioni nazionali (affiliazione invece
richiesta dall'art. 19) che potrebbe derivare dalla proposta modifica
dell'art. 28, non avrebbe rilievo al riguardo perché lo stesso
legislatore avrebbe differenziato la legittimazione attiva all'azione
ex art. 28, affidandola ad organismi sindacali esterni all'impresa,
mentre per le rappresentanze sindacali il vincolo di affiliazione con
le organizzazioni sindacali esterne presupporrebbe comunque
l'esistenza, all'interno, di un organismo a base associativa composto
dagli stessi lavoratori. E d'altra parte la rappresentanza sindacale
aziendale ben potrebbe essere costituita anche da un solo lavoratore,
purché, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, operi in collegamento con
le associazioni sindacali maggiori, e ciò per favorire la presenza
sindacale nelle minori unità di lavoro. Onde risulterebbe in concreto
ammissibile la minore sindacalizzazione derivante dall'accoglimento
della richiesta referendaria e si rivelerebbe infondato il rilievo di
incoerenza della richiesta stessa che sotto questo profilo volesse
formularsi.
Sarebbe da escludere poi che possa ritenersi operante nella specie
il limite degli impegni internazionali, anche di quelli che
scaturiscano dalle convenzioni adottate in sede di conferenza
dell'organizzazione internazionale del lavoro e ratificate con legge 23
marzo 1958, n. 367.
Sviluppando infine quanto già accennato per escludere nella specie
l'operatività del limite delle disposizioni a contenuto
costituzionalmente vincolato elaborato dalla giurisprudenza della Corte
in relazione alla ammissibilità del referendum (sentt. 16/78, 24/81 e
26/81), la memoria osserva che le scelte legislative, pur collegate a
diverse disposizioni costituzionali di cui sono attuazione,
rappresenterebbero tuttavia solo una delle possibili soluzioni al
riguardo, e non già l'unica forma di possibile attuazione delle
disposizioni stesse, il che confermerebbe che tali scelte hanno
carattere pienamente discrezionale e non costituzionalmente
necessitato.
E questi concetti varrebbero in particolare anche con riguardo
all'art. 37 dello Statuto, in relazione all'art. 97 Cost.,
rappresentando la soluzione ivi adottata in ordine all'applicabilità
dello Statuto nell'impiego pubblico in genere e statale in specie una
delle possibili scelte al riguardo. Non si potrebbe infatti ritenere
che l'art. 97 precluda in linea di principio l'applicazione dello
Statuto dei lavoratori all'impiego statale, applicazione che in caso di
risposta positiva degli elettori resterebbe comunque limitata a
svolgere una funzione integratrice rispetto alle norme speciali
esistenti in materia, parallelamente a quanto già oggi accade per gli
altri rapporti di pubblico impiego.
D'altra parte sebbene l'art. 97 Cost. riguardi tutte le
amministrazioni pubbliche, ciò non ha impedito che il legislatore, con
una sua scelta discrezionale, escludesse appunto l'applicabilità dello
Statuto all'impiego statale mentre lo ha reso applicabile alle altre
amministrazioni pubbliche, dimostrando così che l'art. 37 non può
considerarsi norma a contenuto costituzionalmente vincolato rispetto
all'art. 97 Cost..
La memoria insiste quindi perché la Corte voglia dichiarare
l'ammissibilità della predetta richiesta di referendum abrogativo.
4. - In una memoria, anch'essa presentata, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri, l'11 gennaio 1982, l'Avvocatura generale dello
Stato osserva anzitutto che i quesiti presenterebbero caratteri di
evidente eterogeneità, per cui non sarebbe ravvisabile nella specie un
quesito comune e razionalmente unitario così come invece sarebbe
richiesto secondo la giurisprudenza della Corte.
Le tre domande non si presterebbero invero ad un'unica scelta del
corpo elettorale, il quale verrebbe chiamato a dare, in modo
inscindibile, tre risposte che non presuppongono una unitaria presa di
posizione sui problemi economico- sociali coinvolti nel referendum.
Approfondendo l'indagine su questo punto, l'Avvocatura pone in evidenza
che: mentre il quesito concernente l'art. 28 riflette la possibile
rilevanza diffusa dei comportamenti antisindacali, ai fini
dell'attivazione della relativa repressione giudiziaria, gli altri
quesiti rifletterebbero invece una diversa scelta circa la
differenziazione o meno del regime dei rapporti di lavoro. Altro
elemento di eterogeneità sarebbe poi particolarmente ravvisabile fra i
quesiti concernenti gli artt. 35 e 37, riguardando, il primo, un
problema attinente alla dimensione dell'impresa ed il secondo una
questione che investe l'assimilazione del settore pubblico al privato.
Inoltre, prosegue la memoria, la particolare tecnica con cui sono
formulati i quesiti porrebbe una serie di altri motivi di
inammissibilità che possono sintetizzarsi come segue.
Anzitutto, attraverso, l'alterazione del costrutto logico e
sostanziale della norma conseguente alla soppressione delle parole, si
otterrebbe un risultato consistente non soltanto nella eliminazione di
una norma, conforme all'effetto abrogativo, ma anche in una
modificazione positivamente innovativa dell'ordinamento, che invece
esulerebbe dalla logica e dallo spirito del referendum.
La detta peculiarità tecnica della formula abrogativa in esame,
poi, eluderebbe l'esigenza di semplicità, chiarezza e coerenza del
quesito, affermata nella giurisprudenza della Corte in materia. Invero,
non risulterebbe evidente la precisa ed autonoma portata normativa
della enucleazione dal testo della disposizione delle parole indicate
nei quesiti, date le conseguenze complesse e non immediatamente
individuabili della eventuale abrogazione.
Passando poi ad illustrare più particolarmente l'aspetto
innovativo dei quesiti proposti, l'Avvocatura, per quanto concerne
l'art. 28, osserva che il semplice termine "organismo" risultante
dall'abrogazione sarebbe di carattere incerto ed equivoco, e
condurrebbe alla creazione di una disciplina ispirata a principi
diversi da quelli in vigore, il che porterebbe da un processo
distruttivo, quale è il referendum, ad un vero e proprio processo
creativo di norme giuridiche.
Per quanto concerne l'art. 35, attraverso la soppressione del
limite numerico ivi indicato, si giungerebbe in realtà alla
indicazione del nuovo e diverso limite di due dipendenti per
l'applicabilità dello Statuto, per cui in sostanza, attraverso un
effetto abrogativo soltanto apparente, si creerebbe una nuova
disposizione.
Per quanto riguarda infine l'art. 37, l'Avvocatura osserva che
attraverso la soppressione delle parole indicate si creerebbe una nuova
formula legislativa oltre tutto di dubbio significato, in quanto
l'innovazione si inserirebbe nella già complessa elaborazione
interpretativa della norma operata in sede di applicazione
giurisprudenziale, suggerendo così effetti certamente additivi e,
comunque, remoti ed incerti. Inoltre l'effetto abrogativo verrebbe ad
incidere anche sulla materia della giurisdizione, che non potrebbe
considerarsi incondizionatamente sottoponibile a referendum.
Invero la innovazione proposta condurrebbe ovviamente a profonde
modificazioni ed ampliamenti dei poteri del giudice sulla pubblica
amministrazione, con riguardo anche ai poteri di annullamento degli
atti, e per tale via il referendum agirebbe in senso non conforme
all'art. 113, terzo comma, Cost., che richiederebbe una positiva
determinazione per legge dei casi in cui si consente un annullamento
giurisdizionale di atti della p.A., determinazione che non potrebbe
effettuarsi in sede di referendum, istituzionalmente dotato di una
creatività giuridica esclusivamente negativa.
L'Avvocatura chiede pertanto dichiararsi inammissibile la richiesta
di referendum in esame.
5. - Ad integrazione del contraddittorio espressamente previsto
dall'art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 nella camera di
consiglio del 15 gennaio 1982 sono stati uditi l'avv. prof. Claudio
Chiola per il comitato promotore del referendum ed il sostituto
avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio
dei Ministri. Considerato in diritto :
1. - Oggetto della richiesta di referendum abrogativo, sulla cui
ammissibilità la Corte è chiamata a decidere, sono gli artt. 28,
primo comma, limitatamente alle parole "locali delle associazioni
sindacali nazionali", 35, primo e secondo comma, limitatamente alle
parole "di quindici" e "di cinque"e 37, limitatamente alle parole
"dagli altri enti" della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente
"Norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori,
della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento".
2. - Occorre pertanto verificare, a norma degli artt. 2, primo
comma legge 11 marzo 1953, n. 1 e 33 legge 25 maggio 1970, n. 352, se
esistono ragioni ostative a tale ammissibilità derivanti dall'art. 75
della Costituzione nell'interpretazione datane da questa Corte.
Mentre è evidente che le norme in esame, le quali riguardano
aspetti della regolamentazione dell'attività sindacale e della tutela
degli interessi dei lavoratori, non rientrano nelle ipotesi escluse
espressamente dal referendum (leggi tributarie e di bilancio, di
amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali), a più attento esame occorre procedere per quanto
riguarda l'esistenza di cause ostative implicite nella previsione del
citato art. 75. Al riguardo è opportuno anzitutto ricordare che fin
dalla sent. n. 16/78 la giurisprudenza della Corte ha individuato, in
linea di principio, fra i criteri da osservare ai fini del giudizio di
ammissibilità del referendum abrogativo la necessaria sussistenza, in
caso di quesiti plurimi, di una matrice unitaria, e la correlativa
inammissibilità di domande eterogenee, che si discostino dagli scopi
in vista dei quali l'istituto del referendum abrogativo è stato
introdotto, come strumento di genuina manifestazione della volontà
popolare.
La Corte ha poi ribadito e sviluppato tali concetti in occasione
dei successivi giudizi (v. particolarmente sentt. n. 26, 27, 28,
29/81), ritenendo sempre decisiva, ai fini della ammissibilità di
quesiti plurimi, l'esistenza di connotati di sostanziale unitarietà
nelle disposizioni oggetto dei quesiti stessi, estendendo l'analisi al
riscontro della sufficiente chiarezza e semplicità della formulazione
delle domande, a garanzia della piena consapevolezza della scelta
dell'elettore e quindi della sua libertà di voto; è stato evidenziato
in particolare che le caratteristiche di chiarezza, semplicità ed
univocità dei quesiti si realizzano ove sia riscontrabile nelle norme
oggetto del referendum, obbiettivamente considerate nella loro
struttura e nella loro finalità, un comune principio la cui
eliminazione o la cui permanenza verrà a dipendere dalla risposta che
il corpo elettorale fornirà al dilemma sottopostogli.
Conclusivamente può affermarsi che l'elemento essenziale della
omogeneità dei quesiti referendari debba in concreto essere inteso nel
senso che l'unitarietà della proposta abrogativa emerga dalla
constatata esistenza di un principio comune univocamente ispiratore
delle norme investite e dalla parallela univocità delle conseguenze
abrogative, in modo da consentire una scelta libera dell'elettore, con
particolare riguardo alla necessità che le conseguenze
dell'abrogazione siano chiaramente e immediatamente intelligibili al
momento del voto, onde realizzare pienamente lo scopo essenziale
dell'istituto del referendum, cioè la libera, consapevole e precisa
espressione della volontà popolare in ordine ai quesiti proposti.
3. - Ciò premesso, occorre ora considerare:
a) con l'eliminazione dal testo dell'art. 28 delle parole "locali
delle associazioni sindacali nazionali", si vuol conseguire
l'estensione della facoltà di proporre ricorso al Pretore contro i
comportamenti antisindacali del datore di lavoro, facoltà prima
limitata appunto agli "organismi locali delle associazioni sindacali
nazionali che vi abbiano interesse", a qualsiasi "organismo che vi
abbia interesse";
b) con l'eliminazione del numero minimo di dipendenti posto
dall'art. 35 quale limite per l'applicabilità dell'art. 18
(reintegrazione nel posto di lavoro nel caso di riconosciuta
illegittimità del licenziamento) nonché del titolo terzo dello
Statuto dei lavoratori (disciplina dell'attività sindacale) si vuole
che la predetta normativa sia applicabile, in relazione a ciascuna
sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupi
"più dipendenti", e, quindi, in caso estremo, anche due soltanto;
c) con l'eliminazione delle parole dell'art. 37 sottoposte a
referendum si vuole rendere applicabile lo Statuto dei lavoratori ai
"dipendenti pubblici" in genere, salvo restando il disposto dell'ultima
parte dell'articolo stesso.
4. - Ciò posto, passando alla verifica della rispondenza dei
quesiti ai criteri sopra richiamati, deve giungersi ad una risposta
negativa.
Invero le proposte abrogative si articolano in realtà su temi
distinti per il loro oggetto e non omogenei riflettenti, da un lato,
l'organizzazione dell'attività sindacale dal punto di vista dei
soggetti legittimati a promuoverla e, dall'altro, il campo di
applicazione della tutela degli interessi dei lavoratori sotto duplice,
differenziato profilo. Di talché, nella specie, l'elettore ben
potrebbe non concordare su tutte le proposte avanzate, non legate da un
nesso di inscindibile coerenza logica e sostanziale, mentre è, invece,
costretto a fornire una risposta unica in sede di espressione del voto.
Ben potrebbe cioè l'elettore condividere l'una o l'altra delle
soluzioni abrogative ma non tutte, mentre dovrebbe invece
necessariamente rispondere "sì" o "no" in relazione al loro complesso.
Infatti, la risposta positiva all'attribuzione agli "organismi"
predetti della facoltà di azione sindacale non suppone necessariamente
la risposta altrettanto positiva alla riduzione del numero minimo di
dipendenti e, ancor meno, alla estensione a tutti i dipendenti pubblici
dell'applicabilità dello Statuto dei lavoratori, essendo ben
ipotizzabile che la visione dei connessi problemi economico-sociali si
presenti in modo diversificato all'elettore appunto per la loro diversa
oggettività, investendo essi, da un lato, la titolarità dell'azione
sindacale, e dall'altro l'unificazione di tutti i rapporti di lavoro
sotto una comune disciplina, gravide entrambi oltre tutto di
conseguenze non chiaramente definibili a priori.
Ciò esime la Corte dal portare il suo esame sulla chiarezza ed
univocità dei singoli quesiti referendari.
5. - Né la situazione in esame è comparabile con quelle
concernenti i referendum sulla legge 22 maggio 1975, n. 152 recante
"Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico" (sent. 16/78) e sul d.l.
15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella legge 6
febbraio 1980, n. 15 recante "Misure urgenti per la tutela dell'ordine
democratico e della sicurezza pubblica" (sent. 22/81), che potrebbero
presentare qualche apparente analogia con l'attuale questione all'esame
della Corte.
In entrambi i casi ora citati, è vero, questa Corte ha ritenuto
omogenea la proposta di abrogazione sulla base della riconosciuta
esistenza del comune intento di garanzia dell'ordine pubblico e della
difesa della libertà democratica contro la delinquenza perseguito
dalle leggi complessivamente sottoposte a referendum e della
correlativa unitarietà delle proposte abrogative che rispettivamente
le concernevano. Ma si trattava allora di quesiti che consentivano la
riduzione ad un concetto unitario delle varie norme o parti di norme
sottoposte a referendum e quindi ad una inequivocabile unitarietà
delle risposte, per la ben precisa delimitazione della materia già
formalmente operata dal legislatore; mentre, come testé si è visto
tale necessaria coerenza esula dalla materia in esame, di fronte alla
quale l'elettore, come già rilevato, potrebbe assumere atteggiamenti e
formulare giudizi non necessariamente univoci.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione parziale degli artt. 28, 35 e 37 della legge 20 maggio
1970, n. 300, iscritta al n. 27 Reg. ref., nei termini indicati in
epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza 11 gennaio 1981
dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di
Cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte