Corte costituzionale

Ordinanza n. 27/1986

Altra decisione · depositata il 03/02/1986 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 29, secondo

comma, e 73, legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni

di immobili urbani "), promossi con ordinanze emesse il 30 giugno 1983

dal Pretore di Chiavari, il 25 maggio 1984 dal Tribunale di Napoli e il

23 gennaio 1985 dal Tribunale di Napoli, iscritte al n. 903 del

registro ordinanze 1983, al n. 1011 del registro ordinanze 1984 e al n.

246 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 60 del 1984 e nn. 34 bis e 202 bis del 1985.

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. EDENMARE, di Bertonazzi

Adriano, di Trevisani Laura, e della s.n.c. CO.VE, nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Pretore di Chiavari, con ordinanza del 30 giugno

1983 (r.o. 903/83), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 29,

secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (" Disciplina delle

locazioni di immobili urbani "), il quale prevede, per le locazioni di

immobili adibiti ad attività alberghiera, che il locatore può negare

la rinnovazione del contratto purché mantenga la destinazione

alberghiera dell'immobile stesso;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe il

principio di eguaglianza, per ingiustificato disparità di trattatnento

- rispetto alla disciplina dettata dal primo comma dello stesso art. 29

per le locazioni di immobili destinati in genere ad uso diverso da

quello di abitazione - tra " attività ugualmente, sotto il profilo

economico, commerciali ";

che sarebbe violata anche la libertà di iniziativa economica

privata, garantita dall'art. 41 Cost.;

che il Tribunale di Napoli, con due ordinanze sostanzialmente

identiche del 25 maggio 1984 e 23 gennaio 1985 (r.o. 1011/84 e 246/85),

ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 29, secondo comma, e 73 della medesima legge n.

392 del 1978 - in riferimento al solo art. 3 Cost, - nella parte in cui

" preclude la possibilità di esercitare il diritto di recesso al

locatore di immobili adibiti ad attività alberghiera per i motivi di

cui al primo comma dell'art. 29, e in particolare per quello di cui

alla lettera b) ";

che in tutti i presenti giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, il quale, per tramite dell'Avvocatura Generale

dello Stato, conclude per l'infondatezza delle questioni;

che, infine, si sono costituite anche alcune delle parti dei

giudizi di merito concludendo, a seconda dei casi, per la fondatezza o

l'infondatezza delle questioni.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente

decisi, data la sostanziale identità delle questioni sollevate;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione e agli atti di

intervento e di costituzione, è stato emanato il d.l. 7 febbraio

1985, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1985, n.

118, recante " Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione

abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici

pregressi";

che detta normativa sopravvenuta incide, fra l'altro, sulla

disciplina dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso

diverso da quello di abitazione in corso al momento di entrata in

vigore della legge n. 392 del 1978, con disposizioni applicabili, per

espressa previsione, ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore

della legge n. 118 del 1985;

che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti ai giudici

rimettenti, affinché rivalutino la rilevanza delle proposte questioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Chiavari e al

Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte