Sentenza n. 27/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1994 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 28legge 580/1967
- art. 29legge 580/1967
- art. 36legge 580/1967
usata come parametro
citata
- art. 3legge 580/1967
- art. 41legge 580/1967
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, 29 e 36,
comma 1, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la
lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e
delle paste alimentari) promosso con ordinanza emessa il 7 luglio
1993 dal Pretore di Vicenza nei procedimenti civili riuniti vertenti
tra la ditta Punto e Pasta ed il Comune di Vicenza iscritta al n. 642
del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di costituzione della ditta Punto e Pasta nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1994 il Giudice
relatore Renato Granata;
Udito l'avvocato Luigi Manzi per la ditta Punto e Pasta e
l'Avvocato dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con atto di opposizione (ex art. 22 legge n. 689/81), la
ditta Punto e Pasta di Carraro Emanuela impugnava l'ordinanza-ingiunzione del Sindaco di Vicenza, con la quale le era stata
comminata la sanzione pecuniaria di lire 2.677.000 per la violazione
(tra l'altro) degli artt. 29 e 36 della legge 4 luglio 1967 n. 580
sul presupposto dell'accertato rinvenimento nei suoi locali di un
prodotto che per forma, costituzione, modalità di conservazione
corrispondeva ad una pasta alimentare, ma che ad un'analisi chimico-qualitativa presentava ceneri, cellulosa ed acidità superiori ai
limiti consentiti per la pasta alimentare dall'art. 29 cit.
Nel corso di tale giudizio l'adito Pretore di Vicenza ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 41, comma 1, Cost., degli artt. 28, 29 e 36, comma 1,
legge n. 580/67 cit. In particolare il Pretore rimettente - nel
richiamare la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee del 14 luglio 1988, in causa 90/86, che ha dichiarato che
l'estensione ai prodotti importati di un divieto di vendere pasta
prodotta con grano tenero o con una miscela di grano tenero e di
grano duro, come quello contenuto nella legge italiana sulle paste
alimentari, è incompatibile con gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE -
considera che conseguentemente tale divieto non trova più
applicazione nei confronti degli importatori, ai quali è quindi
consentito introdurre e commercializzare sul territorio nazionale
paste secche prodotte all'estero con quelle farine, che ai produttori
italiani non è invece concesso utilizzare. Una volta affermata in
tal modo la possibilità di importare dall'estero paste confezionate
con sfarinati diversi dal grano duro è venuta meno anche la funzione
di protezione del prodotto nazionale, svolta dalla normativa in esame
prima dell'intervento della Corte di giustizia delle Comunità
Europee.
In questo mutato quadro normativo - osserva il Pretore rimettente
- si determina una situazione di disparità di trattamento (art. 3
Cost.) tra i produttori italiani (ai quali è imposto di produrre e
vendere pasta confezionata unicamente con farina di grano duro) e gli
importatori italiani (ai quali è consentito introdurre per la
vendita prodotti comunitari realizzati con materie prime diverse),
sicché i primi vengono ad essere penalizzati anche rispetto ai
produttori di altri Stati membri della C.E.E., i quali possono
liberamente produrre ed esportare in Italia pasta prodotta senza
grano duro.
Inoltre risulta in tal modo posto un limite alla libertà
d'iniziativa economica dei produttori italiani, il risultato della
cui attività viene irragionevolmente compresso (art. 41, comma 1,
Cost.).
Ad avviso del Pretore rimettente la questione è rilevante
perché, qualora le norme censurate venissero dichiarate
costituzionalmente illegittime, si profilerebbe la possibilità di un
accoglimento dell'opposizione della società ricorrente con
conseguente annullamento dei provvedimenti sanzionatori emessi nei
suoi confronti.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo (anche con una successiva memoria) che la questione sia
dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.
Pregiudizialmente l'Avvocatura rileva che l'addebito mosso alla
ricorrente consiste nell'aver prodotto pasta alimentare che risultava
presentare ceneri, cellulosa ed acidità superiori ai limiti
consentiti per la pasta alimentare dall'art. 29 della legge n.
580/67, e non già nel non aver utilizzato esclusivamente farina di
grano duro (peraltro trattandosi nella specie, come risultante dagli
atti depositati dalla stessa difesa della società costituita, di
pasta prodotta con farina integrale di grano duro). Pertanto non
rileva, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione del Sindaco, la
prescrizione (ancorché contenuta nel medesimo art. 29) che impone di
produrre pasta alimentare soltanto con semola o semolato di grano
duro.
Nel merito l'Avvocatura ritiene che non vi sia disparità di
trattamento perché non sono comparabili la posizione dei produttori
nazionali e quella degli importatori di pasta alimentare; mentre per
altro verso qualsiasi produttore sul territorio nazionale (sia
italiano, che comunitario, che estero) è obbligato ad utilizzare
soltanto semola o semolato di grano duro. Né vi è violazione
dell'art. 41 Cost. potendo l'iniziativa economica privata essere
indirizzata al fine di migliorare la qualità del prodotto.
3. - Si è costituita la parte privata aderendo, anche con successive memorie, alla motivazione dell'ordinanza di rimessione. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 41, comma 1, Cost. -
degli artt. 28, 29 e 36, comma 1, legge 4 luglio 1967 n. 580 (recante
la disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli
sfarinati, del pane e delle paste alimentari) nella parte in cui
prescrivono che per la produzione industriale di paste alimentari
secche debba essere usato esclusivamente grano duro e
conseguentemente vietano di vendere, o di detenere per vendere, pasta
secca, prodotta industrialmente, non avente tale caratteristica, per
sospetta violazione sia del principio di eguaglianza (per disparità
di trattamento tra i produttori italiani, ai quali è imposto di
produrre e vendere pasta confezionata unicamente con farina di grano
duro, e gli importatori italiani, ai quali è consentito introdurre
per la vendita prodotti comunitari realizzati con materie prime diverse), sia del diritto di iniziativa economica (perché risulta
ingiustificatamente compressa l'attività dei produttori italiani).
2. - Va accolta in via pregiudiziale l'eccezione (sollevata
dall'Avvocatura di Stato) di inammissibilità della questione di
costituzionalità per difetto di rilevanza per l'assorbente ragione
che nel giudizio a quo la normativa censurata si assume violata (non
già nella parte in cui impone di produrre pasta alimentare soltanto
con semola o semolato di grano duro, bensì) nella parte in cui
stabilisce il tenore massimo delle ceneri, della cellulosa e
dell'acidità.
Va premesso che - mentre l'art. 33 legge n. 580/67 cit. autorizza
l'uso di grano tenero per la produzione artigianale di paste fresche
destinata al consumo immediato - l'art. 29 censurato stabilisce che
per la produzione (industriale) di paste alimentari secche deve
essere utilizzata esclusivamente semola (o semolato) di grano duro;
disposizione questa che si salda con quella del successivo art. 36,
primo comma, che vieta di vendere o di detenere per la vendita pasta
avente caratteristiche diverse da quelle previste dalla legge stessa.
L'art. 29 reca poi un'ulteriore prescrizione di tipo qualitativo
tabellando valori massimi di umidità, ceneri, cellulosa, sostanze
azotate ed acidità, prescrizione che - al pari di quella relativa
alla materia prima utilizzabile - deve essere osservata dai
produttori di pasta alimentare.
Orbene l'ordinanza del giudice rimettente - che pur premette in
fatto che alla società opponente è stata contestata la violazione
di questa seconda prescrizione (superamento dei limiti tabellati) e
non già della prima (utilizzo di farine diverse dalla semola o
semolato di grano duro) - omette del tutto di motivare in ordine ad
un (neppure ipotizzato) nesso tra le due prescrizioni tale che
l'eventuale caducazione della prima autorizzerebbe anche la
produzione di pasta alimentare che, per il solo fatto di non essere
prodotta esclusivamente con semola di grano duro, potrebbe anche non
essere rispettosa dei suddetti limiti tabellati; di questi non viene
viceversa verificata la possibile valenza di carattere generale, che
invece potrebbe pur desumersi dalla previsione (di natura
derogatoria) di specifiche caratteristiche particolari per taluni
tipi di pasta (quali quelle di cui agli artt. 31, 33 e 51), con la
conseguente perdurante vigenza dei limiti medesimi anche nel caso
(auspicato dal giudice rimettente per i produttori insediati sul
territorio nazionale e già operante per i produttori insediati in
altri paesi della CEE) di ampliamento delle materie prime
utilizzabili per la produzione della pasta alimentare secca. Né il
giudice rimettente - che neppure indica se nella specie si tratta di
pasta prodotta in Italia ovvero importata da altri paesi della CEE -
considera l'ambito dell'incidenza, nell'ordinamento nazionale, della
citata pronuncia della Corte di giustizia CE, il cui dispositivo, in
ragione del suo inequivocabile tenore letterale, è circoscritto
all'ipotesi di pasta prodotta con grano tenero o con miscela di grano
duro e tenero, mentre nella specie si tratta - come indicato in
narrativa - di pasta alimentare prodotta con farina integrale di
grano duro, sicché la censura della normativa nazionale avrebbe
richiesto (ed invece è del tutto mancata) la previa ricognizione del
prescritto divieto di produzione di tal genere di pasta come misura
di effetto equivalente a restrizione quantitativa all'importazione ex
art. 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.
La questione di costituzionalità va quindi dichiarata
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 28, 29 e 36, comma 1, legge 4 luglio 1967 n. 580
(Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli
sfarinati, del pane e delle paste alimentari) sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 41, comma 1, della Costituzione, dal Pretore di Vicenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte