Sentenza n. 27/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1995 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2,
del codice di procedura penale, in relazione all'art. 414 del
medesimo codice promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1994 dal
Pretore di Brescia - sezione distaccata di Breno - nel procedimento
penale a carico di Fostera Giovanni iscritta al n. 270 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Investito del giudizio in ordine a una imputazione per la
quale era stato in un primo tempo emesso provvedimento di
archiviazione, cui aveva fatto seguito l'emissione del decreto di
citazione a giudizio in assenza della autorizzazione alla riapertura
delle indagini prevista dall'art. 414 cod. proc. pen., il Pretore di
Brescia, sezione distaccata di Breno, ha sollevato, in riferimento
all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.
555, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 414 citato,
nella parte in cui "non consente di rilevare o eccepire la nullità
del decreto di citazione nel caso di mancata autorizzazione alla
riapertura delle indagini preliminari".
Espone il giudice a quo che l'imputazione per la quale era stata
esercitata l'azione penale, relativa a una fattispecie perseguibile a
querela di parte, era la stessa per la quale era stata a suo tempo
disposta l'archiviazione; e che il pubblico ministero, a seguito di
sollecitazione della parte lesa (estrinsecatasi formalmente in un
nuovo atto di querela, peraltro tardivo), aveva provveduto a nuova
iscrizione, per l'identico fatto, nel registro delle notizie di reato
e proceduto a ulteriori indagini preliminari, conclusesi con
l'emissione del decreto di citazione a giudizio, senza curarsi di
richiedere preventivamente al giudice per le indagini preliminari
l'autorizzazione prescritta dall'art. 414 cod. proc. pen.
Tale anomalia procedurale, a parere dell'organo remittente, non è
adeguatamente sanzionata, essendo solo possibile ritenere
l'inutilizzabilità degli atti delle nuove indagini a norma dell'art.
191 cod. proc. pen.; ma non potendosi impedire l'efficacia dell'atto
di esercizio dell'azione penale, cui, pertanto, fa seguito
inevitabilmente la fase del giudizio.
In tal modo verrebbe elusa la funzione di controllo attribuita al
giudice per le indagini preliminari dall'art. 414 cod. proc. pen.,
consentendosi al pubblico ministero di esercitare liberamente
l'azione penale senza che siano previamente rimossi dall'organo
giurisdizionale gli effetti del decreto di archiviazione.
Ne deriva, secondo il Pretore, la menomazione del diritto di
difesa, non essendo possibile all'imputato, in mancanza di specifiche
previsioni normative, di eccepire davanti al giudice del dibattimento
l'invalidità del decreto di citazione a giudizio.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, per
l'infondatezza della questione.
Osserva in primo luogo l'Avvocatura dello Stato che il remittente
è incorso in un'evidente aberratio ictus, poiché, stando alla
prospettazione della questione, il contrasto con l'art. 24 Cost.
deriverebbe non dalla norma impugnata, ma dall'art. 414 cod. proc.
pen., in quanto non contemplante una sanzione processuale per
l'inosservanza da parte del pubblico ministero del dovere di
richiedere l'autorizzazione al giudice ai fini della riapertura delle
indagini.
Nel merito, il diritto di difesa sarebbe pienamente tutelato, sia
che si ritenga, come sostiene il giudice a quo e parte della
giurisprudenza, che gli atti di indagine non preceduti da
autorizzazione del giudice per le indagini preliminari siano
inutilizzabili, poiché in tal caso l'imputato sarebbe tratto a
giudizio sulla base dei soli elementi raccolti nella fase conclusasi
con l'archiviazione, sia che si configuri l'autorizzazione alla
riapertura delle indagini come condizione di procedibilità, in
mancanza della quale si imporrebbe il proscioglimento dell'imputato
con la relativa formula. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata la questione del contrasto con l'art. 24
Cost. dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art.
414 del medesimo codice, nella parte in cui "non consente di rilevare
o eccepire la nullità del decreto di citazione nel caso di mancata
autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari", per la
menomazione del diritto di difesa conseguente alla impossibilità per
l'imputato, in mancanza di specifiche previsioni normative, di
eccepire davanti al giudice del dibattimento l'invalidità del
decreto di citazione a giudizio.
Ad avviso del giudice remittente, l'ordinamento non contempla
alcuna sanzione processuale per il caso in cui il pubblico ministero
abbia esercitato l'azione penale in ordine al medesimo fatto per il
quale sia stata precedentemente disposta l'archiviazione, senza
previamente richiedere e ottenere l'autorizzazione alla riapertura
delle indagini prescritta dall'art. 414 cod. proc. pen .
Né, a sanzionare tale condotta contraria alla legge processuale,
potrebbe ritenersi sufficiente la conseguenza della inutilizzabilità
degli atti di indagine, perché ciò non avrebbe alcun formale
effetto sull'atto dell'esercizio dell'azione penale, in mancanza di
una previsione di nullità che si ricolleghi a tale ipotesi.
2. - Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'Avvocatura
generale dello Stato, che ha sostenuto che la norma da sottoporre a
censura avrebbe dovuto essere quella recata dall'art. 414 cod. proc.
pen., in quanto non contemplante una sanzione processuale per
l'inosservanza da parte del pubblico ministero del dovere di
richiedere l'autorizzazione al giudice ai fini della riapertura delle
indagini.
Nella prospettiva del giudice remittente, infatti, l'omessa
previsione normativa concerne proprio la nullità che, nella ipotesi
dedotta, dovrebbe inficiare l'atto di esercizio dell'azione penale;
atto che, trattandosi di procedimento pretorile, si estrinseca nel
decreto di citazione a giudizio regolato appunto dall'art. 555 cod.
proc. pen., norma, dunque, correttamente sottoposta a censura.
3. - Va premesso che, diversamente dal previgente ordinamento
processuale, il nuovo codice di rito penale assegna una efficacia
(limitatamente) preclusiva al provvedimento di archiviazione.
Ciò è reso esplicito proprio dal citato art. 414, in base al
quale, dopo l'archiviazione, l'inizio di un nuovo procedimento è
subordinato a un provvedimento autorizzatorio del giudice.
Tale provvedimento ha dunque l'effetto di rendere possibile il
riaprirsi di un procedimento per il fatto già archiviato e,
all'esito di esso, l'eventuale esercizio dell'azione penale, che, in
difetto dell'autorizzazione, sarebbe precluso.
Ora, la caratteristica indefettibile di ogni ipotesi di
preclusione è quella di rendere improduttivi di effetti l'atto o
l'attività preclusi; ed è naturalmente compito del giudice quello
di sancire tale inefficacia.
4. - Se si prende ad esempio il caso più eminente di preclusione,
quello del giudicato, può rilevarsi che, qualora sia iniziato un
secondo giudizio per il medesimo fatto, il giudice ha il dovere di
pronunciare sentenza (a seconda delle fasi processuali, di
proscioglimento o di non luogo a procedere), "enunciandone la causa
nel dispositivo" (art. 649, comma 2, cod. proc. pen.).
Ma anche nel caso in esame, nel quale parimenti deve ritenersi
precluso l'esercizio dell'azione penale, in quanto riguardante il
medesimo fatto già oggetto di un provvedimento di archiviazione, in
carenza di autorizzazione del giudice a riaprire le indagini, è la
instaurabilità di un nuovo procedimento e, quindi, la
"procedibilità" a essere impedita; sicché se il presupposto del
procedere manca, il giudice non può che prenderne atto, dichiarando
con sentenza, appunto, che "l'azione penale non doveva essere
iniziata" (cfr. artt. 529, 469, 425, nonché, sia pure in termini
formalmente non identici, art. 129, cod. proc. pen.).
È quanto si verifica, ancora, qualora sia esercitata l'azione
penale per un fatto per il quale sia stata pronunciata sentenza di
non luogo a procedere nell'udienza preliminare, in mancanza della
revoca giudiziale prevista dagli artt. 434-437 cod. proc. pen. Anche
in questa ipotesi la regola della declaratoria dell'effetto
preclusivo, sub specie di sentenza di improcedibilità dell'azione
penale, è da ritenere espressa in termini generali dalle
disposizioni sopra menzionate, dovendosi pertanto reputare
ininfluente che il nuovo codice, a differenza di quanto comunemente
si affermava con riferimento a quello abrogato (art. 90 cod. proc.
pen. del 1930), non consideri specificamente tale situazione
nell'ambito dell'istituto del ne bis in idem (v. artt. 649, comma 1,
e 648, comma 1, cod. proc. pen.).
5. - Giova sottolineare che il petitum perseguito dal giudice a
quo (sanzione di nullità dell'atto di esercizio dell'azione penale)
appare del tutto inadeguato a risolvere l'"anomalia" procedimentale
da cui ha tratto le mosse la presente questione di costituzionalità.
Invalidato l'atto di impulso processuale, residuerebbe un
procedimento eternamente in vana attesa di definizione giudiziale:
esso non potrebbe mai risolversi in sede processuale, ma nemmeno
essere nuovamente archiviato, se non altro perché il giudice, ai
fini di un nuovo provvedimento di archiviazione, non potrebbe
delibare atti di indagine espletati contra legem.
6. - Poiché, invece, l'ordinamento, sistematicamente considerato,
appresta già un rimedio atto a sanzionare processualmente
l'esercizio dell'azione penale per un fatto già oggetto di un
provvedimento di archiviazione, in mancanza dell'autorizzazione
giudiziale ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen., la questione deve
essere dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 555, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione
all'art. 414 del medesimo codice, sollevata, in riferimento all'art.
24 della Costituzione, dal Pretore di Brescia, sezione distaccata di
Breno, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte