Ordinanza n. 270/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1984 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 707
del codice penale promossi con due ordinanze emesse il 7 e 14 gennaio
1981 dal Pretore di Pavia nei procedimenti penali riuniti a carico di
Gullo Antonio e Casella Roberto, iscritte ai nn. 144 e 203 del registro
ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 151 dell'anno 1981.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Pretore di Pavia con le ordinanze in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 cod.
pen., nella parte in cui prevede un trattamento sanzionatorio più
grave di quello previsto per fattispecie delittuose, quali il furto e
il danneggiamento, alla cui prevenzione è predisposto lo stesso art.
707 cod. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che la questione sollevata dall'ordinanza n. 144/81 è
manifestamente inammissibile in quanto questa è motivata per
relationem;
che, per quanto riguarda l'ordinanza n. 203/81, la Corte ha
ripetutamente affermato (cfr. da ultimo le sentenze nn. 72/80 e 103/82)
che lo stabilire la qualità e la misura della pena rientra nella
discrezionalità legislativa, il cui esercizio può essere censurato
soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della
ragionevolezza, di modo che la sanzione comminata risulti irrazionale
ed arbitraria;
che l'ipotesi non ricorre nella specie, dal momento che,
nell'istituito raffronto con i due delitti, la contravvenzione di cui
all'art. 707 cod. pen. è da ritenersi non incongruamente sanzionata,
in considerazione anche dei particolari presupposti soggettivi (persona
già condannata per delitti determinati da motivi di lucro o per
contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il
patrimonio oppure persona sottoposta ad una misura di sicurezza
personale o a cauzione di buona condotta) richiesti dall'articolo in
questione;
che quindi la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
1) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 707 cod. pen. sollevata dall'ordinanza n.
144/81;
2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 707 cod. pen. sollevata dall'ordinanza n.
203/81 in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte