Corte costituzionale

Ordinanza n. 270/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1984 · relatore Leopoldo Elia

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 707

del codice penale promossi con due ordinanze emesse il 7 e 14 gennaio

1981 dal Pretore di Pavia nei procedimenti penali riuniti a carico di

Gullo Antonio e Casella Roberto, iscritte ai nn. 144 e 203 del registro

ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 151 dell'anno 1981.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Pretore di Pavia con le ordinanze in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 cod.

pen., nella parte in cui prevede un trattamento sanzionatorio più

grave di quello previsto per fattispecie delittuose, quali il furto e

il danneggiamento, alla cui prevenzione è predisposto lo stesso art.

707 cod. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che la questione sollevata dall'ordinanza n. 144/81 è

manifestamente inammissibile in quanto questa è motivata per

relationem;

che, per quanto riguarda l'ordinanza n. 203/81, la Corte ha

ripetutamente affermato (cfr. da ultimo le sentenze nn. 72/80 e 103/82)

che lo stabilire la qualità e la misura della pena rientra nella

discrezionalità legislativa, il cui esercizio può essere censurato

soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della

ragionevolezza, di modo che la sanzione comminata risulti irrazionale

ed arbitraria;

che l'ipotesi non ricorre nella specie, dal momento che,

nell'istituito raffronto con i due delitti, la contravvenzione di cui

all'art. 707 cod. pen. è da ritenersi non incongruamente sanzionata,

in considerazione anche dei particolari presupposti soggettivi (persona

già condannata per delitti determinati da motivi di lucro o per

contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il

patrimonio oppure persona sottoposta ad una misura di sicurezza

personale o a cauzione di buona condotta) richiesti dall'articolo in

questione;

che quindi la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

1) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 707 cod. pen. sollevata dall'ordinanza n.

144/81;

2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 707 cod. pen. sollevata dall'ordinanza n.

203/81 in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte