Sentenza n. 270/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 573/1977
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 18Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 39Costituzione
- art. 1d.l. 15/1977
- art. 1d.l. 15/1978
- art. 2d.l. 353/1978
- art. 1d.l. 20/1979
citata
- art. 1legge 102/1977
- art. 2legge 221/1978
- art. 1legge 502/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 8
agosto 1977, n. 573 (Applicazione del d.l. 7 febbraio 1977, n. 15,
convertito, con modificazioni, nella l. 7 aprile 1977, n. 102, alle
imprese commerciali di esportazione, alle imprese alberghiere ed a
pubblici esercizi) in riferimento all'art. 1 del d.l. 7 febbraio
1977, n. 15 (Contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione,
nonché modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti
petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto)
convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977, n. 102; art.
1 del d.l. 30 gennaio 1978, n. 15 (Proroga delle norme relative al
contenimento del costo del lavoro) convertito nella legge 22 marzo
1978, n. 75; d.l. 30 marzo 1978, n. 78 (Ulteriore proroga delle norme
relative al contenimento del costo del lavoro), convertito con legge
26 maggio 1978, n. 221; dell'art. 2 del d.l. 6 luglio 1978, n. 353
(Norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la
riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione
contro le malattie) convertito in legge 5 agosto 1978, n. 502;
dell'art. 1 del d.l. 30 gennaio 1979, n. 20 (Proroga al 30 giugno
1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del
lavoro, nonché norme in materia di obblighi contributivi) convertito
nella legge 31 marzo 1979, n. 92 e della legge 13 agosto 1979, n. 375
(Proroga al 31 dicembre 1979 delle disposizioni relative al
contenimento del costo del lavoro) promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 4 agosto 1980 dal Pretore di Cingoli nel
procedimento penale a carico di Pennesi Marino iscritta al n. 695 del
registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 332 dell'anno 1980;
2) ordinanza emessa il 24 marzo 1981 dal Pretore di San Valentino
in A.C. nel procedimento penale a carico di Blasioli Lucia iscritta
al n. 551 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1983;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1987 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
Udito l'avv. dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con verbale n. 255 del 27 febbraio 1979 l'Ispettorato del
Lavoro di Macerata denunciò al Pretore di Cingoli Marino Pennesi per
non aver versato contributi all'INAM per l'ammontare di lire
15.829.928, per i quali assumeva di aver diritto allo sgravio di cui
alla l. 8 agosto 1977, n. 573 (sgravio cui l'Ispettorato precisò che
il Pennesi non aveva diritto in quanto non aveva corrisposto i minimi
salariali previsti dal vigente contratto collettivo di lavoro).
Avverso il decreto 23 aprile 1979 con il quale venne condannato
dal Pretore di Cingoli alla ammenda di lire 498.000 spiegò
opposizione il Pennesi che, comparso nel dibattimento, sollevò
questione d'incostituzionalità della normativa sulla fiscalizzazione
degli oneri sociali in riferimento agli artt. 3, 18 e 39 Cost., e gli
si associò il Pubblico Ministero.
1.2. - All'udienza del 15 luglio 1980 il Pretore dichiarò la non
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 l. 8 agosto 1977, n. 573 (Applicazione del d.l. 7
febbraio 1977, n. 15, conv., con modificazioni, con l. 7 aprile 1977,
n. 102, alle imprese commerciali di esportazione alle imprese
alberghiere ed ai pubblici esercizi), in riferimento all'art. 1 d.l.
7 febbraio 1977, n. 15 (Contenimento del costo del lavoro e
dell'inflazione, nonché modificazioni al regime fiscale di taluni
prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore
aggiunto), conv., con modificazioni, con l. 7 aprile 1977, n. 102,
dell'art. 1 d.l. 30 gennaio 1978, n. 15 (Proroga delle norme relative
al contenimento del costo del lavoro), conv. con l. 22 marzo 1978, n.
75, del d.l. 30 marzo 1978, n. 78 (Ulteriore proroga delle norme
relative al contenimento del costo del lavoro), conv. con l. 26
maggio 1978, n. 221, dell'art.2 d.l. 6 luglio 1978, n. 353 (Norme per
il contenimento del costo del lavoro mediante la riduzione dei
contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le
malattie) conv. con l. 5 agosto 1978, n. 502, dell'art. 1 d.l. 30
gennaio 1979, n. 20 (Proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni
relative al contenimento del costo del lavoro, nonché norme in
materia di obblighi contributivi), conv. con l. 31 marzo 1979, n. 92,
e della l. 13 agosto 1979, n. 375 (Proroga al 31 dicembre 1979 delle
disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro) per
contrasto con gli artt. 3, 18, 36 e 39 Cost., nella parte in cui
subordinano la concessione dei crediti ivi previsti al fatto che le
imprese beneficiarie applichino ai propri dipendenti i contratti
collettivi nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore
d'appartenenza dell'impresa, indipendentemente dalla loro iscrizione
alle associazioni sindacali di categoria ed alla natura privatistica
non erga omnes dei contratti collettivi; sospese il procedimento
penale fino alla pronuncia della Corte costituzionale, riservò la
motivazione della ordinanza con atto da depositarsi in cancelleria,
ordinò il compimento delle formalità di cui all'art. 22 u.c. l. 22
marzo 1953, n. 87, con notificazione alle parti del giudizio, al
Pubblico Ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri e le
comunicazioni, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, della
ordinanza stessa non appena integrata con la motivazione.
2. - Con ordinanza emessa il 4 agosto 1980 (notificata il 18 dello
stesso mese e comunicata il 2 settembre successivo; pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 332 del 3 dicembre 1980 e iscritta al n.
695/1980), l'adi'to Pretore dichiarò la non manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 l. 8
agosto 1977, n. 573 in riferimento all'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977,
n. 15, conv., con modificazioni, con l. 7 aprile 1977, n. 102,
dell'art. 1 d.l. 30 gennaio 1978, n. 15, conv. con l. 22 marzo 1978,
n. 75, del d.l. 30 marzo 1978, n. 78, conv. con l. 26 maggio 1978, n.
221, dell'art. 2 d.l. 6 luglio 1978, n. 353, conv. con l. 5 agosto
1978, n. 502, dell'art. 1 d.l. 30 gennaio 1979,n. 20, conv. con l. 31
marzo 1979, n. 92, e della l. 13 agosto 1979, n. 375, per contrasto
con gli artt. 3, 18, 36 e 39 Cost., nella parte in cui subordinano la
concessione del credito ivi previsto al fatto che imprese
beneficiarie applichino ai propri dipendenti i contratti collettivi
nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di
appartenenza dell'impresa, indipendentemente dalla loro iscrizione
alle associazioni sindacali di categoria ed alla natura privatistica
e non erga omnes dei contratti collettivi stessi.
3. - Avanti la Corte l'imputato non si è costituito; ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 23 dicembre 1980, nel quale l'Avvocatura generale dello
Stato ha argomentato e concluso alternativamente per
l'inammissibilità o per l'infondatezza della proposta questione.
4.1. - Con verbale n. 881 del 29 settembre 1980 l'Ispettorato del
Lavoro di Pescara denunciò al Pretore di San
Valentino Blasioli Lucia, titolare della ditta LUELA esercente la
industria di abbigliamento per donna, per non aver
versato all'INAM, con riferimento ai 30 dipendenti occupati nel
periodo dal primo settembre 1977 al 31 dicembre 1979, i contributi di
lire 6.776.650 dalla medesima trattenuti in base all'art. 2 l. 8
agosto 1977, n. 573 e successive proroghe sul riflesso che la
Blasioli non poteva godere del beneficio della fiscalizzazione degli
oneri sociali perché nei confronti dei dipendenti non applicava le
norme dei contratti collettivi nazionali di categoria per quanto
concerne i minimi salariali, le qualifiche, la durata
dell'apprendistato e gli scatti di anzianità.
Nel corso del dibattimento aperto a seguito del decreto di
condanna della denunciata all'ammenda di lire 500.000 venne accertato
che la Blasioli non era iscritta ad alcuna associazione
imprenditoriale, che la differenza salariale era di poche migliaia di
lire rispetto ai salari previsti dalla contrattazione collettiva e
che i dipendenti, in genere donne e donne sposate, osservavano un
orario elastico adeguabile alle esigenze di ciascuna ed inoltre
usufruivano di idoneo locale per la consumazione dei pasti e per il
riscaldamento delle vivande.
All'esito della istruttoria dibattimentale la difesa della
Blasioli sollevò questione di costituzionalità dell'art. 2 l. 8
agosto 1977, n. 573 e successive proroghe con riferimento agli artt.
3, 18, 36 e 38 Cost.
4.2. - Con ordinanza emessa il 24 marzo 1981 (pervenuta alla Corte
il 19 luglio 1982; comunicata il 27 aprile e notificata il 7 maggio
successivi; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 26 gennaio
1983 e iscritta al n. 551/1982) l'adi'to Pretore dichiarò rilevante
e, per contrasto con l'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 l. 8 agosto
1977, n. 573, in riferimento all'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977, n. 15,
conv. con l. 7 aprile 1977, n. 102, dell'art. 1 d.l. 30 gennaio 1978,
n. 15, conv.con l. 22 marzo 1978, n. 75, dei dd.ll. 30 marzo 1978, n.
78, conv. con l. 26 maggio 1978, n. 221, dell'art. 2 d.l. 6 luglio
1978, n. 353, conv. con l. 5 agosto 1978, n. 502, dell'art. 1 d.l. 30
gennaio 1979, n. 20, conv. con l. 31 marzo 1979, n. 92,della l.13
agosto 1979, n. 375, nella parte in cui subordinano la concessione
del credito all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di
categoria e degli accordi aziendali.
5. - Avanti la Corte non si è costituita l'imputata; ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato l'8 febbraio 1983, nel quale l'Avvocatura generale dello
Stato, in aggiunta ai motivi svolti nel precedente atto di
intervento, ha argomentato e concluso per la infondatezza della
proposta questione.
6. - Nella pubblica udienza del 16 giugno 1987, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti,
l'avv. Stato Linguiti ha spiegato perché ha concluso per
l'infondatezza più che per l'inammissibilità. Considerato in diritto
7. - La circostanza che il Pretore di Cingoli abbia assunto a
parametri gli artt. 3, 18, 36 e 39 Cost., mentre il Pretore di San
Valentino si è limitato a denunciare la violazione dell'art. 3, non
impedisce la riunione dei due incidenti iscritti ai nn. 695/1980 e
551/1982, che hanno per oggetto la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 co. 2 ('Il credito di cui al primo e al
secondo comma dell'art. 1 del d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, conv., con
modificazioni, nella l. 7 aprile 1977, n. 102, è concesso alle
imprese che applicano ai propri dipendenti i contratti collettivi
nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di
appartenenza delle imprese') l. 8 agosto 1977, n. 573 (Applicazione
del d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, conv., con modificazioni, nella l. 7
aprile 1977, n. 102, alle imprese commerciali di esportazione, alle
imprese alberghiere ed a pubblici esercizi) e delle successive
disposizioni di proroga, nella parte in cui subordinano la
concessione del credito ivi previsto al fatto che imprese
beneficiarie applichino ai propri dipendenti i contratti collettivi
nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di
appartenenza dell'impresa, indipendentemente dalla loro iscrizione
alle associazioni sindacali di categoria ed alla natura privatistica
e non erga omnes dei contratti collettivi stessi.
Dal suo canto, l'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977, n. 15 (Contenimento
del costo del lavoro e dell'inflazione, nonché modificazioni al
regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote
dell'imposta sul valore aggiunto), modificato con la l. 7 aprile
1977, n. 102, di conversione, così dispone:
"Fino alla revisione del sistema di finanziamento delle
assicurazioni sociali obbligatorie, alle imprese manifatturiere ed
estrattive, è concesso un credito corrispondente all'importo di
quattro punti di contingenza, maggiorato dei relativi oneri
previdenziali per ogni dipendente, esclusi gli apprendisti,
determinato in L. 14.000 mensili, a decorrere dal primo febbraio 1977
e per le mensilità successive, ivi compresa la tredicesima e fino al
31 gennaio 1978.
Detto credito è incrementato di altri punti di contingenza e
quindi di L.10.500 mensili a decorrere dal primo maggio 1977 alle
condizioni e nei limiti temporali di cui al precedente comma.
Il credito maturato mensilmente è portato a conguaglio con gli
importi contributivi dovuti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro le malattie e alle casse mutue provinciali di
malattia di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici che
gestiscono l'assicurazione obbligatoria di malattia dei datori di
lavoro per i propri dipendenti relativamente ai periodi di lavoro
successivi al 31 gennaio 1977".
Il credito è stato riconosciuto, fermi restando i limiti e le
modalità di applicazione, fino al 31 marzo 1978 (art. 1 comma 1 d.l.
15/1978 conv., con modificazioni, con l'art. un. l. 75/1978), al 30
giugno 1978 (l. 221/1978, modificativa del convertito d.l. 78/1978),
al 31 dicembre 1978 (art.1 d.l. 353/1978, conv., con modificazioni,
con l. 502/1978, il cui art. 2 prevede una riduzione contributiva, il
cui importo i datori di lavoro deducono dai contributi agli enti
pubblici gestori dell'assicurazione contro le malattie), per il
periodo dal primo gennaio al 30 giugno 1979 (art. 1 d.l. 20/1979,
conv., con modificazioni, con l. 92/1979), al 31 dicembre 1979 (art.
1 l. 375/1979).
Con l'art. 22 d.l. 663/1979, modificato con l. 33/1980 di
conversione, in attesa del riordino organico di tutta la materia
concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, a
decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31
dicembre 1979 e fino al 31 dicembre 1980 le aliquote complessive
della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le
malattie a carico delle imprese di cui all'art. 1 d.l. 15/1977,
conv., con modificazioni, con l. 102/1977, delle imprese di cui
all'art. 1 l. 573/1977 nel testo modificato dall'art. 2 l. 502/1978
nonché delle imprese di cui all'art. 1 d.l. 20/1979, conv., con
modificazioni, con l. 92/1979, sono ridotte di quattro punti
percentuali per il personale maschile e dieci punti percentuali per
il personale femminile e operano nel limite dei contributi dovuti per
la parte a carico delle imprese agli enti pubblici gestori
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie con esclusione dei
contributi dovuti per gli apprendisti. Con l'art. 1 l. 28 novembre
1980, n. 782 (Nuove norme dirette a sostenere la competitività del
settore industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il
Mezzogiorno e a trasferire competenze al comitato tecnico di cui
all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675), in attesa che venga
riordinata la materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione
degli oneri sociali, a decorrere dal periodo di paga successivo alla
data del 30 settembre 1980, e fino alla scadenza del periodo di paga
in corso alla data del 30 giugno 1981, sono ridotte di 6,64 punti
percentuali le aliquote complessive della contribuzione per
l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle
imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri
ed estrattivi nonché delle imprese impiantistiche del settore
metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività
economiche adottata dall'Istituto centrale di statistica, sempre che
le imprese interessate assicurino ai loro dipendenti trattamenti
economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti
collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al C.N.E.L.
(1.).
8. - In disparte la disquisizione sull'inquadramento, nella
categoria dell'onere, del comportamento dell'imprenditore, su cui si
è intrattenuto il Pretore di Cingoli, per il carattere schiettamente
dottrinario e scevro di riflessi pratici della disquisizione medesima
e i rapporti tra l'impugnato art. 2 l. 573/1977 e l'art. 36 l.
300/1970 tra i quali è sin troppo agevole cogliere la discrasia, è
d'uopo porre in rilievo la inidoneità degli artt. 18, 36 e 39 Cost.
a fungere da idonei parametri di giudizio: l'art. 18 perché la
vincolatività di clausole di contratti collettivi postcorporativi
non è collegata alle associazioni sindacali, che hanno partecipato
alla loro stipulazione, le quante volte somministrano contenuto a
norme aventi valore di legge che le richiamano, ad es., art. 5 comma
2 l. 9 dicembre 1977 n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e
donne in materia di lavoro); l'art. 36 perché della vicenda sono
protagonisti non i lavoratori ma i datori di lavoro; l'art. 39,
perché dell'ultimo suo comma non è stata ancora posta in essere la
registrazione.
La verità è che gli imprenditori delle categorie contemplate
nell'art. 1 sono stati posti di fronte all'alternativa di fruire
della detrazione dai contributi INAM, nella quale si sostanzia il
"credito", e di applicare contratti collettivi aziendali e gli
accordi sindacali ovvero di non fruire della detrazione dai
contributi INAM e di non applicare clausole di contratti collettivi e
di accordi aziendali stipulati da associazioni sindacali alle quali
non sono iscritti.
Tale essendo l'alternativa, le regole del più elementare dei
giochi non consentono di afferrare un dato dell'un corno e un dato
dell'altro corno a seconda dell'aspirazione di chi vuol fruire della
detrazione e non rispettare i minimi salariali.
Il quale rilievo pone fuori causa l'art. 3 Cost., la cui
violazione è stata denunciata anche dal Pretore di San Valentino.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 695/1980 e 551/1982, dichiara
non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 l. 8 agosto 1977, n. 573 in riferimento
all'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, conv., con
modificazioni, con l. 7 aprile 1977, n. 102, dell'art. 1 d.l. 30
gennaio 1978, n. 15, conv., con l. 22 marzo 1978, n. 75,
del d.l. 30 marzo 1978, n. 78, conv., con l. 26 maggio 1978, n. 221,
dell'art. 2 d.l. 6 luglio 1978, n. 353, conv., con
l. 5 agosto 1978, n. 502, dell'art. 1 d.l. 30 gennaio 1979, n. 20,
conv., con l. 31 marzo 1979, n. 92, della
l. 13 agosto 1979, n. 375, nella parte in cui subordinano la
concessione del credito previstovi al fatto che le imprese
beneficiarie applichino ai propri dipendenti i contratti collettivi
nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di
appartenenza dell'impresa, indipendentemente dalla loro iscrizione
alle associazioni sindacali di catego
ria ed alla natura privatistica e non erga omnes dei contratti
collettivi stessi, sollevata dal Pretore di Cingoli in riferimento
agli artt. 3, 18, 36 e 39 Cost. con ordinanza emessa il 4 agosto 1980
(n. 695/1980), e dal Pretore di San Valentino in riferimento all'art.
3 Cost. con ordinanza emessa il 24 marzo 1981 (n. 551/1982).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte