Corte costituzionale

Ordinanza n. 270/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/06/1991 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 690, secondo

comma, 702 e 153 del codice di procedura civile, promosso con

ordinanza emessa il 10 gennaio 1991 dal Pretore di Trapani - Sezione

distaccata di Alcamo, nel procedimento civile vertente tra Torino

Provvidenza e S.P.A. S.I.D.A.F., iscritta al n. 156 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Trapani, Sezione distaccata di Alcamo,

con ordinanza emessa il 10 gennaio 1991 (R.O. n. 156 del 1991), nel

corso del procedimento ex art. 700 del codice di procedura civile

promosso da Provvidenza Torino nei confronti della S.p.a. S.I.D.A.F.,

ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, degli artt.

690, secondo comma, 702 e 153 del codice di procedura civile, nella

parte in cui non consentono di rimettere in termini il ricorrente

che, per causa a lui non imputabile, non abbia rispettato il termine

per la notifica alla controparte del ricorso e del decreto emesso, ai

sensi dell'art. 700 cit., inaudita altera parte;

che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 24

della Costituzione, in quanto risulterebbe gravemente leso il diritto

di difesa del ricorrente per la situazione pregiudizievole creata nei

suoi confronti, determinata non da fatto a lui imputabile ma dalla

brevità del termine fissato dal Pretore per la notifica del ricorso

e del decreto emesso, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura

civile, inaudita altera parte;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che la garanzia costituzionale del diritto di difesa

non implica la illegittimità dell'imposizione di un termine

perentorio al fine di accelerare il corso del processo e quindi la

risposta alla domanda di giustizia;

che inerisce alla stessa natura dei termini processuali la loro

improrogabilità, con la connessa impossibilità di concedere

provvedimenti di sanatoria in caso di loro inutile decorso, per

motivi di certezza e di uniformità della cui ragionevolezza non può

dubitarsi (Corte cost., ord. n. 900 del 1988);

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 690, secondo comma, 702 e 153 del codice

di procedura civile, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,

sollevata dal Pretore di Trapani, Sezione distaccata di Alcamo, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte