Sentenza n. 270/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/06/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13
novembre 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Torino nel
procedimento di sorveglianza nei confronti di Mesina Graziano,
iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 18
ottobre 1991, concedeva a Mesina Graziano, condannato alla pena
dell'ergastolo, il beneficio della liberazione condizionale: veniva
conseguentemente applicata all'interessato la libertà vigilata per
anni cinque.
A séguito di comunicazione da parte degli organi preposti alla
vigilanza, si instaurava la procedura per la revoca del beneficio.
All'udienza del 13 novembre 1992 il difensore del Mesina eccepiva
l'illegittimità, in riferimento all'art. 3 e 27 della Costituzione,
dell'art. 177 del codice penale, nella parte in cui esclude che, nel
caso di revoca della liberazione condizionale già concessa al
condannato all'ergastolo, il giudice possa determinare la pena ancora
da espiare.
2. - Con ordinanza del 13 novembre 1992 il Tribunale di
sorveglianza di Torino riteneva rilevante e non manifestamente
infondata l'eccezione, denunciando, in riferimento ai parametri
costituzionali invocati dal ricorrente, l'illegittimità dell'art.
177, primo comma, del codice penale, "nella parte in cui esclude che
nel caso di revoca della liberazione condizionale già concessa al
condannato all'ergastolo, il giudice possa determinare la pena
detentiva ancora da scontare".
In punto di rilevanza, il Tribunale osserva che il comportamento
del Mesina appare tale da comportare la revoca della liberazione
condizionale, donde l'applicazione della norma censurata nel giudizio
a quo.
In punto di non manifesta infondatezza, i dubbi di legittimità
vengono fatti risalire alle statuizioni contenute nella sentenza
costituzionale n. 282 del 1989 che ha contestato l'automatismo della
revoca ex art. 177 del codice penale, affermando il principio che la
"nozione di esecuzione va estesa fino a comprendere le modalità
esecutive di tutte le misure, anche solo limitative della libertà
personale, nelle varie leggi previste".
Secondo il giudice a quo, dalla decisione di questa Corte -
dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 177, primo comma, del
codice penale, nella parte in cui, nel caso di revoca della
liberazione condizionale, non consente al tribunale di sorveglianza
di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenuto conto del
tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di
libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale
periodo - deriverebbe la presa d'atto che nell'ambito dell'istituto
della liberazione condizionale all'estinzione di un rapporto
giuridico fa da riscontro la costituzione di un nuovo rapporto dello
stesso tipo. In questa prospettiva, la revoca della liberazione
condizionale determina due conseguenze: per un verso, l'estinzione
dello status di "vigilato in libertà", per un altro verso, la
(ri)costituzione dello status di detenuto; un effetto estintivo e
costitutivo insieme, senza che, peraltro, venga considerato il
periodo trascorso in libertà vigilata. Donde - sempre secondo le
linee tracciate da questa Corte - la diversità della nuova pena
detentiva, non determinabile se non attraverso un ulteriore giudizio,
e con il compito del tribunale di sorveglianza "nel quantificare la
residua pena", di "provvedere a sottrarre, dalla pena inflitta in
sede di cognizione, il concreto carico afflittivo subìto dal
condannato durante la libertà vigilata prima della causa di revoca".
Con in più, la necessità che, all'atto della revoca della
liberazione condizionale, il tribunale, sulla base di una prognosi
fondata anche sul periodo trascorso in libertà, valuti "il grado di
rieducazione raggiunto dal condannato e conseguentemente il grado
della sua rieducabilità al fine di determinare la pena residua,
personalizzando gli effetti della revoca, nell'entità necessaria per
l'ulteriore rieducazione del condannato".
Quest'opera di rideterminazione - dovuta, secondo i criteri
indicati dalla Corte costituzionale - risulterebbe preclusa
dall'assenza di ogni termine fissato dal legislatore per assicurare
lo stralcio della pena inutilmente espiata in regime di libertà
vigilata: le alternative proponibili riducendosi o nella
determinazione ex novo della pena irrogata dal giudice di cognizione,
con conseguente, violazione del giudicato, o riportando la revoca
della liberazione condizionale in una logica esclusivamente
afflittiva, contrastante con la più volte ricordata decisione di
questa Corte.
Di qui la compromissione dell'art. 3 della Costituzione, per
l'ingiustificata diversità di trattamento tra condannato a pena
temporanea e condannato all'ergastolo, pur prevedendo la legge per
entrambe le categorie di condannati, quale condizione per la
concessione del beneficio, "il sicuro ravvedimento", con previsione
di precise indicazioni temporali per accedere ad esso.
Nel caso di revoca, nonostante rimanga unico il presupposto per
entrambi i condannati, mentre in relazione ai primi è possibile
sottrarre il periodo di pena inflitta in libertà vigilata, con
riguardo ai secondi la detta operazione resta preclusa.
Circa il contrasto con l'art. 27 della Costituzione, il giudice a
quo sottolinea la funzione intimamente collegata alla finalità
rieducativa della liberazione condizionale, una finalità che
resterebbe compromessa nel caso di revoca del beneficio al condannato
all'ergastolo, per l'impossibilità sia di sottrarre il carico
afflittivo già sopportato sia di rideterminare la pena ancora da
espiare; con l'ulteriore pesantissimo aggravio di non poter usufruire
una seconda volta della liberazione condizionale. Senza, peraltro,
tenere in alcun conto né la gravità dei fatti che hanno provocato
la revoca né l'eventuale reinserimento sociale del condannato nel
periodo in cui è stato sottoposto a libertà vigilata.
3. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9, prima serie speciale, del
24 febbraio 1993.
4. - Nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo dubita, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, della
legittimità dell'art. 177, primo comma, del codice penale, nella
parte in cui esclude che, nel caso di revoca della liberazione
condizionale, già concessa al condannato all'ergastolo, il giudice
possa determinare la pena detentiva ancora da espiare.
Nonostante che nella motivazione dell'ordinanza il rimettente
accenni "all'ulteriore pesantissimo aggravio per il condannato di non
poter più usufruire una seconda volta della liberazione
condizionale", il thema decidendum resta circoscritto all'ambito
della questione concernente la rideterminazione della pena, anche
perché il giudizio a quo risulta rigorosamente delimitato dalla
richiesta di revoca della liberazione condizionale, con conseguenti
riverberi in ordine alla rilevanza.
2. - A fondamento delle proposte censure è il costante richiamo,
da parte del Tribunale di sorveglianza, alle proposizioni contenute
nella sentenza n. 282 del 1989, con la quale questa Corte dichiarò
l'illegittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, del
codice penale, nella parte in cui, nel caso di revoca della
liberazione condizionale, non consente al tribunale di sorveglianza
di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del
tempo trascorso in libertà condizionale, nonché delle restrizioni
subìte dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo.
Secondo il giudice a quo, poiché "nel caso di condanna
all'ergastolo non è possibile effettuare l'operazione logico-valutativa richiesta dalla norma in esame ai fini della revoca", ne
consegue, di fatto, la preclusione della procedura "di sottrazione
dalla pena inflitta dal giudice di cognizione del carico afflittivo
sopportato dal condannato all'ergastolo nel tempo in cui è stato
sottoposto a libertà vigilata". Non sarebbe, infatti, possibile la
rideterminazione della pena relativamente al condannato a pena
perpetua, restando inipotizzabile l'operazione di "scorporo" della
frazione di pena utilmente espiata in regime di libertà vigilata,
perché altrimenti si verrebbe a determinare ex novo una pena diversa
rispetto a quella stabilita in sede di cognizione, in tal modo
violandosi il principio dell'intangibilità del giudicato.
L'impossibilità di una simile rideterminazione comporterebbe
l'effetto che la revoca automatica, facendo rivivere ex tunc la
sanzione inflitta dal giudice della cognizione, cioè l'ergastolo,
assegnerebbe alla revoca una funzione esclusivamente afflittiva,
peraltro venuta meno proprio a séguito della sentenza n. 282 del
1989.
3. - La questione è inammissibile.
L'aggancio istituito dagli argomenti addotti dal rimettente - nel
censurare il disposto dall'art. 177, primo comma, del codice penale,
relativamente ai condannati all'ergastolo - alle statuizioni
contenute nella più volte ricordata sentenza n. 282 del 1989,
risulta senza dubbio pertinente. La Corte, infatti, con tale
decisione, dopo aver rilevato che "la liberazione condizionale, dal
momento dell'ammissione del condannato alla medesima fino a quello
della sua revoca ex art. 177 del codice penale, comporta
l'adempimento da parte del condannato di particolari prescrizioni"
limitative della sua libertà, ne ha tratto la conseguenza che la
posizione del condannato stesso "non è di "totale libertà". Dalla
revoca della liberazione deve perciò derivare, riconosciuta
l'esistenza di vincoli afflittivi, la possibilità di uno "scomputo"
della pena trascorsa in libertà condizionale. Se detenzione e
libertà vigilata sono "misure" che, per la loro non omogeneità, non
possono dirsi equivalenti, la comune funzione afflittiva (e
rieducativa) impone comunque di determinare il tasso di concreta
afflittività sopportato dal condannato assoggettato a libertà
vigilata a séguito della concessa liberazione condizionale.
All'ammissione alla liberazione, quale ultima frazione di una
fattispecie "estintiva e costitutiva insieme", si contrappone l'atto
di revoca della detta liberazione che partecipa delle stessa natura
costitutiva ed estintiva; perché all'estinzione dello status di
"vigilato in libertà" si "(ri)costituisce quello di detenuto", senza
che però "venga preso in considerazione il periodo trascorso in
libertà vigilata, con tutti i suoi contenuti afflittivi".
Dunque - ha osservato la sentenza n. 282 del 1989 - la
carcerazione conseguente alla revoca della liberazione condizionale
"è nuova e diversa", con la necessità che la pena detentiva residua
deve "essere determinata attraverso un nuovo giudizio che tenga conto
anche dell'afflittività sopportata durante la libertà vigilata". Di
qui la già ricordata illegittimità dell'art. 177, primo comma, del
codice penale, anzitutto perché, "aggiungendo l'effetto risolutivo
della revoca", aumenta "ingiustificatamente la pena detentiva
determinata dalla sentenza di condanna", annullando "anche le
limitazioni della libertà personale dovute alla libertà vigilata"
ed impedisce "il nuovo giudizio determinativo della "residua" pena
detentiva". Inoltre, poiché il limite alla pena detentiva fissato in
sede di cognizione non può essere superato per fatti realizzati
successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna,
mentre la detta pena può essere ridotta o modificata in melius nella
fase esecutiva, se ne è concluso per l'incompatibilità della
disposizione ora di nuovo denunciata, nei sensi sopra indicati,
perché altera, a danno del condannato, l'equilibrio
proporzionalistico tra reato e pena determinato in astratto dalla
legge ed in concreto dal giudicato, aggiungendo, in caso di revoca,
alla quantità di pena detentiva inflitta con la sentenza di
condanna, altra afflizione da questa non giustificata.
Il tutto con un'importante precisazione: che, prevalendo
nell'istituto della liberazione condizionale la funzione rieducativa
sulla esigenza retributiva, la revoca della liberazione, se non
determina l'integrale scorporo del periodo trascorso in libertà
condizionata e vigilata dalla durata dell'originaria pena detentiva,
deve necessariamente collegarsi alla possibilità di valutazione di
tale periodo, compiuta verificando sia la fase trascorsa dal
condannato nell'osservanza delle prescrizioni sia la qualità e
quantità dei comportamenti che hanno dato luogo alla revoca,
emettendo un giudizio prognostico sulla rieducabilità del
condannato, da effettuarsi sulla base dell'esame della sua
personalità.
4. - Le argomentazioni svolte nella richiamata sentenza n. 282 del
1989 vanno qui ribadite anche nei confronti del condannato
all'ergastolo, riguardo al quale la perpetuità della pena irrogata
non può costituire un ostacolo sufficiente per precludere in
assoluto la medesima opera "di scomputo". Sia perché altrimenti gli
sarebbe riservato un trattamento di maggior rigore rispetto al
condannato a pena temporanea sia perché alla funzione rieducativa
della pena non può essere sottratto il condannato all'ergastolo
senza che ne risulti vulnerato l'art. 27, terzo comma, della
Costituzione.
Senonché, la questione, così come proposta, in quanto incentrata
su un petitum diretto a conseguire lo scomputo del periodo trascorso
in libertà vigilata dal condannato all'ergastolo, si risolve nella
richiesta di un'integrazione della norma denunciata che finirebbe
ineluttabilmente per travolgere l'efficacia stessa del giudicato,
giacché qualsiasi detrazione del periodo trascorso in libertà
vigilata ai fini della determinazione del residuo da espiare viene a
porsi in termini di ontologica inconciliabilità rispetto alla
condanna all'ergastolo che, essendo pena perpetua, non ammette
"scomputi" che non incidano sulla natura stessa della pena. Se,
dunque, nei confronti del condannato all'ergastolo il periodo di
libertà vigilata potrà essere valutato, nel caso di revoca del
beneficio, ad effetti diversi da quello del computo del residuo di
pena da espiare a seguito della revoca, la manipolazione normativa,
che il giudice a quo sollecita, fuoriesce dalle competenze di questa
Corte, perché involgente soluzioni non costituzionalmente obbligate,
ma scelte discrezionali riservate al legislatore.
Di ciò sembra, del resto, consapevole lo stesso rimettente, con
il suo implicito richiamo ad un criterio in base al quale, in caso di
revoca del beneficio, al condannato all'ergastolo possa venire
sottratto il carico afflittivo già sopportato in libertà vigilata
al fine di rideterminare la pena da espiare; il tutto, però, senza
indicare le modalità attraverso le quali questa operazione debba
essere compiuta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 177, primo comma, del codice penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma,
della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte