Sentenza n. 270/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/06/1995 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 5/1960
- art. 2legge 5/1960
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge 3 gennaio 1960, n. 5 (Riduzione del limite di età pensionabile
per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere), promosso con
ordinanza emessa il 28 settembre 1994 dal Pretore di Ascoli Piceno
nel procedimento civile vertente tra Mendicino Vittorio e l'INPS ed
altra, iscritta al n. 691 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di costituzione di Mendicino Vittorio e dell'INPS
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi gli avv.ti Franco Agostini per Mendicino Vittorio, Carlo De
Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio promosso da Vittorio Mendicino contro
l'INPS e l'impresa datrice di lavoro per ottenere la pensione di
vecchiaia anticipata ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 5, il
Pretore di Ascoli Piceno, con ordinanza del 28 settembre 1994, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge citata n. 5
del 1960, nella parte in cui "escludono dalla tutela, ivi prevista, i
lavoratori dipendenti da imprese che comunque esercitino attività in
ambienti di sottosuolo", ancorché non classificabili come "imprese
esercenti miniere, cave e torbiere".
Nella specie si tratta di un impiegato tecnico, che, nello
svolgimento delle sue mansioni alle dipendenze di un'impresa di
costruzioni, ha svolto ininterrottamente per più di quindici anni
attività di sovrintendenza a lavori anche in galleria per la
costruzione di dighe, strade e in genere opere pubbliche.
Ad avviso del giudice rimettente, il caso oggetto del giudizio a
quo fa riferimento a un tipo di lavoro che, come è emerso dalle
risultanze probatorie, "presenta caratteristiche morfologiche e
ambientali del tutto omogenee con quelle considerate dalla legge in
discorso", onde la limitazione di questa normativa speciale alle
attività di lavoro in sotterraneo svolte alle dipendenze di una
specifica categoria di imprese, tralasciando le attività affini
svolte nell'ambito dei cicli produttivi di imprese diverse, "delinea
in re ipsa una situazione sperequativa e discriminatoria", e inoltre
contrasta con l'art. 38 Cost.
2.1. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituita la parte privata chiedendo, in principalità, una sentenza
interpretativa nel senso dell'applicabilità nella specie delle
disposizioni denunciate, in subordine la dichiarazione di
illegittimità costituzionale, in parte qua, delle medesime.
La soluzione interpretativa sostiene che i termini "miniera" e
"cava" devono intendersi in senso tecnico, comprendendo tutte le
lavorazioni nell'ambito delle quali si effettuano lavori di
escavazione in galleria, indipendentemente dal tipo di impresa cui
tali lavorazioni accedono. Questa interpretazione troverebbe sostegno
sia nei lavori preparatori della legge n. 5 del 1960, sia nella
definizione residuale di "cava" contenuta nell'art. 2 del r.d. 29
luglio 1927, n. 1443, sia nella ratio della normativa in questione
incentrata sul carattere particolarmente usurante dei lavori in
sotterraneo e sul più alto rischio professionale che essi, in se
considerati, comportano.
Tali considerazioni, alternativamente proposte come argomenti di
illegittimità costituzionale, sono state ribadite e sviluppate in
una memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica.
La difesa del ricorrente rileva inoltre che lo stesso legislatore,
con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 11 agosto
1993, n. 374, ha annoverato i lavori in galleria, cava o miniera tra
i lavori particolarmente usuranti che danno diritto a un anticipo del
pensionamento indipendentemente dal tipo di impresa.
2.2. - Si è costituito anche l'INPS, chiedendo che la questione
sia dichiarata infondata.
Secondo l'Istituto, l'istruttoria espletata dal Pretore - dopo la
riassunzione del giudizio in seguito all'ordinanza n. 461 del 1991 di
questa Corte, che aveva dichiarato manifestamente inammissibile la
questione per difetto di motivazione - non è riuscita a superare la
diversità tra il lavoro in miniera, cava e torbiera, che ha
carattere di lavoro continuo a tempo pieno, inerente a uno specifico
status professionale (minatore) e l'attività svolta per la
costruzione di autostrade, dove il lavoro in galleria ha carattere
saltuario e inerisce a una professione diversa da quella del
minatore. Nel caso di specie è risultato che il ricorrente, in
qualità di impiegato tecnico trascorreva metà del tempo lavorativo
sul luogo di avanzamento delle opere, mentre per l'altra metà
rimaneva nell'ufficio del cantiere.
La ratio della tutela speciale dei minatori sta nell'attività
estrattiva (dal sottosuolo) tipica dell'impresa mineraria.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata infondata con argomenti analoghi a quelli esposti
dall'INPS e insistendo soprattutto sulla non comparabilità delle due
situazioni. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Ascoli Piceno ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1 e 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, nella parte in cui
"escludono dalla tutela, ivi prevista, i lavoratori dipendenti da
imprese che comunque esercitino attività in ambienti di sottosuolo",
ancorché non classificabili come "imprese esercenti miniere, cave e
torbiere".
2. - La questione non è fondata.
La riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori
delle miniere, cave e torbiere e la connessa istituzione presso
l'INPS di una Gestione speciale di previdenza integrativa, previste
dalla legge n. 5 del 1960, formano una disciplina previdenziale
speciale, con carattere di eccezionalità, il cui ambito normativo è
definito da un duplice requisito: l'appartenenza del datore di lavoro
alla categoria merceologica delle imprese estrattive e l'adibizione
del prestatore, anche discontinua, a lavori in sotterraneo, ossia -
secondo la precisazione ricorrente nella discussione parlamentare del
disegno di legge - "in fondo alla miniera". I due requisiti
concorrono a determinare lo status professionale di "minatore".
È vero, come ricorda la difesa del lavoratore in causa, che nel
corso dei lavori preparatori si è posto il problema dei "lavoratori
che da lungo tempo lavorano in galleria nel settore edilizio", ma la
proposta di superare il criterio merceologico e di estendere il
beneficio a tutti i lavoratori che, alle dipendenze di qualsiasi tipo
di impresa, siano addetti per lungo tempo a lavorazioni in galleria
non è stata accolta; è prevalsa la soluzione restrittiva di
riservare il diritto di pensionamento anticipato ai "minatori di
fondo": "se ci spostiamo da questo concetto, concluse il
rappresentante del Governo, andiamo a prevedere il tipo di lavoro che
si definisce semplicemente 'faticoso', e allora vi sarebbero altre
categorie pronte ad avanzare queste rivendicazioni".
3. - La limitazione dell'intervento legislativo al settore
minerario non viola il principio di eguaglianza e tanto meno l'art.
38 Cost. La condizione dei lavoratori di imprese edilizie,
saltuariamente addetti a lavorazione in galleria, non è parificabile
alla condizione professionale dei minatori, sia sotto il profilo
degli effetti usuranti della prestazione di lavoro, sia sotto il
profilo del rischio ambientale. Il progresso tecnologico, che
risparmia all'uomo fatica e rischi, è minore nelle attività
estrattive che nelle attività di escavazione di gallerie stradali o
ferroviarie, per le quali sono oggi disponibili potenti mezzi
meccanici. D'altra parte, il pericolo di scoppi di grisou o di altri
gas sotterranei oppure di crolli o di allagamenti è più elevato in
fondo a una miniera che nei lavori di scavo di una galleria
autostradale, la quale viene armata mano a mano che lo scavo avanza
e, in caso di infiltrazione di falde acquifere, fornisce uno sfogo
naturale nel tratto già aperto.
4. - Non si può argomentare in contrario dalla tabella A allegata
al d.lgs. 11 agosto 1993, n. 374, che, in attuazione della delega
legislativa disposta dall'art. 3, comma 1, lett. f), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, e con decorrenza dalla data d'entrata in vigore
del decreto medesimo, ha concesso ai lavoratori prevalentemente
occupati in attività particolarmente usuranti un trattamento
analogo, ma meno favorevole, atteso che l'adibizione a tali lavori
complessivamente per quindici anni dà diritto a un anticipo del
pensionamento di due anni e mezzo, anziché di cinque anni.
L'accomunamento dei lavori in cava o miniera ai lavori in galleria,
nella tabella sopramenzionata, non significa equiparazione, restando
salvo, per i minatori che possano far valere i requisiti di cui
all'art. 1 della legge del 1960, il trattamento di maggior favore
previsto da questa legge (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 374 del
1993). Inoltre, con le procedure previste dall'art. 3, la
sottocategoria dei "lavori in cava o miniera" potrà essere riferita
anche ad occupazioni, pur rientranti nel ciclo produttivo minerario,
diverse da quella dei minatori di fondo tutelati dalla legge del
1960, per esempio a lavori in sotterraneo a tempo parziale oppure
alle attività di cavatore a cielo aperto o di frantumazione dei
prodotti delle cave.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 5 (Riduzione del
limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e
torbiere), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, dal Pretore di Ascoli Piceno con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte