Corte costituzionale

Ordinanza n. 271/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 382, primo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 13 aprile 1988 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento

civile vertente tra la S.p.A. Star e il Ministero della Difesa

Esercito, iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale

dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte di appello di Milano, nel procedimento

civile vertente tra Star S.p.A. e Ministero della Difesa Esercito,

con ordinanza del 13 aprile 1988 (R.O. n. 642 del 1988), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 382, primo comma,

del codice di procedura civile, interpretato nel senso che consente

alla Corte di cassazione, in sede di annullamento di sentenza

dichiarativa della giurisdizione, di rimettere la causa ad altra

sezione dello stesso ufficio giudiziario, diversa da quella che ha

pronunciato la sentenza impugnata;

che, a parere del giudice rimettente, risulterebbe violato

l'art. 25 della Costituzione, in quanto la causa sarebbe sottratta al

giudice naturale precostituito ed individuato nella sezione della

Corte di appello che ha emanato la sentenza;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la inammissibilità o infondatezza della questione;

Considerato che il giudice naturale precostituito per legge è

l'ufficio giudiziario individuabile secondo i criteri di competenza

previamente stabiliti, rispetto a fattispecie astratte,

dall'ordinamento processuale e che non corrono rapporti di competenza

tra le varie sezioni in cui si articolano gli uffici giudiziari

complessi;

che, peraltro, il principio del giudice naturale che realizza

finalità di imparzialità ed indipendenza del giudice nell'esercizio

della giurisdizione non è leso allorché, dall'organo

giurisdizionale competente per legge a pronunciarsi sulla

giurisdizione e la cui decisione non è suscettibile di ulteriore

sindacato, sia designato altro giudice, dopo che la competenza di

quello originariamente indicato sia venuta meno in applicazione di

norme di legge ed in contemplazione di obiettive esigenze

processuali;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 382, primo comma, del codice di procedura

civile, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, sollevata

dalla Corte di appello di Milano con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte