Sentenza n. 271/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/07/1997 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 7d.P.R. 527/1987
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma
primo e terzo, 2, comma terzo, della legge della provincia autonoma
di Bolzano, riapprovata il 9 maggio 1996, recante "Disciplina delle
attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale", promosso
con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il
24 maggio 1996, depositato in cancelleria il 1 giugno 1996, ed
iscritto al n. 24 del registro ricorsi 1996;
Visto l'atto di costituzione della provincia di Bolzano;
Udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1997 il giudice relatore
Fernanda Contri;
Uditi l'avv. dello Stato Pier Giorgio Ferri per il ricorrente e gli
avv. Roland Riz e Sergio Panunzio per la provincia di Bolzano.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato in data 24 maggio 1996 e depositato in
data 1 giugno 1996 (r. ric. n. 24 del 1996), il Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 17 maggio 1996, ha impugnato la delibera legislativa
recante "Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della
tutela ambientale" riapprovata a maggioranza assoluta - nell'identico
testo rinviato il 2 ottobre 1995 - dal Consiglio della provincia
autonoma di Bolzano il 9 maggio 1996 e comunicata al Commissario del
Governo per la provincia di Bolzano il giorno successivo. Il Governo
aveva rinviato la predetta delibera legislativa formulando rilievi
nei confronti di tre disposizioni: l'art. 1, primo comma, che include
nell'a'mbito di applicazione della legge il territorio della
provincia di Bolzano ricompreso nel Parco dello Stelvio senza la
previa intesa con lo Stato prevista dall'art. 3, terzo comma, d.P.R.
22 marzo 1974, n. 279; l'art. 1, terzo comma, che detta norme per la
fissazione, da parte della Giunta provinciale, di determinate fasce
orarie nelle quali imporre il divieto, tra l'altro, di decollo
edatterraggio di apparecchi a motore dall'aeroporto San Giacomo di
Bolzano limitatamente a determinati voli, eccedendo tale disposizione
dalla competenza provinciale individuata dal d.P.R. 19 dicembre
(rectius novembre) 1987, n. 527, ed in particolare dall'art. 7, in
considerazione del fatto che l'aeroporto di Bolzano è attualmente di
proprietà dello Stato, e che lo stesso aeroporto è aperto, oltre
che al traffico nazionale, anche al traffico turistico
internazionale; l'art. 2, terzo comma, il quale, vietando
genericamente e totalmente un'attività sportiva e ricreativa quale
il volo con deltaplano a motore e con velivoli ultraleggeri a motore
su tutto il territorio provinciale, non risulterebbe conseguenziale
al giusto contemperamento dei diversi interessi da tutelare,
apparendo così viziato da irrazionalità ed eccesso di potere
legislativo ed in contrasto con gli articoli 3 e 41 della
Costituzione.
Nel ricorso del Presidente del Consiglio, il primo rilievo muove
dalla considerazione che l'art. 1, primo comma, della delibera
impugnata prevede divieti di attività di volo che, in relazione alla
dichiarata finalità di tutelare l'ambiente naturale, hanno portata
territoriale limitata alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico;
anche se non espressamente contemplato, il territorio del Parco
nazionale dello Stelvio ricompreso nella provincia di Bolzano è
interessato, secondo l'interpretazione prospettata nel ricorso, da
questa misura di tutela ambientale. A questo riguardo, il Presidente
del Consiglio osserva che, integrando e modificando il regime
vincolistico vigente nel parco limitatamente ad una sua parte, questa
nuova misura, "anche in relazione alla sua attitudine a ledere il
principio della unitarietà del parco nazionale, più volte ribadito
come valore intangibile dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale", non può essere unilateralmente disposta dalla
provincia, senza osservare l'onere della preventiva intesa con lo
Stato, prescritta dall'art. 3, terzo comma, d.P.R. 22 marzo 1974, n.
279. Ad avviso del ricorrente, l'omissione della procedura preventiva
di intesa comporta un superamento dei limiti della competenza
legislativa provinciale e una correlativa lesione delle attribuzioni
dello Stato che presidiano l'interesse nazionale.
In ordine al terzo comma dell'art. 1, il Presidente del Consiglio
afferma che le misure restrittive del decollo e dell'atterraggio
nell'aeroporto San Giacomo di Bolzano, che implicano una "non
trascurabile limitazione dell'uso della infrastruttura aeroportuale",
esulerebbero dalle competenze della provincia, le quali non si
estendono oltre quanto disposto e trasferito in base all'art. 7 del
d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, che, riguardo alla successione della
Provincia di Bolzano nella titolarità dei beni immobili dello Stato
connessi con i mezzi di comunicazione aerea, rinvia a procedimenti
ulteriori i quali, per quanto attiene all'aeroporto San Giacomo, non
sono allo stato attuale intervenuti. Secondo il ricorrente, "la legge
provinciale non può quindi legittimamente disporre, in modo
unilaterale, sulle modalità di apertura dell'aeroporto di proprietà
statale al traffico turistico nazionale ed internazionale".
Per quanto concerne il terzo punto del rinvio governativo, nel
ricorso si premette che, in relazione al terzo comma dell'art. 2
della delibera legislativa impugnata, vengono in rilievo le
competenze legislative provinciali concorrenti previste dall'art. 9
del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ai nn. 10 (sanità) e 11
(attività sportive e ricreative) con riguardo, rispettivamente, alla
finalità e all'oggetto del divieto di volo con deltaplano a motore e
con velivoli ultraleggeri. Il rilievo formulato in sede di rinvio
risulta svolto nel ricorso nei termini seguenti: "La imposizione di
un divieto assoluto di attività in via di principio lecite su tutto
il restante territorio nazionale, esorbita dalla competenza
provinciale ponendosi altresì in contrasto con principi fondamentali
riconducibili agli artt. 3 e 41 della Costituzione, per la evidente
sproporzione tra la messa al bando del volo ultraleggero e la pur
prevalente esigenza di ordine sanitario che si vuole soddisfare, ma
che può essere garantita con misure più flessibili e graduate".
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la
provincia autonoma di Bolzano per chiedere la reiezione del ricorso
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
In ordine al primo dei rilievi mossi dal Governo, la Provincia
deduce che la censura prospettata nei riguardi dell'art. 1, primo
comma, della delibera legislativa impugnata è infondata e frutto di
un equivoco, giacché tale disposizione farebbe riferimento
all'ordinario vincolo paesaggistico disciplinato dagli artt. 3-5
della legge provinciale n. 16 del 1970, e non alle misure per la
"specifica tutela" del Parco nazionale dello Stelvio, le quali, come
ha ribadito anche la legge della provincia autonoma di Bolzano 3
novembre 1993, n. 19, richiedono la previa intesa con lo Stato. Ad
avviso dell'ente resistente, con la delibera legislativa impugnata,
"la provincia non ha inteso in alcun modo anticipare unilateralmente
la specifica disciplina della tutela del Parco, ma ha invece inteso
regolare e limitare le attività di volo su tutte le zone del
territorio provinciale sottoposte all'ordinario vincolo paesaggistico
ex art. 4 della legge provinciale n. 16 del 1970, e non ricomprese
nel Parco dello Stelvio".
In merito alle censure formulate nei riguardi del terzo comma
dell'art. 1, la provincia autonoma eccepisce che l'impugnativa
governativa confonde il problema della proprietà delle
infrastrutture aeroportuali esistenti nel territorio della provincia
di Bolzano con quello della competenza a disciplinare le attività di
volo che ivi si svolgono. Si afferma a tale proposito nell'atto di
costituzione che, ai sensi dello Statuto e delle relative norme di
attuazione, la provincia è attualmente già competente a
disciplinare "tutti i servizi di comunicazione e trasporto di persone
e di merci, di linea e non di linea, soggetti a concessione o ad
autorizzazione" che si svolgono nell'a'mbito della provincia stessa
(art. 1, secondo comma, d.P.R. n. 527 del 1987), "quale che sia il
soggetto proprietario dell'aereoporto: sia che si tratti di un
aeroporto privato, sia che si tratti invece di un aeroporto pubblico
(provinciale, regionale o statale)".
Per quanto concerne i rilievi governativi riguardanti l'art. 2,
terzo comma, della delibera legislativa impugnata, la provincia
eccepisce innanzitutto l'inammissibilità della censura basata sul
presupposto, non esplicitato nell'atto di rinvio, della natura
concorrente della potestà legislativa esercitata. Tale presupposto
viene comunque contestato dalla provincia, che assume di aver
esercitato competenze non già concorrenti, bensì esclusive, in
materia di trasporti e tutela dell'ambiente (art. 8 dello Statuto
T.-A.A.). Indipendentemente dalla natura della potestà legislativa
esercitata, rileva la provincia, in merito alla prospettata
violazione dell'art. 41 della Costituzione, nel ricorso governativo
"non si chiarisce sotto quale specifico profilo risulterebbe lesa la
disciplina costituzionale dell'iniziativa economica privata". Quanto
alla lamentata sproporzione tra il divieto censurato e le esigenze di
ordine sanitario ed ambientale che la legge provinciale si propone di
soddisfare, si tratterebbe, ad avviso della provincia, di una censura
infondata. La censura non prenderebbe in considerazione il quarto
comma dello stesso articolo, a norma del quale "è in facoltà del
sindaco territorialmente competente di concedere deroghe ai divieti
di cui ai commi 2 e 3, per singole manifestazioni sportive e
ricreative, o di pubblico interesse, per periodi di tempo non
superiori a quattro ore giornaliere". La conclusione della provincia
è che la delibera legislativa impugnata non avrebbe "ignorato le
esigenze, in particolare di carattere sportivo e ricreativo,
coinvolte dalle attività di volo in questione", e avrebbe "dettato
una disciplina che, nel suo complesso, contempera in modo non
irragionevole i diversi e confliggenti interessi in giuoco".
In prossimità della data fissata per l'udienza, la provincia di
Bolzano ha depositato una ulteriore memoria illustrativa, nella
quale, ad integrazione di quanto già dedotto con l'atto di
costituzione, si ricorda, in aggiunta alle deduzioni concernenti il
primo dei tre rilievi governativi, che la stessa legge quadro sulle
aree protette n. 394 del 1991, all'art. 11, terzo comma, lettera h),
stabilisce per tutti i parchi un divieto assoluto (senza distinzione
di quota) di "sorvolo di veicoli non autorizzati, salvo quanto
definito dalle leggi sulla disciplina del volo". Ad integrazione di
quanto dedotto in ordine al secondo rilievo mosso dal Presidente del
Consiglio, la provincia ritiene utile aggiungere che l'aeroporto di
San Giacomo è attualmente gestito da una società a partecipazione
provinciale in base ad atto di concessione del 21 settembre 1994,
successivamente prorogato. Considerato in diritto
1. - Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha impugnato la delibera legislativa recante
"Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela
ambientale", riapprovata a maggioranza assoluta - nell'identico testo
rinviato il 2 ottobre 1995 - dal Consiglio della provincia autonoma
di Bolzano il 9 maggio 1996, sollevando tre distinte questioni.
La prima concerne l'art. 1, primo comma, della denunciata delibera
legislativa, il quale, includendo nell'a'mbito di applicazione della
legge il territorio della provincia di Bolzano ricompreso nel Parco
dello Stelvio senza che sia previamente intervenuta l'intesa con lo
Stato prevista dall'art. 3, terzo comma, d.P.R. 22 marzo 1974, n.
279, comporterebbe un superamento dei limiti della competenza
legislativa provinciale così come delimitata dallo stesso art. 3,
terzo comma, d.P.R. n. 279 del 1974, ed una correlativa lesione delle
attribuzioni dello Stato che presidiano l'interesse nazionale.
La seconda concerne l'art. 1, terzo comma, della delibera
legislativa impugnata, il quale, dettando norme per la fissazione, da
parte della Giunta provinciale, di determinate fasce orarie nelle
quali imporre il divieto, tra l'altro, di decollo ed atterraggio di
apparecchi a motore nell'aeroporto San Giacomo di Bolzano, posto che
l'aereoporto di Bolzano è attualmente di proprietà dello Stato ed
è aperto oltre che al traffico nazionale anche al traffico turistico
internazionale, eccederebbe dalla competenza legislativa provinciale
individuata dal d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, ed in particolare
dall'art. 7 dello stesso decreto.
La terza ed ultima questione riguarda l'art. 2, terzo comma, il
quale, vietando genericamente e totalmente un'attività sportiva e
ricreativa quale il volo con deltaplano a motore e con velivoli
ultraleggeri su tutto il territorio provinciale, non opererebbe, in
contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione, un giusto
contemperamento dei diversi interessi coinvolti e risulterebbe
pertanto viziato da irrazionalità ed eccesso di potere legislativo.
2. - La prima questione - proposta nei confronti del primo comma
dell'art. 1, che vieta il decollo, l'atterraggio ed il sorvolo di
velivoli a motore a quote inferiori a cinquecento metri dal suolo
"nell'ambito delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico nel
territorio della Provincia autonoma di Bolzano" - è fondata.
Il tenore letterale della disposizione censurata suggerisce
l'estensione dei divieti in essa stabiliti anche alla parte di
territorio provinciale ricompresa nel Parco nazionale dello Stelvio,
sia pure - stando alle deduzioni svolte dall'ente resistente
nell'atto di costituzione e nella successiva memoria illustrativa -
contro la stessa intenzione del legislatore provinciale.
L'adozione, da parte degli enti territoriali interessati, di
provvedimenti legislativi di tutela ambientale suscettibili di
trovare applicazione anche all'interno (di una porzione) del Parco
nazionale dello Stelvio deve essere preceduta dalle necessarie
procedure di coordinamento e concertazione previste, a garanzia della
"configurazione unitaria" del parco medesimo (il cui perimetro
attraversa il territorio di tre province), dall'art. 3 del d.P.R. 22
marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà
colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste). L'impugnata
delibera legislativa non è stata preceduta dalle intese con lo Stato
che l'art. 3, terzo comma, del d.P.R. n. 279 del 1974 richiede allo
scopo di favorire l'omogeneità delle discipline legislative
destinate a regolare (per la parte di rispettiva competenza
territoriale) "le forme e i modi della specifica tutela" del parco.
La necessità delle intese di cui al menzionato art. 3 è stata
ribadita dall'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge
quadro sulle aree protette), che estende altresì alla Regione
Lombardia la procedura inizialmente prevista solo per le Province
autonome dal d.P.R. n. 279 del 1974.
La mancata adozione delle prescritte intese - che realizzano, come
questa Corte ha in più occasioni affermato, il principio di leale
cooperazione tra Stato ed enti territoriali rispetto all'esigenza di
omogeneità delle discipline concernenti le modalità della specifica
tutela del Parco dello Stelvio, coerentemente con la sua
configurazione unitaria (v. spec. sentenze n. 302 del 1994; n. 366
del 1992; n. 210 del 1987) - rende pertanto costituzionalmente
illegittima la disposizione censurata, nella parte in cui si
riferisce anche al territorio provinciale incluso nel Parco nazionale
dello Stelvio.
3. - La seconda questione - proposta nei confronti dell'art. 1,
terzo comma, dell'impugnata delibera legislativa, che detta norme per
la fissazione, da parte della Giunta provinciale, di determinate
fasce orarie nelle quali imporre il divieto, tra l'altro, di decollo
ed atterraggio di apparecchi a motore nell'aeroporto San Giacomo di
Bolzano limitatamente a determinati voli - non è fondata.
La lamentata violazione delle norme che delimitano la potestà
legislativa provinciale in questa materia - e segnatamente dell'art.
1 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di
comunicazioni e trasporti di interesse provinciale) - si basa sulla
premessa che l'aereoporto di Bolzano è attualmente di proprietà
dello Stato ed è aperto, oltre che al traffico nazionale, anche al
traffico turistico internazionale.
L'avviso della provincia autonoma, secondo il quale il ricorrente
confonde il problema della proprietà delle infrastrutture
aeroportuali esistenti nel territorio della provincia di Bolzano con
quello della competenza a disciplinare le attività di volo che ivi
si svolgono - anche in considerazione del fatto che l'aeroporto San
Giacomo di Bolzano è l'unica infrastruttura aeroportuale rispetto
alla quale possono esercitarsi le competenze trasferite alla
provincia - non può non essere condiviso.
L'art. 1 del citato d.P.R. n. 527 del 1987 stabilisce, al primo
comma, che le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello
Stato in materia di comunicazioni e trasporti di interesse
provinciale sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle
province di Trento e Bolzano, "con l'osservanza delle norme del
presente decreto"; al secondo comma, che sono compresi nella
competenza delle province di cui al comma precedente "tutti i servizi
di comunicazione e di trasporto di persone e di merci, di linea e non
di linea, soggetti a concessione o ad autorizzazione, che si svolgono
nell'ambito territoriale delle province di Trento e Bolzano per via
terrestre, lacuale, fluviale per via aerea, anche se la parte non
prevalente del percorso si svolge nel territorio dell'altra provincia
o in quello di altra regione".
L'esercizio di tali competenze non può considerarsi subordinato
all'espletamento delle procedure disciplinate dall'art. 7 del d.P.R.
n. 527 del 1987, il quale, al primo comma, prevede che "in
corrispondenza delle competenze trasferite alle province di Trento e
di Bolzano in materia di comunicazioni e trasporti a termini del
comma 2 dell'art. 1, le province stesse succedono nell'ambito dei
rispettivi territori beni e nei diritti di natura immobiliare dello
Stato", ed al terzo comma precisa che "ai fini del comma 1, per
quanto concerne la individuazione dei beni connessi con i servizi di
comunicazione aerea si fa riferimento alle determinazioni adottate
dal comitato interministeriale previsto dall'art. 15, legge 30
gennaio 1963, n. 141", determinazioni non ancora intervenute al
momento dell'instaurazione del presente giudizio.
La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire
che l'assenza di disponibilità dei beni ben può accompagnarsi alla
titolarità di poteri relativi a tali beni (da ultimo, sent. n. 343
del 1995). Nel presente caso, l'appartenenza dell'aeroporto San
Giacomo di Bolzano al demanio statale non impedisce all'ente
resistente l'esercizio delle competenze attribuitegli dall'art. 1 del
d.P.R. n. 527 del 1987, le quali non riguardano la regolamentazione
del traffico turistico internazionale.
4. - La terza questione, sollevata in riferimento agli articoli 3 e
41 della Costituzione, riguarda l'art. 2, terzo comma, della delibera
legislativa, denunciato per la "evidente sproporzione tra la messa al
bando del volo ultraleggero e la pur prevalente esigenza di ordine
sanitario che si vuole soddisfare, ma che può essere garantita con
misure più flessibili e graduate".
In riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione è
fondata.
Non solo perché sono ipotizzabili, tra le misure idonee a
preservare la salute e l'ambiente dall'inquinamento acustico,
provvedimenti meno restrittivi, eventualmente non estesi a tutto il
territorio provinciale, in armonia con gli strumenti di tutela
introdotti dalla recente legislazione ambientale statale (la legge n.
447 del 1995, Legge quadro sull'inquinamento acustico, all'art. 2,
secondo comma, mostra di prediligere un sistema graduato e flessibile
di misure limitative a tutela dell'ambiente dall'inquinamento
acustico; l'art. 11, comma 3, lett. h), della legge n. 394 del 1991,
Legge quadro sulle aree protette, vieta nei parchi "il sorvolo di
velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla
disciplina del volo").
Il denunciato comma 3 dell'art. 2 - secondo il quale "i voli con
deltaplano a motore e con velivoli ultraleggeri a motore sono vietati
su tutto il territorio provinciale" - introduce per una particolare
categoria di velivoli un divieto assoluto di volo esteso a tutto il
territorio della provincia, laddove, per la generalità dei velivoli
interessati dalla disciplina contenuta nell'impugnata delibera,
l'art. 1, comma 1, prevede un divieto di decollo, atterraggio e
sorvolo limitato alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico. La
previsione di un divieto assoluto ed incondizionato, esteso
all'intero a'mbito provinciale, limitato alle attività di diporto
con deltaplani a motore e velivoli ultraleggeri - indubbiamente
bisognose di adeguata regolamentazione - risulta priva di razionale
giustificazione ed incoerente con la logica che complessivamente
ispira la disciplina elaborata dal legislatore provinciale, la quale
ha delineato, al primo comma dell'art. 1, un regime generale basato
su divieti di carattere limitato e selettivo, circoscritti alle zone
sottoposte a vincolo paesaggistico, applicabili a tutti gli altri
velivoli a motore - dalle potenzialità inquinanti eventualmente più
elevate - ad esempio per l'effettuazione di voli turistici, di
esercitazione, o pubblicitari.
L'eccezionale possibilità concessa ai sindaci "territorialmente
competenti" dal quarto comma dell'art. 2 - sulla quale insiste la
difesa dell'ente resistente - di derogare al generale divieto di cui
al comma precedente ha un a'mbito di applicazione limitato,
riferendosi esclusivamente a manifestazioni collettive, di tipo
sportivo, ricreativo, o di pubblico interesse.
Rimane assorbita ogni altra censura.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1,
della legge della provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 9
maggio 1996 (Disciplina delle attività di volo a motore ai fini
della tutela ambientale), nella parte in cui prevede che i divieti in
esso stabiliti si applichino alla parte del territorio provinciale
compresa nel Parco nazionale dello Stelvio;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3,
della legge della provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 9
maggio 1996 (Disciplina delle attività di volo a motore ai fini
della tutela ambientale);
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 3, della legge della provincia autonoma di Bolzano
riapprovata il 9 maggio 1996 (Disciplina delle attività di volo a
motore ai fini della tutela ambientale), sollevata, in riferimento
all'art. 7 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, dal Presidente del
Consiglio dei Ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte