Sentenza n. 272/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/07/1997 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1d.P.R. 75/1990
citata
- art. 234Codice penale
- art. 7Codice penale
- art. 61legge 87/1953
- art. 27legge 87/1953
- art. 1legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1,
lett. c), n. 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di
amnistia), promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1996 dal
tribunale militare di Padova, nel pro-cedimento penale a carico di La
Gioia Domenico, iscritta al n. 1281 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice
relatore Valerio Onida.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio a carico di un imputato del reato di
truffa militare aggravata, previsto dall'art. 234, secondo comma, del
codice penale militare di pace, il Tribunale militare di Padova, con
ordinanza emessa il 24 settembre 1996, pervenuta a questa Corte il 4
novembre 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, comma 1,
lett. c), n. 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di
amnistia).
L'autorità remittente, premesso che non ricorrono le condizioni
per una sentenza di assoluzione o proscioglimento a norma dell'art.
129, comma 2, cod. proc. pen., osserva che il reato, pur perfezionato
entro il termine di efficacia fissato dal d.P.R. n. 75 del 1990 per
l'applicazione dell'amnistia, è tuttavia escluso da essa in quanto,
trattandosi di delitto con aggravante ad effetto speciale, punito con
la reclusione militare fino a cinque anni, non è compreso nel limite
massimo di pena detentiva stabilito in via generale in quattro anni
dall'art. 1, comma 1, lett. a), del medesimo d.P.R. n. 75 del 1990.
Infatti - soggiunge il giudice a quo - l'art. 4, lett. c), del
decreto impone di tenere conto, ai fini della determinazione della
pena applicabile, dell'aumento di pena derivante dalla predetta
circostanza aggravante ad effetto speciale, mentre non risultano
nella specie le attenuanti della modesta entità del danno né
dell'avvenuta riparazione del medesimo, né alcuna altra attenuante
prevista dall'art. 48 cod. pen. mil. di pace, ricorrendo le quali, a
norma dell'art. 4, lett. d), del decreto medesimo, non si sarebbe
dovuto tenere conto delle concorrenti aggravanti.
L'autorità remittente osserva che l'art. 1, comma 1, lett. c), n.
4, include tuttavia nell'amnistia il reato di truffa aggravata,
previsto dall'art. 640, secondo comma, del codice penale, purché non
ulteriormente aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 7, dello stesso
codice, e senza che a tale fine sia richiesta la sussistenza di
circostanze attenuanti.
Realizzerebbe dunque una ingiustificata disparità di trattamento,
censurabile in relazione all'art. 3 della Costituzione, la mancata
estensione dell'amnistia al reato di truffa militare aggravata, che
non sarebbe, secondo il remittente, significativamente diverso dal
reato di truffa aggravata di cui al secondo comma dell art. 640 cod.
pen. "per struttura e oggettività giuridica e trattamento
sanzionatorio".
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
priva di fondamento, in quanto sembrerebbe analoga a quella già
decisa nel senso della manifesta inammissibilità con l'ordinanza n.
298 del 1996. Considerato in diritto
1. - La questione sollevata investe la disposizione dell'art. 1,
comma 1, lett. c), n. 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75
(Concessione di amnistia), che include fra i reati per i quali è
concessa amnistia, ancorché puniti con pena edittale superiore nel
massimo al limite stabilito in via generale dal medesimo art. 1,
comma 1, lett. a), il reato di truffa aggravata, previsto e punito
dall'art. 640, secondo comma, cod. pen., sempreché non ricorra la
circostanza aggravante del danno di rilevante entità. La norma
sarebbe costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 3
della Costituzione, nella parte in cui non estende la concessione
dell'amnistia al reato di truffa militare aggravata, previsto e
punito dall'art. 234, secondo comma, cod. pen. mil. di pace, che
sarebbe oggettivamente simile a quello (comune) di truffa aggravata.
2. - La rilevanza della questione - a differenza di quanto la Corte
ebbe a constatare nella specie decisa con l'ordinanza n. 298 del 1996
- sussiste ed è adeguatamente motivata dal remittente: onde non può
accogliersi l'eccezione in tal senso sollevata dalla difesa del
Presidente del Consiglio, che si richiama, ma impropriamente, a quel
precedente.
Il remittente precisa infatti che nel caso ad esso sottoposto non
risulta alcuna delle circostanze attenuanti che, pur in concorso con
l'aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 234, secondo
comma, cod. pen. mil. di pace, imporrebbero un computo della pena
tale da ricondurre quest'ultima al di sotto del limite dei quattro
anni di reclusione, fissato in via generale per l'applicabilità
dell'amnistia: nella specie la pena applicabile, prevista dall'art.
234, secondo comma, cod. pen. mil. di pace, supera detto limite, con
conseguente esclusione dall'amnistia, ciò che è appunto oggetto
della censura di legittimità costituzionale mossa dal giudice a quo.
3. - Nel merito, la questione è fondata.
Che la disposizione impugnata non includa, fra i reati per i quali
è concessa l'amnistia, quello di truffa militare aggravata, risulta
dal tenore della lett. c) dell'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 75 del
1990, la quale contiene un elenco puntuale e tassativo dei delitti
inclusi nell'amnistia benché sia per essi prevista una pena edittale
massima superiore al limite di cui alla precedente lett. a) dello
stesso art. 1, comma 1: delitti che vengono indicati con la menzione
espressa degli "articoli del codice penale" che li prevedono, nonché
del relativo nomen juris.
Quando perciò il n. 4 della lett. c) menziona il reato previsto
dall'art. 640, comma secondo, cod. pen. (truffa), non può ritenersi
se non che si sia voluto riferire al delitto contemplato dal codice
penale comune, e non anche al pur parallelo reato di truffa militare
aggravata previsto dall'art. 234 cod. pen. mil. di pace. Né si
potrebbe ipotizzare che il legislatore abbia semplicemente omesso,
per dimenticanza, di menzionare espressamente i reati previsti dal
codice militare, ma sottintendendo un riferimento alle norme di
questo codice che presentino elementi di parallelismo rispetto a
quelle corrispondenti del codice comune: se non altro perché risulta
che il legislatore dell'amnistia, quando ha voluto riferirsi alle
norme del codice militare, lo ha fatto esplicitamente (cfr. art. 4,
comma 1, lett. e), in tema di circostanze attenuanti).
D'altra parte, il carattere tassativo dell'elenco di delitti
indicati dall'art. 1, comma 1, lett. c), elenco che ha la funzione di
derogare - in ordine ai limiti di pena - a quanto stabilito in via
generale dall'art. 1, comma 1, lett. a), estendendo la concessione
dell'amnistia a reati che ne sarebbero esclusi in virtù di detto
limite generale, impedisce un'applicazione analogica, sia pure in
bonam partem, della disposizione.
4. - Questa Corte ha costantemente affermato che "compete
esclusivamente al legislatore la scelta del criterio di
discriminazione tra reati amnistiabili e non" e che "le relative
valutazioni di politica criminale non possono essere sindacate, salvo
che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure
omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi
considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione" (sentenza
n. 214 del 1975; cfr. anche sentenze n. 4 del 1974; n. 59 del 1980;
n. 436 del 1987; ordinanza n. 481 del 1991).
Questo criterio va qui ribadito. La natura eccezionale
dell'istituto stesso dell'amnistia, che comporta una deroga
temporanea al principio dell'eguale efficacia per tutti delle norme
penali, fondata su ragioni che debbono esse stesse essere
eccezionali, fa sì che le scelte del legislatore circa i reati
rispetto ai quali il beneficio viene concesso non possano essere
sindacate alla luce di un semplice confronto tra fattispecie fondato
sulla rispettiva gravità in astratto, quale espressa dalla
commisurazione delle pene previste: ben potendosi ammettere che anche
considerazioni legate alla diversità dei beni giuridici tutelati, a
situazioni di fatto, alla diffusione dei vari reati, all'allarme
sociale che essi suscitano, possano guidare il legislatore nella
scelta del criterio di delimitazione dei reati amnistiabili (cfr.
sentenza n. 175 del 1971). In presenza di una legittima decisione di
concessione dell'amnistia, il principio di eguaglianza - al quale,
nel suo aspetto formale, è, come si è detto, lo stesso istituto
dell'amnistia a portare in qualche modo una deroga - può operare
solo all'interno dell'area circoscritta dalla scelta derogatoria del
legislatore, impedendo, nell'ambito di tale area, discriminazioni
puramente arbitrarie, non riconducibili ad alcuna ratio apprezzabile.
Pertanto l'irragionevolezza di una esclusione può essere affermata
solo in esito ad un rigoroso scrutinio che consenta di negare
l'esistenza di ragioni giustificatrici di essa.
5. - Nella specie, non è dato di rinvenire alcuna ratio
giustificativa della denunciata discriminazione, ai fini della
concessione della amnistia, fra truffa aggravata (art. 640, secondo
comma, cod. pen.) e truffa militare aggravata (art. 234, secondo
comma, cod. pen. mil. di pace).
Analogamente a ciò che, in altra occasione, constatò la Corte
ponendo a raffronto, allo stesso fine, il peculato e il peculato
militare (sentenza n. 4 del 1974), tra i due reati in esame sussiste
"una sostanziale identità". Identica è infatti, sotto il profilo
testuale, la descrizione della fattispecie nelle due norme-base
incriminatrici, che identificano la condotta e gli eventi tipici.
Identico l'elemento soggettivo doloso. Anche la pena è
sostanzialmente la stessa: l'art. 640 cod. pen. aggiunge soltanto
alla pena detentiva (reclusione da sei mesi a tre anni, come
nell'art. 234 cod. mil.) la pena pecuniaria. La truffa militare si
distingue dalla comune unicamente per la qualità del soggetto
attivo, che deve essere un militare, e per la qualità del soggetto
danneggiato, che deve anch'esso essere un militare (non, si badi, per
la qualità del soggetto vittima dell'errore indotto dagli artifici o
raggiri, che può essere chiunque, militare o meno).
Anche le ipotesi aggravate previste rispettivamente dal secondo
comma dell'art. 640 cod. pen. e dal secondo comma dell'art. 234 cod.
mil. sono perfettamente corrispondenti. Identica è la circostanza
aggravante prevista dal n. 2 dei rispettivi commi (fatto commesso
ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario
o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine
dell'autorità). Quanto alla circostanza aggravante prevista dal n.
1 dei rispettivi commi, identica è l'ipotesi del fatto commesso col
pretesto di fare esonerare qualcuno dal servizio militare; per ciò
che riguarda l'ipotesi del fatto commesso a danno
dell'amministrazione pubblica (rilevante nella specie), mentre l'art.
640 cod. pen. contempla il danno a carico dello Stato o di qualsiasi
altro ente pubblico, l'art. 234 cod. mil., in coerenza con l'elemento
richiesto dal primo comma, che cioè il danneggiato sia un militare,
contempla specificamente il danno a carico dell'amministrazione
militare. L'entità della pena detentiva prevista è la medesima
(reclusione, e rispettivamente reclusione militare, da uno a cinque
anni), mentre la norma del codice comune aggiunge ad essa la pena
della multa, risultando così il reato militare punito meno
severamente di quello comune.
In definitiva, nell'ipotesi aggravata che qui interessa, gli unici
elementi che differenziano la truffa militare da quella comune (a
parte la pena, più grave nel secondo caso) sono la qualità di
militare del soggetto attivo e la natura militare
dell'amministrazione pubblica danneggiata. Ma nessuno di questi due
elementi potrebbe addursi come coerente giustificazione per
l'esclusione dall'amnistia, in presenza di una esplicita estensione
di questa alla corrispondente fattispecie della truffa aggravata di
diritto comune. Non la qualità di militare dell'agente, che non
esclude affatto l'applicazione dell'amnistia né ai reati militari
rientranti nel limite generale di pena previsto dall'art. 1, comma 1,
lett. a), del d.P.R. n. 75 del 1990, né allo stesso reato di truffa
aggravata a danno delle amministrazioni non militari dello Stato,
punibile a norma dell'art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen. Ma
nemmeno, d'altra parte, la qualità militare dell'amministrazione
danneggiata, poiché non sono esclusi dall'amnistia i fatti di truffa
commessi a danno dell'amministrazione militare da soggetti non
militari: senza dire che l'interesse patrimoniale
dell'amministrazione militare non si differenzia, sotto il profilo
delle esigenze di tutela, da quello delle amministrazioni statali non
militari.
6. - In assenza, dunque, di obiettive apprezzabili ragioni che
possano giustificare il diverso trattamento delle due figure
delittuose ai fini della concessione dell'amnistia, deve ritenersi
costituzionalmente illegittima la norma denunciata nella parte in cui
omette di prevedere, e quindi esclude, la concessione dell'amnistia
per il reato di truffa militare aggravata, alle stesse condizioni e
negli stessi limiti con i quali il beneficio è concesso nel caso di
truffa aggravata, e quindi "sempre che non ricorra la circostanza
aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, del codice penale", ciò
l'aggravante del danno di rilevante entità.
Una siffatta estensione potrebbe, in astratto, realizzarsi anche in
base ad una interpretazione che tenda ad adeguare il contenuto della
norma alla Costituzione, eliminando la disparità di trattamento
ingiustificata, e dunque in base al criterio della interpretazione
conforme a Costituzione. In tal senso, infatti, si è pronunciata la
Corte di cassazione, in una sentenza che ha appunto ritenuto
applicabile l'amnistia, in base all'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4,
al delitto di truffa militare aggravata previsto dall'art. 234,
secondo comma, cod. pen. mil. di pace (Cass. pen., sez. I, 18 luglio
1994, n. 979).
Nondimeno, al di là degli ostacoli che siffatta esegesi incontra -
data la natura, come si è detto, eccezionale e tassativa della
elencazione, contenuta nel citato art. 1, comma 1, lett. c), dei
reati inclusi nell amnistia benché puniti con pene superiori al
limite stabilito in via generale - la Corte ritiene che ragioni di
certezza giuridica, anche in relazione alla estensione degli effetti
della pronuncia di incostituzionalità ai giudicati pregressi (art.
30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87) impongano di
pervenire all'adeguamento costituzionale della norma attraverso una
pronuncia di illegittimità costituzionale.
7. - La dichiarazione di illegittimità va estesa, ai sensi
dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, alla disposizione
corrispondente della legge di delegazione per la concessione
dell'amnistia (art. 1, comma 1, lett. c), n. 4, della legge 11 aprile
1990, n. 73).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1,
lett. c), n. 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di
amnistia), nella parte in cui non prevede l'applicazione
dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e
punito dall'art. 234, secondo comma, del codice penale militare di
pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista
dall'art. 61, n. 7, del codice penale;
Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. c), n.
4, della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia), nella parte in cui non
prevede la concessione dell'amnistia per il delitto di truffa
militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, secondo comma,
del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la
circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, del codice
penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:272 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte