Sentenza n. 272/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R.
22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni), promossi con due
ordinanze emesse il 18 marzo 1999 dal Tribunale per i minorenni di
Palermo, con ordinanza emessa il 13 aprile 1999 dal Tribunale per i
minorenni di Venezia e con due ordinanze emesse il 2 dicembre 1999 e
il 17 febbraio 2000 dal Tribunale per i minorenni di Salerno,
iscritte ai nn. 418, 419 e 446 del registro ordinanze 1999 e ai
nn. 77 e 179 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 36 e 37, prima serie speciale,
dell'anno 1999 e nn. 10 e 17, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di costituzione dell'imputato nel giudizio relativo
alla questione sollevata con ordinanza iscritta al n. 446 del
registro ordinanze del 1999, nonché gli atti di intervento del
Presidente del consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 maggio 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
uditi l'avvocato Piero Longo per la parte privata costituita e
l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 13 aprile 1999 (n. 446 del r.o. del 1999),
il Tribunale per i minorenni di Venezia, richiesto dalle parti di
applicare la pena concordata ex art. 444 del codice di procedura
penale, a seguito di eccezione prospettata in via subordinata dal
pubblico ministero e dalla difesa, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di costituzionalità
dell'art. 25 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle
disposizione sul processo penale a carico di imputati minorenni),
"nella parte in cui esclude l'applicabilità alla procedura penale
minorile delle disposizioni di cui al titolo II del libro VI del cod.
proc. pen. ordinario (artt. da 444 a 448 c.p.p.) nel caso in cui
l'imputato sia divenuto maggiorenne e non possa godere degli altri
benefici previsti nella procedura penale minorile".
Osserva in punto di rilevanza il Tribunale che l'imputato,
divenuto maggiorenne nel corso del procedimento, ha precedenti penali
che non gli consentono di ottenere la sospensione condizionale della
pena né il perdono giudiziale, per cui ha interesse ad accedere al
patteggiamento.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente rileva, in
primo luogo, che il raggiungimento della maggiore età esclude che
l'imputato non possieda una adeguata capacità di valutazione e
decisione circa le prospettive che derivano dall'adesione al rito del
patteggiamento; inoltre, che l'adozione del rito da un lato consente
al giudice di valutare la congruità della pena richiesta dalle parti
e la sussistenza di cause di immediato proscioglimento ex art. 129
cod. proc. pen., dall'altro è in linea con il perseguimento della
massima celerità nei procedimenti penali minorili sottolineata dalle
così dette regole di Pechino (Regole minime per l'amministrazione
della giustizia minorile, Risoluzione 40/33), approvate
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 29 novembre del 1985,
e dalla Raccomandazione n. (87)20 del Comitato dei Ministri del
Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987. Al contrario, una volta
preclusa l'adozione delle misure speciali riservate al rito minorile,
non potrebbe ritenersi ragionevole la scelta del legislatore che nega
all'imputato, divenuto maggiorenne, di godere del trattamento
previsto dall'istituto di cui all'art. 444 cod. proc. pen., tale da
favorire anche il suo reinserimento sociale.
Ne consegue, secondo il rimettente, che una simile preclusione
normativa viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.,
stante il diverso, ingiustificato e deteriore trattamento, rispetto
al normale imputato, riservato al soggetto divenuto maggiorenne che
abbia commesso il reato durante la minore età.
1.1. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione, in base
al rilievo che, seppure sotto diversa angolazione, il giudice a quo
ripropone in sostanza la medesima questione già dichiarata infondata
con la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 1995.
1.2. - Si è costituito l'imputato del giudizio a quo chiedendo
la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma
impugnata.
Secondo la parte privata, le motivazioni con cui la Corte
costituzionale nella sentenza n. 135 del 1995 ha ritenuto legittimo
il divieto legislativo di ricorrere all'istituto dell'applicazione
della pena su richiesta delle parti nel procedimento minorile non
possono essere riferite alla situazione dedotta con la presente
questione. La Corte aveva allora rilevato, richiamando anche le
caratteristiche di accentuata negozialità del rito messe in evidenza
dalla sentenza n. 265 del 1994, che la richiesta di applicazione
della pena postula una maturità e capacità di valutazione che non
possono ritenersi sussistenti in un soggetto minore di età, e che
l'accesso al rito speciale precluderebbe all'imputato di usufruire di
quelle misure proprie del processo penale minorile (quali il perdono
giudiziale, la sospensione del processo e messa alla prova, il non
luogo a procedere per irrilevanza del fatto), che rispondono
all'esigenza primaria del recupero del minore e di una rapida
fuoriuscita dal processo.
Queste considerazioni, ad avviso della parte privata, non
valgono, però, quando l'imputato sia divenuto maggiorenne, e non
possa, a causa dei suoi precedenti penali e delle caratteristiche del
reato contestato, usufruire di alcuno degli specifici istituti di
favore previsti dal processo minorile. Tale situazione determinerebbe
una evidente disparità di trattamento rispetto alla condizione degli
imputati giudicati con le forme del processo ordinario, priva di
qualsiasi giustificazione, in quanto non collegata ad alcun beneficio
per il soggetto discriminato.
La parte privata rileva inoltre che la preclusione del decreto
penale di condanna, anch'esso non applicabile nel processo minorile,
trova un correttivo nell'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 448 del
1988, che consente al giudice dell'udienza preliminare, in caso di
condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva, di ridurre la
pena sino alla metà rispetto al minimo edittale, sicché la
preclusione non si risolve in un danno per il minore. In relazione
all'istituto del patteggiamento, invece, non è previsto alcun
correttivo grazie al quale il minore possa conseguire in caso di
condanna, al termine del processo, la riduzione di pena prevista da
tale rito. Anche sotto il profilo del confronto con l'istituto del
decreto penale di condanna, l'imputato minorenne nel frattempo
divenuto maggiorenne e che non si trovi nelle condizioni di usufruire
degli altri istituti di favore previsti dalla procedura penale
minorile, subisce quindi un ingiustificato trattamento deteriore, con
conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.
2. - Con due ordinanze emesse entrambe il 18 marzo 1999 e di
identico contenuto (nn. 418 e 419 del r.o. del 1999), il Tribunale
per i minorenni di Palermo, richiesto dall'imputato di "essere
ammesso ai benefici previsti dagli artt. 444 e s. c.p.p.", a seguito
di contestuale eccezione della difesa, cui aderiva il pubblico
ministero di udienza, ha sollevato la medesima questione di
costituzionalità, sulla base di argomentazioni sostanzialmente
analoghe a quelle del Tribunale per i minorenni di Venezia.
In particolare, il Tribunale di Palermo osserva che con la
sentenza n. 135 del 1995 la Corte costituzionale aveva dichiarato
infondata la questione di costituzionalità della non applicabilità
del patteggiamento al processo minorile avendo rilevato, tra l'altro,
che questa scelta trovava giustificazione nel fatto che il processo
minorile era caratterizzato da altre misure tipiche (perdono,
sospensione del processo per messa alla prova, sentenza di non luogo
a procedere per irrilevanza del fatto, un più ampio ambito di
operatività delle sanzioni sostitutive), tutte caratterizzate
dall'esigenza del recupero del minore, rispetto alle quali
l'ammissione al patteggiamento avrebbe potuto determinare risultati
incoerenti.
Il giudice a quo osserva, però, che nel caso di specie da un
lato l'imputato ha raggiunto nel corso del procedimento la maggiore
età, e, dall'altro, non può beneficiare dei predetti istituti
tipici del processo minorile, tenuto conto, tra l'altro, dei numerosi
procedimenti penali pendenti e di una condanna passata in giudicato
alla pena di tre anni di reclusione e lire 1.000.000 di multa.
A fronte di tale situazione, secondo il Tribunale, la preclusione
legislativa al patteggiamento non può ritenersi giustificata né in
base alla considerazione della mancanza nell'imputato minorenne di
"una capacità di valutazione e di decisione che richiedono piena
maturità e consapevolezza di scelta" (come si esprime la relazione
al progetto preliminare), posto che l'imputato è nel frattempo
divenuto maggiorenne, né in base al fatto che il processo minorile
è connotato dalla previsione di altre misure di favore tipiche,
poiché a queste l'imputato non può, in concreto, accedere.
2.1. - Nel giudizio relativo alla ordinanza n. 418 del 1999 è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la
infondatezza della questione, in quanto già dichiarata infondata con
la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 1995.
3. - Infine, con due ordinanze di contenuto analogo, emesse
rispettivamente il 2 dicembre 1999 (n. 77 del r.o. del 2000) e il 17
febbraio 2000 (n. 179 del r.o. del 2000), il Tribunale per i
minorenni di Salerno - richiesto dagli imputati di applicare la pena
concordata ex art. 444 cod. proc. pen. - a seguito di eccezione
prospettata in via subordinata dalle parti ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte
in cui esclude l'applicabilità del patteggiamento all'imputato
divenuto maggiorenne nelle more del giudizio.
In particolare, il giudice rimettente osserva che l'imputato, una
volta divenuto maggiorenne successivamente al fatto, possiede la
necessaria maturità per effettuare l'opzione del rito speciale del
patteggiamento, sicché l'assoluta preclusione dettata dall'art. 25
del d.P.R. n. 448 del 1988 determina un ingiustificato trattamento
deteriore rispetto agli imputati maggiorenni, rimanendo il minorenne
privato della possibilità di usufruire degli effetti favorevoli del
patteggiamento, quali l'immediata definizione del procedimento e la
pronuncia di una sentenza che non contiene una espressa statuizione
di responsabilità.
3.1. - Nel giudizio relativo alla ordinanza iscritta al n. 77 del
r.o. del 2000 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, come sopra rappresentato e difeso. Anche con riferimento a
questa ultima questione, l'Avvocatura generale ha concluso per la sua
infondatezza, rilevando che gli istituti di particolare favore
previsti dal processo penale minorile (perdono giudiziale,
sospensione del processo e messa alla prova, sentenza di non luogo a
procedere per irrilevanza del fatto), applicabili anche all'imputato
maggiorenne al momento della celebrazione del processo, sono
alternativi all'istituto del patteggiamento, sicché restano valide
le ragioni che avevano condotto la Corte a dichiarare non fondata,
con la sentenza n. 135 del 1995, questione analoga.
3.2. - Con memoria depositata il 3 maggio 2000 l'Avvocatura
insiste nella richiesta di una declaratoria di infondatezza,
rilevando, con riferimento alle censure sollevate anche dagli altri
rimettenti, che le circostanze che il minore abbia raggiunto la
maggiore età e abbia riportato precedenti condanne non costituiscono
elementi di novità tali da suggerire alla Corte di modificare il
giudizio già espresso sulla stessa questione con la sentenza n. 135
del 1995.
A parere dell'avvocatura, l'immaturità del minore al cospetto
della scelta di chiedere l'applicazione della pena non è che una
delle ragioni che hanno determinato il legislatore alla previsione
del primo comma dell'art. 25 del d.P.R. n. 448 del 1988, essendo
questa disposizione volta altresì a tutelare la esigenza primaria
del recupero del minore, che è assicurata dagli istituti di favore
tipici del processo minorile, incompatibili con l'istituto del
patteggiamento e che sarebbero perciò preclusi se si ammettesse il
minore, ancorché divenuto maggiorenne, a optare per la "condanna" ad
una pena, sia pure patteggiata.
L'Avvocatura rileva poi che l'esistenza di precedenti penali
dell'imputato minorenne costituisce impedimento solamente alla
concessione del perdono giudiziale (in virtù del combinato disposto
degli artt. 169, comma 1, e 164 n. 1 cod. pen.), ma lascia
"sostanzialmente integra la speciale struttura del processo minorile,
ossia quella specialità che la norma [...] denunciata ha voluto
preservare".
In conclusione, a parere dell'Avvocatura l'esclusione del
patteggiamento anche per gli imputati divenuti maggiorenni nel corso
del processo "si giustifica ed appare ragionevole in funzione della
diversità strutturale - e dei principi ispiratori - dei due
processi: quello minorile e quello ordinario". Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale sottoposta al
giudizio di questa Corte, sollevata con cinque ordinanze di
rimessione emesse da diversi tribunali per i minorenni, ha per
oggetto l'art. 25 del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui
esclude l'operatività nel processo penale minorile dell'istituto
dell'applicazione della pena su richiesta delle parti anche quando
l'imputato sia divenuto maggiorenne nelle more del giudizio.
In particolare, tre ordinanze di rimessione (r.o. nn. 418, 419 e
446 del 1999) si riferiscono alla specifica situazione di fatto di
imputati che, oltre ad essere divenuti maggiorenni nel corso del
giudizio, a causa dei precedenti giudiziari non potrebbero usufruire
degli speciali istituti di favore per i minorenni previsti tra le
forme di definizione anticipata del procedimento minorile.
Con argomentazioni sostanzialmente analoghe, tutti i tribunali
rimettenti censurano, con riferimento all'art. 3 della Costituzione,
l'irragionevolezza della scelta del legislatore di precludere
l'accesso all'istituto del patteggiamento all'imputato minorenne che
abbia raggiunto nelle more del giudizio la maggiore età e, quindi,
la maturità e capacità di valutazione e di decisione in ordine alla
scelta del rito, e denunciano l'ingiustificato trattamento deteriore
riservato all'imputato minorenne rispetto all'imputato maggiorenne al
momento del fatto, in quanto il primo, anche se divenuto maggiorenne,
non potrebbe mai avere accesso al patteggiamento.
Poiché tutte le ordinanze sollevano identica questione, deve
essere disposta la riunione dei relativi giudizi.
2. - La questione non è fondata.
3. - Stando all'impostazione delle ordinanze di rimessione e ai
rilievi svolti dalla parte privata costituita in giudizio, l'istituto
dell'applicazione della pena su richiesta delle parti configurerebbe
una misura di particolare favore, la cui preclusione nel processo
minorile anche nei confronti degli imputati che siano divenuti
maggiorenni nel corso del giudizio determinerebbe un ingiustificato e
irragionevole trattamento deteriore, censurabile a norma dell'art. 3
Cost.
Va al riguardo osservato che il c.d. patteggiamento non è
sorretto dalla finalità di concedere un beneficio all'imputato, ma
è piuttosto uno strumento, basato su un accordo tra accusa e difesa,
volto a conseguire obiettivi di rapidità e di economia processuale:
da un lato l'imputato concorda con il pubblico ministero la misura
della pena, diminuita sino ad un terzo, ed ottiene altre agevolazioni
premiali; dall'altro l'amministrazione della giustizia consegue il
vantaggio di definire il procedimento in tempi brevi, evitando la
fase del dibattimento. Si tratta quindi di un procedimento speciale
che comunque si conclude con una sentenza, equiparata ad una
pronuncia di condanna, che irroga una pena, anche detentiva,
all'imputato, la cui disciplina e il cui ambito di applicazione
rientrano nella sfera della discrezionalità del legislatore, sulla
base di valutazioni dettate soprattutto da esigenze di deflazione del
carico giudiziario e di speditezza processuale.
La scelta del legislatore di escludere espressamente tale
istituto (e il decreto penale di condanna) dalle varie forme di
definizione anticipata del procedimento previste dal Capo III del
d.P.R. n. 448 del 1988 corrisponde quindi ad un ponderato
bilanciamento tra le esigenze di economia processuale, che avrebbero
consigliato di ammettere forme di "patteggiamento" anche nel
procedimento a carico di imputati minorenni, e le peculiarità del
modello di giustizia minorile adottato dall'ordinamento italiano,
sorretto dalla prevalente finalità di recupero del minorenne e di
tutela della sua personalità, nonché da obiettivi
pedagogico-rieducativi piuttosto che retributivo-punitivi, richiamati
dal preambolo dell'art. 3 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81,
e dagli artt. 1 e 9 del d.P.R. n. 448 del 1988 (cfr. in tale senso,
tra le tante, sentenze n. 433 del 1997, nn. 135 e 125 del 1995,
n. 125 del 1992, n. 206 del 1987, n. 122 del 1983).
In questa ponderazione, più che nella ratio della mancanza di
maturità e di capacità di valutazione del minore in ordine alla
scelta del rito, adombrata nella relazione al progetto preliminare
delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
e richiamata dai giudici rimettenti e dalla parte privata a sostegno
della illegittimità costituzionale della norma censurata in caso di
raggiungimento della maggiore età, va dunque ricercata la ragione
giustificatrice della soluzione adottata dal legislatore, nella quale
non è dato riscontrare la violazione del parametro costituzionale
evocato.
Al riguardo, giova precisare che la ratio della mancanza di
maturità e di capacità di scelta del minorenne non è stata posta a
fondamento della sentenza n. 135 del 1995, dalla quale i rimettenti
traggono spunti a sostegno della fondatezza della specifica questione
ora prospettata con riferimento agli imputati divenuti maggiorenni:
nel dichiarare infondata analoga questione di legittimità
costituzionale, allora relativa ad un imputato minorenne nel momento
in cui aveva presentato richiesta di applicazione della pena e basata
sulla asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto
all'istituto del giudizio abbreviato, ammesso invece tra le forme di
definizione anticipata del procedimento minorile, la citata sentenza
ha, per quanto qui interessa, escluso profili di irragionevolezza
della disciplina censurata richiamandosi alla specificità del
processo penale minorile, caratterizzato dall'esigenza primaria del
recupero del minore.
Così come configurato dagli artt. 444 e segg. cod. proc. pen. -
mediante una disciplina che consente di presentare al giudice la mera
documentazione cartolare dell'accordo raggiunto tra imputato e
pubblico ministero, e attribuisce al giudice stesso, previa verifica
della insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod.
proc. pen., un controllo limitato alla correttezza della
qualificazione giuridica del fatto e alla congruità della pena, solo
eventualmente integrato dalla verifica della volontarietà della
richiesta o del consenso manifestato dall'imputato, affidata alla
discrezionalità del giudice - l'istituto dell'applicazione della
pena su richiesta delle parti non può quindi essere posto sullo
stesso piano delle misure di favore specificamente previste nel
procedimento penale a carico di imputati minorenni, sicché risulta
ulteriormente confermata l'assenza dei denunciati profili di
irragionevolezza e di ingiustificata disparità di trattamento anche
in relazione alla posizione dell'imputato divenuto maggiorenne nel
corso del giudizio.
Tale conclusione non implica, evidentemente, una pregiudiziale
incompatibilità tra istituti che si richiamino alla struttura del
"patteggiamento" e procedimento minorile, ben potendo il legislatore,
nell'ambito della sua discrezionalità, prevedere tra gli epiloghi
anticipati del procedimento nei confronti dei minorenni una forma di
accordo sulla misura della pena adeguata ai principi e alle finalità
che informano l'attuale sistema della giustizia penale minorile.
4. - Nelle considerazioni sinora svolte rimane assorbito lo
specifico profilo relativo alla situazione del minorenne che, a causa
dei precedenti penali o dei trascorsi giudiziari, si troverebbe
nell'impossibilità di usufruire dei particolari istituti di favore
previsti dal Capo III del d.P.R. n. 448 del 1988: al riguardo, si
deve comunque rilevare che i precedenti, penali o giudiziari, non
precludono di per sé il ricorso, ove ne sussistano i presupposti,
alle altre forme speciali di definizione anticipata del procedimento
minorile, salvo per quanto concerne il perdono giudiziale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 25 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai
Tribunali per i minorenni di Venezia, Palermo e Salerno, con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:272 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte