Art. 25
[1]Procedimenti speciali
[2]1. Nel procedimento davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice di procedura penale. (17) (22) (26) ((28))
[3]2. Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di procedura penale si applicano solo se è possibile compiere gli accertamenti previsti dall'articolo 9 e assicurare al minorenne l'assistenza prevista dall'articolo 12.
[4]2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, il pubblico ministero può procedere al giudizio direttissimo anche nei confronti del minorenne accompagnato a norma dell'articolo 18-bis.
[5]2-ter. Il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti