Corte costituzionale

Ordinanza n. 272/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/06/2002 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 708, terzo e

quarto comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza

emessa il 18 maggio 2000 dalla Corte di cassazione sui ricorsi

riuniti proposti da Faralli Giambattista contro Riccio Guadalupe,

iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 5

dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Faralli Giambattista e di

Riccio Guadalupe nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2002 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Uditi gli avvocati Claudio Martino per Faralli Giambattista, Pier

Luigi Biamonti per Riccio Guadalupe e l'avvocato dello Stato Maurizio

Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 30 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 708, terzo e quarto comma, del codice di

procedura civile, nella parte in cui non prevede che i provvedimenti

pronunciati dal presidente del tribunale in sede di comparizione

personale dei coniugi e quelli successivi, emessi dal giudice

istruttore, di revoca o di modifica degli stessi, costituiscano

titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818

del codice civile;

che la Corte rimettente è investita dell'esame di un gravame

avverso una sentenza della Corte di appello di Roma che, confermando

la sentenza di primo grado, aveva dichiarato l'illegittimità di una

iscrizione ipotecaria effettuata in forza del provvedimento

presidenziale di separazione dei coniugi e di quello successivo reso

dal giudice istruttore;

che, ad avviso del giudice a quo, il secondo comma

dell'art. 2818 cod. civ. costituisce una norma di rinvio, la quale

richiede che la legge specifichi tassativamente i provvedimenti,

diversi dalle sentenze, in forza dei quali è consentita l'iscrizione

dell'ipoteca, effetto attribuito espressamente ai decreti ingiuntivi

dichiarati esecutivi e all'ordinanza di cui all'art. 186-ter cod.

proc. civ., ma non all'ordinanza emessa ai sensi del terzo e quarto

comma dell'art. 708 cod. proc. civ., la quale ha soltanto efficacia

esecutiva, ex art. 189 disp. att. cod. proc. civ.;

che il giudice a quo ricorda come la Corte costituzionale

abbia in numerose pronunce inteso rafforzare la tutela del coniuge

separato e dei figli minori (sentenze n. 144 del 1983, n. 5 del 1987,

n. 278 del 1994, n. 186 del 1988), parificando le posizioni di tutti

i soggetti coinvolti nella vicenda, non solo con l'attribuzione degli

stessi diritti, ma anche con l'eliminazione di ogni differenza tra le

situazioni dei medesimi soggetti prima e dopo la sentenza di

separazione;

che, secondo la Corte di cassazione, sarebbe perciò

incoerente con tale sistema e lesivo degli artt. 3 e 30 della

Costituzione consentire l'iscrizione di ipoteca giudiziale a garanzia

dell'obbligo di mantenimento solo dopo le sentenze di separazione e

divorzio o dopo l'omologazione della separazione consensuale e non

invece in corso di causa, in forza dei provvedimenti previsti dal

terzo e quarto comma dell'art. 708 cod. proc. civ., quando è più

intenso l'interesse del creditore a conservare la garanzia offerta

dal patrimonio del debitore, il quale, nel periodo intercorrente tra

la citazione e la sentenza, potrebbe aver già disperso il suo

patrimonio;

che, osserva ancora la Corte di cassazione, contrariamente a

quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, la natura interinale

dei provvedimenti in esame, a differenza della definitività della

sentenza di separazione e di divorzio o del decreto di omologazione,

non è di ostacolo all'iscrizione di ipoteca, in quanto anche le

sentenze e i decreti di omologazione sono emessi con la implicita

clausola rebus sic stantibus e statuiscono quindi su diritti

correlati a situazioni suscettibili di modifiche nel tempo;

che si è costituito nel giudizio innanzi alla Corte

costituzionale il ricorrente del giudizio a quo, chiedendo che la

questione sia dichiarata manifestamente infondata;

che la parte privata ha richiamato la motivazione della

ordinanza di questa Corte n. 357 del 2000, con la quale è stata

dichiarata manifestamente infondata analoga questione riguardante

l'omessa previsione della possibilità di iscrivere ipoteca

giudiziale in forza delle ordinanze emesse ai sensi

dell'art. 186-quater cod. proc. civ., sottolineando come nei processi

di separazione e divorzio siano già previsti penetranti mezzi di

tutela contro il pericolo di inadempimento dell'obbligo di

mantenimento;

che si è costituita anche la parte controricorrente e

ricorrente incidentale nel giudizio in corso davanti alla Corte di

cassazione, che ha insistito per la dichiarazione di illegittimità

costituzionale dell'art. 708, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.,

richiamando le argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione

e ricordando che la legge già attribuisce a provvedimenti non

definitivi, come il decreto ingiuntivo esecutivo e l'ordinanza ex

art. 186-ter cod. proc. civ., l'idoneità a costituire titolo per

l'iscrizione di ipoteca giudiziale, sì che sarebbe iniquo consentire

che l'iscrizione avvenga solo in forza di sentenza e non in base

all'ordinanza resa ex art. 708 cod. proc. civ.;

che è intervenuto nel giudizio di legittimità

costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo alla Corte di dichiarare la questione infondata;

che l'Avvocatura osserva che i provvedimenti di natura

interinale, definiti dallo stesso art. 708 cod. proc. civ.

"temporanei ed urgenti", non possono essere ontologicamente

assimilati agli altri provvedimenti idonei all'iscrizione di ipoteca,

che sono caratterizzati dall'essere conclusivi di un giudizio,

ancorché emessi con la clausola rebus sic stantibus;

che, ad avviso della difesa erariale, la differente

previsione del legislatore non violerebbe il criterio di

ragionevolezza, in considerazione della diversa natura dei

provvedimenti in esame, mentre il coniuge beneficiario dell'assegno

di mantenimento non resterebbe privo della possibilità di

assicurarsi la garanzia patrimoniale, potendo ricorrere ad altri

mezzi di tutela cautelare conservativi della stessa;

che le parti private, in prossimità dell'udienza, hanno

depositato memorie illustrative delle rispettive, opposte, tesi.

Considerato che la Corte di cassazione dubita della legittimità

costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 30 della Costituzione,

dell'art. 708, terzo e quarto comma, codice di procedura civile,

nella parte in cui non consente di iscrivere ipoteca giudiziale in

forza del provvedimento presidenziale emesso a seguito dell'udienza

di comparizione personale dei coniugi nel giudizio di separazione, o

dei successivi provvedimenti del giudice istruttore modificativi di

detti provvedimenti del presidente del tribunale;

che, ad avviso della Corte rimettente, il fatto che la

garanzia patrimoniale a favore dell'avente diritto possa essere

conservata per mezzo dell'ipoteca giudiziale solo dopo che sia stata

ottenuta la sentenza di separazione o divorzio o l'omologazione della

separazione consensuale e non prima, in corso di causa, quando più

intenso è l'interesse in tal senso del creditore, darebbe luogo ad

una violazione delle norme costituzionali indicate quale parametro di

illegittimità della disposizione impugnata;

che questa Corte ha più volte affermato che tutte le misure

previste dal codice civile per il rafforzamento della garanzia

patrimoniale a carico del soggetto obbligato al mantenimento

rispondono alla stessa ratio di dare "tempestiva ed efficace

soddisfazione alla esigenze di mantenimento del coniuge bisognoso e,

soprattutto, dei figli minori, esigenze penalmente tutelate che

sussistono anche prima della sentenza di separazione in relazione

agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede presidenziale"

(sentenza n. 258 del 1996; cfr. anche le sentenze nn. 144 del 1983, 5

del 1987 e 278 del 1994);

che a questo scopo il legislatore ha previsto alcuni mezzi di

rafforzamento della garanzia patrimoniale, quali il sequestro dei

beni dell'obbligato e l'ordine al terzo di pagare direttamente agli

aventi diritto al mantenimento parte delle somme dovute all'obbligato

(art. 156, sesto comma, codice civile) e che questa Corte ha esteso

la possibilità di ottenere tali provvedimenti aventi funzione

cautelare sia alle ipotesi di separazione consensuale (sentenze

nn. 144 del 1983 e 5 del 1987) che al caso in cui l'ordine di

pagamento al terzo possa essere pronunciato dal giudice istruttore in

corso di causa (sentenza n. 278 del 1994);

che l'esistenza di questi mezzi di rafforzamento della

garanzia del credito per mantenimento rende infondata la censura

mossa dalla Corte rimettente alla norma impugnata sotto il profilo

della violazione dell'art. 30 Cost., dal momento che l'ordinamento

prevede una gamma sufficientemente ampia di mezzi di garanzia

patrimoniale a favore degli aventi diritto e che l'impossibilità di

iscrivere ipoteca giudiziale in forza del provvedimento presidenziale

ex art. 708 cod. proc. civ. non vale ad inficiare l'efficacia delle

misure complessivamente previste, potendo l'avente diritto scegliere

tra i diversi strumenti di tutela del credito che gli sono comunque

garantiti;

che neppure sussiste la violazione dell'art. 3 Cost., dal

momento che il legislatore, nell'ampia discrezionalità che deve

essergli riconosciuta riguardo alla conformazione degli istituti

processuali ed alla differenziazione nell'accesso all'esecuzione

forzata nei vari tipi di giudizi (v. ordinanza n. 357 del 2000), ben

può stabilire quali provvedimenti, oltre alla sentenze, siano

suscettibili di consentire l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale,

senza che le sue scelte, effettuate nei limiti del rispetto del

principio di ragionevolezza, diano luogo a violazioni di norme

costituzionali;

che, in particolare, i provvedimenti presidenziali

pronunciati ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ., ed i successivi

provvedimenti, modificativi dei primi, pronunciati dal giudice

istruttore, sono caratterizzati da un alto grado di instabilità e

non possono essere assimilati né alle sentenze né agli altri

provvedimenti espressamente previsti dalla legge;

che la questione di legittimità costituzionale risulta

perciò manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 708, terzo e quarto comma, del

codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

30 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:272 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte