Sentenza n. 274/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/06/1993 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 20legge 12/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 20, terzo e settimo comma, numero 3, della legge 2 febbraio
1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per
gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del
trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei
rappresentanti di commercio), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 giugno 1992 dal Pretore di Lecce nel
procedimento civile vertente tra Liaci Paola ed altro e
l'E.N.A.S.A.R.C.O., iscritta al n. 500 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 15 luglio 1992 dal Pretore di Pescara,
nel procedimento civile vertente tra Sabatini Fabrizio e
l'E.N.A.S.A.R.C.O., iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione di Liaci Paola ed altro e
dell'E.N.A.S.A.R.C.O., nonché gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 20 aprile 1993 il Giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Liaci Paola ed altro,
Bartolo Spallina per l'E.N.A.S.A.R.C.O. e l'Avvocato dello Stato
Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra Giampiero e
Paola Liaci e l'E.N.A.S.A.R.C.O., in cui i ricorrenti, nella loro
qualità di studenti universitari figli di dipendente
E.N.A.S.A.R.C.O., già a carico del loro dante causa al momento del
suo decesso, hanno chiesto che venisse loro riconosciuto il diritto
alla pensione di reversibilità E.N.A.S.A.R.C.O. di cui all'art. 20
della legge 2 febbraio 1973, n. 12, il Pretore di Lecce, con
ordinanza del 16 giugno 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto dell'art. 20, terzo e settimo comma, numero 3,
della legge 2 febbraio 1973 n. 12, nella parte in cui esclude il
diritto alla pensione di reversibilità E.N.A.S.A.R.C.O. a favore dei
figli maggiorenni infraventiseienni che siano studenti universitari,
quando a qualsiasi titolo godano di un reddito proprio, ancorché
insufficiente per le necessità di vita e di mantenimento.
Rileva il giudice a quo che la disposizione appare logicamente
incoerente ed irrazionale, in quanto riconosce il diritto alla
pensione di reversibilità di cui trattasi in capo al figlio
superstite maggiorenne infraventiseienne che frequenti corsi
universitari allorché questi risulti privo di un qualsiasi reddito,
e non invece a colui che, a parità delle altre condizioni, risulti
titolare di un reddito insufficiente per le sue necessità di vita e
di mantenimento.
1.1. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti i
ricorrenti, sostenendo la fondatezza della questione.
Al riguardo, le parti rilevano che l'illogicità del sistema di
cui alla normativa oggetto di giudizio sarebbe già stata acclarata
dalla sentenza n. 145 del 1987 di questa Corte, i cui principi - ivi
riferiti ai figli maggiorenni inabili - possono essere richiamati nei
confronti dei figli maggiorenni universitari stante l'identità di
ratio della norma. Se infatti quest'ultima è da rinvenire, a
giudizio delle parti, nella volontà di concedere agli studenti
quell'aiuto che loro spettava in ragione della vivenza a carico
dell'assicurato, una volta che questi sia venuto a mancare
risulterebbe privo di ragione eliminare tale tutela in presenza della
formale titolarità di un reddito qualsiasi, ancorché insufficiente
a sostituire l'aiuto concreto derivante dalla precedente vivenza a
carico.
Ad ulteriore motivo di illogicità della disposizione impugnata,
la parte rileva che la stessa legge n. 12 del 1973 struttura la
pensione di cui trattasi come "trattamento integrativo" (art. 2,
primo comma, ed enunciazione titolo II). Vi sarebbe infatti contrasto
tra il requisito dell'inesistenza di qualsiasi reddito per poter
accedere al diritto in questione, e la sussistenza - in ogni caso -
di titolarità di pensione corrisposta dall'INPS (rispetto alla quale
quella di reversibilità fungerebbe da integrazione).
1.2. - Si è altresì costituito l'E.N.A.S.A.R.C.O., chiedendo che
la questione sia dichiarata inammissibile od, in subordine,
infondata.
L'inammissibilità è eccepita in quanto la pronuncia richiesta
non si collegherebbe alla violazione del principio di eguaglianza,
bensì spingerebbe la Corte ad operare una scelta tra più soluzioni
astrattamente possibili, ovvero richiederebbe un'integrazione delle
disposizioni vigenti, compito di esclusiva pertinenza del
legislatore.
Ciò in quanto, aggiunge l'Ente richiamando l'ordinanza di questa
Corte n. 356 del 1988, non rientrerebbe nei poteri della Corte
l'indicazione di un particolare limite reddituale, la cui
determinazione verrebbe invece richiesta nel caso di specie.
Nel merito, rileva che l'illegittimità e la disparità di
trattamento invocate dal Pretore non sussistono, in quanto il
trattamento in questione è di origine pattizia, e non ha pertanto
natura di previdenza od assistenza sociale, mentre la disparità di
trattamento invocata (tra figli superstiti titolari di reddito e
figli superstiti che ne siano privi) attiene a situazioni giuridiche
soggettivamente ed oggettivamente differenti, in relazione alle quali
non può essere sindacata la scelta discrezionale del legislatore.
Anche il richiamo alla sentenza n. 145 del 1987 appare, a giudizio
dell'E.N.A.S.A.R.C.O., inconferente, giacché la diversità delle
situazioni esaminate in quella sentenza con quelle ora in
considerazione è di tale evidenza da non consentire alcun raffronto,
anche indiretto.
1.3. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo nel senso dell'inammissibilità o, in subordine,
dell'infondatezza della questione.
Sul punto dell'inammissibilità, l'Avvocatura richiama la sentenza
n. 106 del 1991, con cui questa Corte aveva dichiarato inammissibile
la medesima questione ora riproposta dallo stesso Pretore per mancata
individuazione del parametro di costituzionalità. Sebbene - rileva
l'Avvocatura - nella presente ordinanza il Pretore indichi la norma
parametro (art. 3 della Costituzione), ciò non è tuttavia
sufficiente ad escludere la genericità della motivazione sul punto,
giacché il richiamo alla disposizione costituzionale non è operato
dal giudice a quo come richiesta di confronto, bensì come
sottolineatura di una già acclarata illegittimità di una norma
irrazionalmente discriminatoria ed iniqua.
Nel merito, rileva l'impossibilità di un raffronto tra situazioni
profondamente dissimili quale è quella di un minore invalido a
carico che fruisca di un reddito insufficiente, da integrare con le
richieste provvidenze, rispetto a quella di chi, nelle medesime
condizioni, attenda agli studi e pretenda di fruire del trattamento
pensionistico di reversibilità fino al ventiseiesimo anno. Mentre
nel primo caso, infatti, è in gioco il valore della sopravvivenza,
nel secondo viene in considerazione invece il fattore del
completamento degli studi che, pur costituendo rilevante esigenza,
non ha lo stesso valore assorbente ed imprescindibile che ha il
primo; e peraltro può consentire la possibilità di integrare in
qualche misura le sue possibilità di guadagno.
2. - Con ordinanza emessa il 15 luglio 1992, pervenuta alla Corte
costituzionale il 28 gennaio 1993, il Pretore di Pescara, nel corso
di un procedimento civile vertente tra Fabrizio Sabatini e
l'E.N.A.S.A.R.C.O., ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto dei commi terzo e settimo,
numero 3, dell'art. 20 della legge n. 12 del 1973, nella parte in cui
non prevede il diritto alla pensione di reversibilità
E.N.A.S.A.R.C.O. a favore dei superstiti maggiorenni, frequentanti
una scuola professionale o iscritti a corsi di studi universitari,
qualora in possesso di un reddito proprio, in riferimento agli art. 3
e 34 della Costituzione.
A parere del giudice a quo, i principi e le considerazioni svolti
da questa Corte nella sentenza n. 145 del 1987 sono estensibili anche
alle ipotesi di superstite maggiorenne infraventiseienne che
frequenti una scuola professionale o sia iscritto a corsi di studi
universitari, in quanto tra le due categorie di soggetti non sarebbe
dato ravvisare una marcata diversità con riguardo ai mezzi di
soddisfacimento delle esigenze di vita e di sostentamento. Nel primo
caso, infatti, i limiti e le difficoltà di procacciamento di detti
mezzi sono dati dallo stato di inabilità psico-fisica del soggetto;
nel secondo, da una condizione di impegno intellettivo già di per se
stessa qualificata ed incompatibile con la necessità di cumulo di
essa con una ulteriore attività lavorativa. Da qui un'ingiustificata
disparità di trattamento operata dalla normativa impugnata tra il
soggetto studente ed altri superstiti fruitori, nella medesima
condizione, di analoghi trattamenti previdenziali, con conseguente
violazione dell'art. 3 della Costituzione. Per altro verso, la
disposizione si porrebbe in contrasto con l'art. 34 della
Costituzione, in quanto tendente a concepire la portata del disposto
costituzionale in termini riduttivi e limitativi nei confronti del
superstite maggiorenne studente.
2.1. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito
l'E.N.A.S.A.R.C.O., chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile od, in subordine, infondata, adducendo motivazioni
analoghe a quelle prospettate nel giudizio indicato in precedenza e
sopra riportate.
A queste vengono aggiunte le motivazioni che inducono a respingere
la questione sollevata in riferimento all'art. 34 della Costituzione,
per le quali l'Ente rileva che il cosiddetto "diritto allo studio"
non può dilatarsi sino a far ritenere che il legislatore debba in
ogni caso assicurare, e per intero, i mezzi occorrenti per la
prosecuzione degli studi, senza poter operare alcuna graduazione in
relazione ai redditi eventualmente goduti dai soggetti interessati.
2.2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in
subordine, infondata, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle
prospettate nel giudizio indicato in precedenza e sopra riportate; ad
esse aggiungendo il rilievo che la sentenza n. 106 del 1991 di questa
Corte esclude la possibilità di considerare la categoria dei
superstiti maggiorenni inabili al lavoro come tertium comparationis
rispetto a quella cui appartiene il ricorrente.
3. - In prossimità dell'udienza l'E.N.A.S.A.R.C.O. ha presentato
memoria per ribadire e sviluppare le tesi già sostenute nell'atto di
intervento. Considerato in diritto
1. - Dai Pretori di Lecce e di Pescara è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di
cui all'art. 20, terzo e settimo comma, numero 3, dell'art. 20 della
legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di
assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e
riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore
degli agenti e dei rappresentanti di commercio), nella parte in cui
esclude il diritto alla pensione di reversibilità E.N.A.S.A.R.C.O.
per i figli maggiorenni infraventiseienni che siano iscritti ad un
corso di studi universitari (Pretore di Lecce) ovvero anche di scuole
professionali (Pretore di Pescara), quando a qualsiasi titolo abbiano
un reddito proprio, ancorché insufficiente per le necessità di vita
e di mantenimento, in riferimento agli artt. 3 e 34 della
Costituzione (secondo parametro invocato soltanto dal Pretore di
Pescara).
Data l'analogia, le questioni possono, unificati i giudizi, essere
decise con unica sentenza.
2. - Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità
prospettata dall'E.N.A.S.A.R.C.O., secondo cui l'eventuale
accoglimento della questione richiederebbe per la Corte la necessità
di operare una scelta tra più soluzioni astrattamente possibili,
così invadendo il campo riservato alla discrezionalità del
legislatore.
Al riguardo, va rilevato come questa Corte abbia già avuto modo
di affermare che "il far dipendere l'insorgenza del rapporto
giuridico previdenziale in favore di un figlio maggiorenne ( ..)
dalla condizione della totale mancanza di redditi propri del
superstite ( ..) è, nella tassativa indiscriminatezza di tale
condizione, contrario ai più elementari canoni dell'equità e della
logica" (sentenza n. 145 del 1987), affermando nel contempo che
l'indicazione di un particolare limite reddituale non rientra nei
poteri della Corte ma spetta alla scelta discrezionale del
legislatore (ordinanza n. 356 del 1988 e sentenza 145 del 1987). È
soltanto quest'ultimo aspetto, pertanto, che - in quanto relativo
alla scelta fra diverse soluzioni non contrastanti con principi
costituzionali - segna un limite all'intervento di questa Corte:
mentre la discrezionalità del legislatore non può essere invocata,
com'è evidente, nella parte della disciplina in cui l'affermazione
di un principio si pone fondamentalmente in contrasto con norme
costituzionali.
Deve parimenti escludersi il rilievo, prospettato in questo
giudizio dall'E.N.A.S.A.R.C.O., secondo cui la questione andrebbe
rigettata in quanto il trattamento in questione, essendo di origine
storicamente pattizia, non avrebbe natura di previdenza od assistenza
sociale. Al riguardo va rilevato come, se da un lato questa Corte ha
già ritenuto (sia pure implicitamente) rientrante nel rapporto
giuridico previdenziale il trattamento previsto dalla disposizione
impugnata (sentenza n. 145 del 1987), l'esatta qualificazione della
prestazione di cui si discute, essendo questa comunque stabilita con
legge, non è in ogni caso decisiva per la soluzione della questione
sottoposta all'esame di questa Corte.
3. - Non può neppure essere accolta l'eccezione di
inammissibilità prospettata dal Presidente del Consiglio dei
ministri, tendente ad affermare l'impossibilità di un raffronto tra
situazioni profondamente dissimili, quale quella di un minore
invalido a carico che fruisca di un reddito insufficiente, da
integrare con le richieste provvidenze, rispetto a quella di chi,
nelle medesime condizioni, attenda agli studi e pretenda di fruire
del trattamento pensionistico di reversibilità fino al ventiseiesimo
anno di età. A parte il rilievo che la comparazione andrebbe
comunque operata con riferimento ai maggiorenni infraventiseienni
inabili (cui si riferisce la precedente pronuncia di questa Corte), e
non ai minori inabili, la questione sollevata dai giudici a quibus, e
relativamente alla quale in questa sede si discute, non individua
come tertium comparationis, cui riferire la violazione del principio
di eguaglianza, la situazione degli inabili al lavoro, bensì quella
di coloro che, sebbene abili al lavoro, non godano di alcun reddito.
In altre parole, il riferimento operato dai giudici a quibus alla
sentenza n. 145 del 1987 di questa Corte non è operato per
individuare nella situazione ivi considerata il tertium comparationis
rispetto al caso ora esaminato, bensì per rinvenire una ratio
decidendi che con il caso di specie presenterebbe rilevanti profili
di analogia.
4. - La questione di legittimità costituzionale, oltre che
ammissibile, appare meritevole di accoglimento.
Come primo approccio, potrebbe rilevarsi che l'espressione della
norma impugnata circa la condizione negativa della mancanza di un
reddito proprio non può essere intesa in senso assoluto, dal momento
che lo stesso carattere "integrativo" della pensione E.N.A.S.A.R.C.O.
- rispetto a quella prevista dalla legge n. 613 del 1966 - non
esclude, ma anzi contempla la possibilità della coesistenza di detta
pensione con altro seppur modesto introito pensionistico. Deve
inoltre considerarsi che per altre affini categorie di orfani (di
guerra e dei dipendenti pubblici), le corrispondenti norme (art. 70,
primo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915; art. 85, secondo comma,
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092) ritengono nullatenente anche chi
risulti titolare di redditi minimi, nella misura in cui questi non
sono assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche. E
lo stesso legislatore tributario considera viventi a carico anche i
familiari con redditi propri inferiori ad una certa misura.
D'altro lato, in una precedente occasione è stata messa in
rilievo la valutazione operata dal legislatore della dedizione agli
studi da parte degli orfani quale indice presuntivo della sussistenza
della situazione di bisogno degli stessi (sentenza n. 366 del 1988).
5. - Ma questa Corte ritiene che l'accoglimento della questione di
costituzionalità discenda soprattutto dalla ratio sostanzialmente
analoga a quella posta alla base della pronuncia di accoglimento
contenuta nella sentenza n. 145 del 1987 - pur senza negare le
indubbie differenze tra i due casi - secondo cui il contrasto con i
principi dell'art. 3 della Costituzione va ravvisato nell'incoerenza
intrinseca della disposizione che, mentre riconosce il diritto alla
pensione di reversibilità nel presupposto della "vivenza a carico"
di figli economicamente non autonomi, esclude poi dalla titolarità
di questo diritto quei figli che, non possedendo redditi sufficienti
a renderli autonomi, neppure sono in grado di procurarseli a motivo
della condizione di inabili ovvero (come nel presente caso) della
loro dedizione agli studi.
La rilevata illogicità si riscontra altresì nel fatto che la
norma non fa alcuna distinzione fra i figli possessori di redditi
propri inferiori alla misura della pensione di reversibilità ed i
figli che hanno redditi superiori a detta pensione; mentre sarebbe
stato ragionevole conservare il trattamento pensionistico graduandolo
nella misura in cui esso vada ad integrare il reddito proprio, in
modo da assicurare le stesse risorse economiche sia a coloro che
hanno diritto a percepire integralmente la pensione, sia ai figli che
percepiscono un reddito ad essa inferiore.
6. - La fondatezza della questione sotto il profilo della
ragionevolezza risulta rafforzata dal riferimento operato dal Pretore
di Pescara all'art. 34 della Costituzione poiché, se questa norma
proclama il diritto allo studio e l'impegno della Repubblica a
renderlo effettivo fino al raggiungimento dei gradi più alti, ciò
può realizzarsi in modo efficiente ove sia dedicato a tale impegno
intellettuale tanto tempo da lasciare ben poco (o addirittura
nessuno) spazio all'espletamento di altro lavoro redditizio. Con la
conseguenza di rendere ancora più logico che, almeno fino al
ventiseiesimo anno di età, i figli i quali si impegnano a studiare
possano effettivamente farlo solo se il loro eventuale reddito
insufficiente venga proporzionalmente integrato fino a raggiungere la
stessa soglia della pensione di reversibilità riconosciuta a coloro
che sono nella condizione di integrale vivenza a carico.
7. - Se la ratio del riconoscimento della pensione di
reversibilità è, come si è osservato, il perdurare della vivenza a
carico dei figli maggiorenni infraventiseienni per l'impossibilità
di procurarsi un sufficiente reddito proprio attraverso un lavoro
retribuito a causa della dedizione del loro tempo disponibile agli
studi, sarebbe peraltro logico esigere, da parte del legislatore, non
soltanto l'iscrizione alle scuole o all'università, ma anche
l'effettività della frequenza ed il profitto nel rendimento.
Va rilevato infatti che la disposizione costituzionale (art. 34,
terzo comma, della Costituzione) riconosce il diritto di raggiungere
i gradi più alti degli studi ai "capaci e meritevoli", la cui
valutazione, come si ricava anche dai lavori preparatori della
Costituzione, implica un riscontro relativamente al "profitto". Ciò
varrebbe ad escludere, fra l'altro, che la tutela finisca per
incoraggiare i casi di tante formali iscrizioni seguite da un
inadeguato (o nessuno) impegno.
Per la scuola media e professionale, la disposizione impugnata
richiede che i figli "frequentino", mentre per gli universitari essa
si limita a richiedere il requisito della mera "iscrizione": altre
norme, al contrario (ad esempio quella relativa al rinvio del
servizio di leva, contenuta nell'art. 19, terzo comma, della legge 31
maggio 1975, n. 191) prevedono un agevole sistema di controllo
dell'effettiva dedizione, sia pure limitata, agli studi universitari.
Tuttavia, non spetta alla Corte costituzionale, bensì al
legislatore, adottare soluzioni analoghe a quelle indicate; e del
resto questo aspetto della norma sembra esulare dall'oggetto diretto
della questione di costituzionalità qui sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale del
combinato disposto dei commi 3 e 7, n. 3, dell'art. 20 della legge 2
febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui prevede la perdita del
diritto alla pensione di reversibilità per i figli maggiorenni
infraventiseienni che frequentino scuole o università, quando a
qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio, anziché prevedere che
dalla pensione di reversibilità sia decurtata la misura di tale
reddito proprio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte