Corte costituzionale

Ordinanza n. 274/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/06/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 57, terzo

(recte: quarto) comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo

unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con tre

ordinanze emesse il 22 aprile 1998 dal pretore di Mondovì,

rispettivamente iscritte ai nn. 459, 460 e 529 del registro ordinanze

1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26 e

29, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che con tre ordinanze di identico contenuto, emesse il 22

aprile 1998, il pretore di Mondovì, nel corso di inchieste su

altrettanti infortuni sul lavoro, ha sollevato, in riferimento agli

articoli 2, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 57, terzo (recte: quarto) comma, del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), "nella parte in cui non prevede l'assistenza

di un difensore e la facoltà di non rispondere all'interrogatorio

per la persona informata sull'infortunio sul lavoro, che ha già

assunto o potrebbe assumere la qualità di indagato in relazione

all'evento";

che, ad avviso del remittente, la mancata previsione, da parte

dell'art. 57, quarto comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, della

assistenza di un difensore anche nella inchiesta per infortunio sul

lavoro e della possibilità che la persona informata sull'infortunio,

che abbia già assunto o potrebbe assumere la qualità di indagato,

si avvalga della facoltà di non rispondere, porrebbe questa

disposizione in contrasto con gli indicati parametri costituzionali,

essendo evidente la violazione dei diritti della difesa;

che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata, sulla base del rilievo che la garanzia costituzionale del

diritto di difesa opera solo nell'ambito dei procedimenti

giurisdizionali, mentre le inchieste per gli infortuni sul lavoro,

affidate al pretore dagli artt. 56 e ss. del d.P.R. n. 1124 del 1965,

avrebbero natura amministrativa, come risulterebbe confermato

dall'articolo 236 del decreto legislativo 18 febbraio 1998, n. 51

(Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado),

che ha trasferito le funzioni pretorili di inchiesta alla direzione

provinciale del lavoro, settore ispezione del lavoro.

Considerato che le ordinanze di remissione sollevano la medesima

questione e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere

decisi congiuntamente;

che, anche a voler prescindere dalla natura delle funzioni a cui

è chiamato il pretore nelle inchieste per infortunio sul lavoro e

quindi dalla valutazione se sussista, nella specie, il requisito

della legittimazione del remittente a sollevare questione di

legittimità costituzionale, difetta comunque, nelle tre ordinanze di

remissione, una qualsiasi indicazione circa l'oggetto delle

inchieste;

che in effetti non è possibile in alcun modo apprezzare la

rilevanza della sollevata questione, posto che sui fatti che hanno

dato luogo alle inchieste non vi è nelle ordinanze neppure un cenno,

né da esse è dato comprendere se dall'infortunio siano derivati il

decesso del prestatore d'opera ovvero lesioni guaribili in più di

trenta giorni, come richiesto dall'articolo 56 del d.P.R. 30 giugno

1965, n. 1124;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'articolo 57, quarto

comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento

agli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Mondovì

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte