Sentenza n. 275/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1974 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 217, secondo
comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e degli
artt. 19 e 21 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 22 dicembre 1972 dal pretore di Prato nel procedimento penale
a carico di Sguerra Anna, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1973
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 4
aprile 1973.
Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 1974 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In un procedimento penale per bancarotta semplice (art.217 cpv.
r.d. 16 marzo 1942, n. 267) a carico di Anna Sguerra, dichiarata
fallita con sentenza del tribunale 5 febbraio 1971, il pretore di Prato
- rilevato che dalla svolta istruttoria era, in realtà, emersa la
qualità di "piccolo imprenditore" dell'imputata e ritenuto che tale
circostanza, idonea ex art. 2214 u.p. cod. civ. ad escludere l'obbligo
di tenuta delle scritture contabili e, quindi l'illiceità penale della
condotta della prevenuta, non poteva, però, essere da lui valutata,
inquantoché, per consolidata interpretazione dell'art. 217 citato in
relazione agli artt. 19 e 21 cod. proc. pen., "la sentenza civile
dichiarativa di fallimento fa stato, nel giudizio penale per
bancarotta, anche relativamente alla qualità di (non piccolo)
imprenditore commerciale dell'imputato, siccome presupposto
dell'accertato status di fallito" - con ordinanza 22 dicembre 1972,
ritenutane la rilevanza in causa e la non manifesta infondatezza, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 217
cpv. r.d. 1942, n. 267, 19 e 21 cod. proc. pen., innanzi menzionati:
Ipotizzandone - in relazione alla esposta interpretazione (a suo
avviso consentita dall'ambigua formulazione delle norme stesse) - il
contrasto con i precetti costituzionali di cui agli artt. 25,24 e 3.
Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza de qua
ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, non vi è stato in questo
costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale degli articoli 217
cpv. legge fallimentare, 19 e 21 cod. proc. pen. che questa Corte è
chiamata a decidere - è sollevata, come si è detto, con riferimento
agli artt. 25,24 e 3 della Costituzione, prospettandosi:
a) violazione del precetto del giudice naturale, sul presupposto
che al giudice penale, investito del delitto di bancarotta, resterebbe
sottratta la cognizione di un elemento costitutivo del reato stesso,
l'accertamento, cioè, della qualità imprenditoriale dell'imputato, su
cui fa stato la precedente sentenza civile dichiarativa di fallimento;
b) violazione, altresì, del diritto alla difesa, la quale, nel
procedimento che si conchiude con la declaratoria di fallimento, non
sarebbe sufficientemente garantita in favore del debitore; e ciò sotto
un duplice profilo: da un lato, perché l'audizione del debitore non
può assimilarsi a un vero e proprio interrogatorio previa
contestazione dei fatti addebitati; e, dall'altro, per la non
"tassatività" dell'assistenza di un difensore nell'interrogatorio
davanti al tribunale fallimentare e per la mancata previsione, qualora
il debitore non vi provveda, della nomina di un difensore di ufficio;
c) violazione, infine, in correlazione all'anzidetto secondo
profilo concernente il diritto di difesa, anche del principio di
eguaglianza, poiché, essendo appunto facoltativa l'assistenza tecnica
nella fase preliminare di audizione del debitore in camera di consiglio
- ex art. 15 legge fallimentare, come modificato a seguito della
sentenza del 1970 n. 141 di questa Corte - sarebbe deteriore la
posizione dell'imprenditore meno abbiente che, pur volendolo, non
avrebbe, in concreto, i mezzi per munirsi di un proprio difensore.
2. - La questione, come prospettata in riferimento all'art. 25
della Costituzione, è già stata da questa Corte implicitamente
ritenuta infondata con la sentenza del 1970 n. 141 citata (là dove
questa ha, appunto, affermato la compatibilità con il precetto del
giudice naturale della normativa sulla pregiudiziale civile nei reati
fallimentari) ed è stata, comunque, dichiarata manifestamente
infondata con la successiva ordinanza n. 59 del 1971.
Anche in relazione all'art. 24 della Costituzione, la questione di
legittimità degli artt. 217 legge fallimentare, 19 e 21 cod. proc.
pen. citati risulta, poi, già risolta con la sentenza di questa Corte
n. 110 del 1972; la quale - anche in dipendenza della precedente
parziale declaratoria di illegittimità degli artt. 15 e 147 legge
fallimentare (da cui discende l'obbligo del tribunale di convocare
l'imprenditore in camera di consiglio onde possa esercitare il proprio
diritto di difesa anche con l'assistenza tecnica di un difensore: sent.
del 1970 n. 141) - ha rilevato come, in effetti "in ordine alle
condizioni oggettive e soggettive necessarie e sufficienti per la
dichiarazione di fallimento" sia consentita all'imprenditore "un'ampia
difesa" avendo egli a propria disposizione "i mezzi e i modi più
adeguati a dimostrarne l'inesistenza o la non sufficienza sia nella
fase anteriore alla dichiarazione di fallimento sia avverso la relativa
sentenza e sino all'eventuale passaggio in giudicato di essa".
Né la questione può dirsi fondata sotto l'ultimo e nuovo profilo
prospettato, secondo cui nell'ambito del diritto di difesa risulterebbe
violato l'art. 3 della Costituzione.
Invero, il fatto che il diritto all'assistenza tecnica nel
procedimento predetto si sostanzi nella mera facoltà dell'imprenditore
di avvalersene - facoltà che, come si è detto, è stata ritenuta
idonea a realizzare la garanzia della difesa con la sentenza del 1970
n. 141 - non comporta un pregiudizio per l'imprenditore meno abbiente,
il quale, pur volendolo, non avesse i mezzi economici per munirsi di un
difensore. Infatti taleipotizzata situazione non è, nel sistema, priva
di correttivi e trova, anzi, specifico rimedio nell'istituto del
gratuito patrocinio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 217, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942,
n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), 19 e 21 del codice di procedura penale sollevata, con
l'ordinanza indicata in epigrate, in riferimento all'art. 25 della
Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
delle norme medesime, sollevata, nella stessa ordinanza, in riferimento
agli artt. 24 e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte