Corte costituzionale

Ordinanza n. 275/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1994 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1993

dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea

nel procedimento penale a carico di Racchio Giovanni Leonterio,

iscritta al n. 65 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ivrea ha sollevato, in riferimento agli artt. 97, primo

e secondo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura

penale, nel testo risultante a seguito della sentenza di questa Corte

n. 41 del 1993 e dell'art. 1 della legge 8 aprile 1993, n. 105,

"nella parte in cui non consente al giudice dell'udienza preliminare

di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per mancanza di

imputabilità, pur avendo ora tale giudice la possibilità di una

penetrante cognizione nel merito, svincolata dall'estremo

dell'"evidenza" (quello cioè che aveva motivato la sentenza n.

41/93);

che osserva il remittente che l'attuale sistema, creatosi in

conseguenza della stratificazione di interventi modificativi

dell'art. 425, "impedisce al giudice dell'udienza preliminare di

svolgere la sua funzione di filtro per il dibattimento e gli toglie

la possibilità di pronunciarsi nell'ambito dei suoi poteri su fatti

per i quali è comunque competente, così obbligando il Tribunale ..

a celebrare il dibattimento per fatti non controversi e per i quali

non si potrà mai pervenire ad una sentenza di condanna, con inutile

dispendio di organizzazione, energie lavorative e spese";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, eccependo in primo luogo l'inammissibilità della

questione, in quanto non introduce elementi di rilievo rispetto a

quanto già statuito dalla Corte con la sentenza n. 41 del 1993, e

concludendo, comunque, per l'infondatezza della medesima.

Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata

dall'Avvocatura dello Stato deve essere rigettata, in quanto essa

attiene palesemente al merito della questione;

che, in ordine al riferimento all'art. 97, primo e secondo

comma, della Costituzione (censura che deve essere esaminata

unitariamente, dato lo stretto collegamento tra i due commi

richiamati), deve ribadirsi che il principio del buon andamento e

della imparzialità dell'amministrazione, alla cui realizzazione

detto parametro vincola la disciplina dell'organizzazione dei

pubblici uffici, pur potendo riferirsi anche agli organi

dell'amministrazione della giustizia (sentt. nn. 18 del 1989 e 86 del

1982), attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento

degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto

amministrativo, mentre è del tutto estraneo al tema dell'esercizio

della funzione giurisdizionale, nel suo complesso e in relazione ai

diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio

(cfr. sent. n. 376 del 1993);

che del pari chiaramente infondato si rivela il richiamo all'art.

107, terzo comma, della Costituzione - secondo cui "i magistrati si

distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni" -, in

quanto tale precetto concerne essenzialmente lo status giuridico dei

magistrati, nell'ambito del quale mira a precludere diversità per

gradi gerarchici, ovvero arbitrarie categorizzazioni non sorrette da

ragioni di ordine funzionale (cfr. sentt. nn. 50 e 123 del 1970, 86

del 1982): con la conseguenza che non può essere invocato - come

nella fattispecie - per censurare l'ambito delle funzioni che la

legge assegna ai vari organi giurisdizionali in ragione delle diverse

fasi in cui il processo si articola (cfr. cit. sent. n. 50 del 1970);

che, in conclusione, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 97, primo e secondo comma, e

107, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Ivrea con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte