Ordinanza n. 275/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/07/2000 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2964 e 2942
del codice civile, in relazione all'articolo 21 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con
ordinanza emessa il 28 maggio 1999 dalla Commissione tributaria
provinciale di Foggia sui ricorsi riuniti proposti da Trombetta
Antonia Rosa contro Ufficio IVA di Foggia, iscritta al n. 534 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Commissione
tributaria provinciale di Foggia, nel corso di un giudizio instaurato
da Antonia Rosa Trombetta contro l'Ufficio provinciale IVA di Foggia,
avente ad oggetto l'annullamento di una cartella esattoriale emessa
in relazione ad un avviso di accertamento per IVA e di un processo
verbale di contestazione e del relativo avviso di accertamento sempre
per IVA, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, degli articoli 2964 e
2942 del codice civile, in relazione all'art. 21 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413);
che il giudice a quo riferisce che sulla base della
documentazione medica prodotta dalla ricorrente emergerebbe che la
stessa all'epoca in cui ricevette l'avviso di accertamento e per
tutta la durata del termine prescritto per l'impugnazione a pena di
decadenza si sarebbe trovata nella oggettiva impossibilità fisica e
psichica di gestire i propri interessi, e quindi di adire
tempestivamente la commissione tributaria al fine di far valere le
proprie ragioni, così come esposte nel ricorso oggetto di
controversia;
che, sulla base di tali premesse, il giudice rimettente
osserva che l'art. 2964 cod. civ. non prevede l'applicabilità alla
decadenza delle norme dettate in punto di interruzione e di
sospensione della prescrizione, per poi soggiungere che nella
disciplina della sospensione della prescrizione, di cui agli articoli
2941 e seguenti cod. civ., non è prevista espressamente l'ipotesi
dell'impedimento oggettivo in cui si sarebbe venuta a trovare la
ricorrente;
che pertanto, secondo il rimettente, si configurerebbe
l'illegittimità costituzionale "per contrasto con l'art. 24 della
Costituzione" degli artt. 2964 e 2942 cod. civ.; quanto al primo
nella parte in cui non prevede l'applicabilità alla decadenza della
disciplina della sospensione della prescrizione e quanto al secondo
nella parte in cui non comprende fra le ipotesi di sospensione "per
la condizione del titolare, quella dell'impedimento oggettivo
prottrattosi per tutta la durata del termine prescritto per il
compimento dell'atto processuale";
che la questione di costituzionalità sarebbe rilevante, in
quanto dalla sua soluzione dipenderebbe la possibilità di reputare
tempestivamente proposto il ricorso introduttivo della controversia,
in relazione all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Considerato che il giudice a quo pur avendo indicato come
parametro costituzionale della proposta questione di
costituzionalità l'art. 24 della Costituzione, ha omesso qualsiasi
indicazione delle ragioni per le quali tale norma costituzionale
sarebbe violata dalla disciplina delle norme denunciate;
che, in conseguenza, secondo consolidata giurisprudenza di
questa Corte, la questione dev'essere ritenuta manifestamente
inammissibile, dal momento che compete al giudice rimettente indicare
e motivare nell'ordinanza di rimessione le ragioni per le quali il
parametro costituzionale invocato sarebbe violato (cfr. da ultimo le
ordinanze nn. 166 e 173 del 2000).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 2964 e 2942 del codice
civile, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione,
dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte