Gli articoli 2962 e 2963, secondo comma, enunciano il principio tradizionalmente ricevuto, sebbene non sancito espressamente dal codice del 1865, che nel computo dei termini di prescrizione non si calcola il dies a quo: si computa invece il dies ad quem, ma occorre che questo sia interamente decorso. In armonia con il disposto dell'art. 155, quarto comma, del codice di procedura civile, si stabilisce (art. 2963, terzo comma) che, qualora scada in un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Innovando all'artificiosa e criticata norma dell'art. 2133 del codice precedente, il quale, in contrasto con il modo ordinario di computare i mesi, disponeva che nelle prescrizioni a mesi si dovesse sempre computare il mese di trenta giorni, ho seguito anche per tali prescrizioni il sistema della computazione non ex numero, sed ex nominatione dierum: la prescrizione si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale; se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese (art. 2963, quarto e quinto comma). DELLA DECADENZA.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1215
In fine del sesto libro riceve disciplina l'istituto della decadenza, non regolato dal codice del 1865. La disciplina è in parte derivata dall'elaborazione dottrinale di questo delicato tema, la quale ha sottilmente analizzato i caratteri che differenziano la decadenza dalla prescrizione. La rigidità caratteristica dell'istituto attinge rilievo dall'art. 2964, che dichiara inapplicabili, in tema di decadenza, le norme relative all'interruzione e - salvo che sia disposto altrimenti - quelle relative alla sospensione della prescrizione. L'art. 2965 consente che le decadenze siano stabilite contrattualmente, ma, al fine di contenere nei giusti limiti l'esercizio di tale facoltà, commina la nullità del patto, se questo rende eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto. La disposizione è così dominata dallo stesso principio a cui s'informa quella dell'art. 2968, che egualmente sancisce la nullità del patto con il quale è invertito o modificato l'onere della prova, se l'esercizio del diritto è reso a una delle parti eccessivamente difficile. Dal principio che la decadenza non è suscettiva d'interruzione consegue (art. 2966) che essa non è impedita se non dal compimento dell'atto di conservazione o di esercizio del diritto previsto dalla legge o dal contratto. Ho ritenuto tuttavia opportuno ammettere, in conformità di un'opinione che può dirsi dominante in dottrina, che la decadenza sia impedita dal riconoscimento del diritto da parte della persona contro la quale il diritto stesso si deve far valere. Costituirebbe un ingiustificato formalismo costringere la parte a chiedere il riconoscimento giudiziale del suo diritto quando questo è spontaneamente riconosciuto da colui che dovrebbe essere convenuto in giudizio. L'effetto impeditivo dell'atto di ricognizione incontra naturalmente un limite in quelle decadenze che sono stabilite per motivi di ordine pubblico e che investono pertanto diritti sottratti alla disponibilità delle parti. Impedita la decadenza, non s'inizia - appunto perchè questa è eliminata e non semplicemente interrotta - il decorso di un nuovo termine di decadenza eguale a quello prefisso: il diritto rimane soggetto, come ogni altro diritto, alle disposizioni che regolano la prescrizione (art. 2967). Poichè, a differenza della prescrizione, che ha sempre un fondamento e una finalità d'ordine pubblico, la decadenza è talvolta stabilita per considerazioni d'ordine pubblico e talvolta per considerazioni d'ordine privato, l'art. 2968, dettando una norma divergente da quella sancita in tema di prescrizione (art. 2936), consente alle parti di modificarne la disciplina legale, qualora non sia dalla legge stabilita in materia sottratta alla loro disponibilità. Se il diritto è indisponibile, l'indisponibilità importa che, colpito il diritto da decadenza, questa debba essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 2969). SIRE, Il testo coordinato del nuovo Codice civile, che mi onoro di sottoporre alla Vostra Augusta approvazione, è promulgato in un momento decisivo non solo per la storia del nostro Paese, ma per quella dell'intera umanità. La Codificazione civile di un popolo può considerarsi come il metro della sua civiltà, lo specchio degli ideali e delle necessità di un popolo attraverso il tempo e la storia. Il Codice civile del 1865 rappresentò, nel momento drammatico della formazione del Regno unitario, lo sforzo nobilissimo di unificazione di costumi, tradizioni, interessi e tendenze diverse. Il nuovo Codice civile rappresenta la coscienza politica del popolo italiano nel secolo nuovo e realizza sul piano giuridico gli originari principi della rivoluzione fascista innestati sul solido tronco della nostra tradizione giuridica romana e italiana, che dalla floridezza dei virgulti prende nuova linfa vivificatrice mentre dà ad essi la saldezza delle sue radici millenarie. Lavorando durante questi tre anni in silenzio ai nuovi Codici, il nostro pensiero, costante e vivo come una fiamma, è stato sempre rivolto ai soldati d'Italia. Essi eroicamente combattono e sacrificano la vita sui campi di battaglia per la difesa della Patria e di una civiltà che i nostri Padri ci hanno data e che noi abbiamo il dovere di commettere, ingrandita e rinnovata, ai nostri figli. Il nuovo Codice civile che, con la Vostra Augusta approvazione, entrerà in vigore il prossimo XXI aprile, giorno sacro ad una delle più luminose tradizioni italiche, intende significare una costruttiva anticipazione - ed in pari tempo un sicuro auspicio - della feconda opera civile che l'Italia, conseguita la pace con la vittoria delle sue armi, è chiamata ad assolvere nel nuovo ordine europeo e mondiale. Roma, addì 16 marzo 1942-XX GRANDI
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1216