Sentenza n. 276/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1974 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 24,
98, 99, 100, 101, 103 e seguenti del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge
fallimentare), promossi con ordinanze emesse il 18 marzo, il 6 maggio e
il 6 luglio 1972 dal tribunale di Roma in sei procedimenti civili
vertenti tra l'Esattoria comunale delle imposte dirette di Randazzo,
Gasperoni Alberto, l'Esattoria delle imposte dirette di Ortona,
Monteduro Nicola, Castellano Giovanni, la società Costruzioni Cassia
contro Ghella Giovanni ed altri, iscritte al n. 376 del registro
ordinanze 1972 e ai nn. 102, 103, 152, 153 e 154 del registro ordinanze
1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3
gennaio 1973, n. 126 del 16 maggio 1973 e n. 169 del 4 luglio 1973.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione di Castellano Giovanni;
udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1974 il Giudice relatore
Guido Astuti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento relativo al fallimento di Giovanni
Ghella, l'Esattoria comunale delle imposte dirette di Randazzo
proponeva istanza tardiva per la ammissione di un proprio credito.
Chiusosi il fallimento con sentenza omologativa del concordato, in
forza del quale Domenico Ghella e la soc. Salpe divenivano garanti ed
assuntori del concordato stesso, il procedimento relativo alla
insinuazione tardiva era dichiarato interrotto. Riassunto
dall'Esattoria, con istanza al giudice delegato, il procedimento per
l'insinuazione tardiva, il tribunale di Roma, accogliendo le eccezioni
proposte da Giovanni e Domenico Ghella, costituitisi in giudizio, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 24, 98 e
seguenti, 101 e 103 e seguenti del r.d. 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della
Costituzione.
Identiche questioni di legittimità costituzionale sono state
sollevate dallo stesso tribunale di Roma in altri cinque procedimenti
civili, tutti dipendenti dal fallimento di Giovanni Ghella, e vertenti
tra quest'ultimo e Alberto Gasperoni, Nicola Monteduro, Giovanni
Castellano, la società Costruzioni Cassia e l'Esattoria delle imposte
dirette di Ortona. Considerato in diritto :
1. - Con le sei ordinanze elencate in epigrafe, di identico
contenuto, il tribunale civile di Roma - sezione fallimentare, ha
sollevato, accogliendo istanze di parte, la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della
Costituzione, degli artt. 24, 98 e seguenti, 101, 103 e seguenti del
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, ecc.), "nella
parte in cui consentono la riassunzione davanti al giudice fallimentare
dei procedimenti di opposizione allo stato passivo, di insinuazione
tardiva di crediti, e delle domande di rivendica, restituzione e
separazione di cose mobili, interrotti a seguito dell'omologazione del
concordato, e regolano il successivo svolgimento dei giudizi così
riassunti".
I giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Le ordinanze di rimessione impugnano, per il tramite delle
norme denunciate, il diritto vivente, ossia il "sistema
giurisprudenziale" formatosi, nel difetto di espresse disposizioni
della vigente legge fallimentare, circa la disciplina dei giudizi
derivanti dal fallimento, interrotti per effetto della chiusura dello
stesso, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di
omologazione del concordato. In base a tale sistema, la giurisprudenza
riconosce tanto al creditore che aveva promosso il giudizio, quanto al
debitore ritornato in bonis, ed all'assuntore o garante del concordato,
la facoltà di riassumere il processo interrotto, ovvero, scaduto il
termine di legge per la riassunzione, di iniziare un nuovo
procedimento, sempre davanti al tribunale fallimentare. Nel primo caso
continua ad applicarsi il rito speciale, nel secondo invece si ritiene
che debba seguirsi il rito ordinario.
Le ordinanze prospettano la incostituzionalità di questo sistema,
sotto un triplice profilo. Esso contrasterebbe con l'art. 24 della
Costituzione, per la limitazione del diritto di difesa conseguente alla
"ultrattività del sistema speciale fallimentare pur dopo la chiusura
della procedura concursuale"; con l'art. 25, per la sottrazione dei
processi al giudice naturale, causa la persistente competenza del
tribunale fallimentare; con l'art. 3, per la disparità di trattamento
che deriverebbe dall'essere rimessa alla libera scelta di una delle
parti private interessate l'alternativa tra la prosecuzione del
giudizio col rito speciale, e l'instaurazione di un nuovo giudizio col
rito ordinario.
3. - La questione non è fondata. Il sistema di diritto vivente,
elaborato dalla giurisprudenza, corrisponde ai criteri cui si informa
la disciplina della materia fallimentare, e non contrasta con principi
o precetti costituzionali.
La chiusura del fallimento, per effetto del passaggio in giudicato
della sentenza di omologazione del concordato, determina bensì
l'interruzione dei giudizi pendenti di opposizione allo stato passivo,
di ammissione tardiva di crediti, di rivendicazione, restituzione o
separazione di cose mobili: ma i creditori ed i terzi riacquistano il
libero esercizio delle azioni verso il debitore restituito in bonis,
nonché verso gli eventuali assuntori o garanti del concordato (cfr.
art. 120, secondo comma, della legge fallimentare). Ne consegue
necessariamente la facoltà di riassumere i processi interrotti, nel
termine perentorio di legge, nei confronti del debitore come di coloro
che abbiano assunto o garantito gli obblighi del concordato; e ne
consegue altresì, quando siasi verificata la estinzione del processo
per mancata riassunzione entro il termine, la possibilità di
promuovere un nuovo giudizio, dal momento che la perenzione
dell'istanza e del processo non comporta prescrizione o estinzione del
diritto di azione. Poiché trattasi di azioni dipendenti dal
fallimento, appare non contestabile, anche dopo il concordato, la
competenza del tribunale fallimentare, sancita dall'art. 24 del r.d. 16
marzo 1942, n. 267; ed è coerente ai principi che riassumendosi il
giudizio interrotto questo debba continuare con il medesimo rito,
mentre instaurando un nuovo giudizio dovrà invece applicarsi il rito
ordinario.
4. - Il riconoscimento della permanente competenza funzionale del
tribunale fallimentare non integra contrasto con il principio sancito
dall'art. 25 della Costituzione, giacché per le azioni di cui qui si
discorre detto tribunale è il giudice precostituito in via generale
dalla legge, e ciò, in conformità di consolidata giurisprudenza, è
sufficiente per escludere la violazione della norma costituzionale. Va
peraltro aggiunto che le azioni in questione conservano natura
fallimentare anche dopo l'omologazione del concordato e la chiusura del
fallimento, data la connessione del concordato e della sua esecuzione
con la procedura concursuale sottostante; né si può ravvisare
sottrazione al giudice naturale nemmeno per quanto concerne gli
eventuali assuntori o garanti del concordato, in correlazione con gli
obblighi ad essi incombenti per l'esecuzione del concordato stesso nei
confronti di tutti i creditori.
Questa Corte ha già avuto occasione di dichiarare più volte che
il precetto costituzionale circa il diritto alla tutela giudiziaria non
impone che questa debba essere sempre accordata nella stessa misura e
con le stesse modalità di procedimento; e che, in particolare, la
normativa speciale prevista dalla legge per i giudizi di competenza del
tribunale fallimentare ha una logica giustificazione in rapporto alle
esigenze e finalità della procedura concursuale, - perduranti anche in
ordine all'esecuzione del concordato - , e non comporta, di regola, una
sostanziale menomazione della tutela giurisdizionale, configurabile
come violazione della garanzia fornita dall'art. 24 della Costituzione.
Ciò appare incontestabile anche rispetto ai giudizi interrotti per
effetto della chiusura del fallimento: dopo l'omologazione del
concordato gli organi fallimentari conservano precise funzioni e
responsabilità in or dine alla esecuzione degli obblighi da esso
derivanti, sia per il fallito restituito in bonis, sia anche per gli
assuntori o garanti del concordato, egualmente soggetti al controllo
del tribunale, cui compete di sorvegliare l'adempimento degli obblighi,
con il potere di pronunziare la risoluzione o l'annullamento del
concordato stesso.
Non sussiste nemmeno la prospettata violazione del principio di
eguaglianza, perché la facoltà di riassumere tempestivamente una
causa fallimentare interrotta a seguito della d omologazione del
concordato è offerta dal vigente sistema, in regime di perfetta
parità, a tutte le parti interessate, così come, verificatasi
l'estinzione di quel processo, rimane a tutte la possibilità di
riproporre la stessa domanda in un nuovo giudizio, e rispettivamente di
proporre domanda di accertamento negativo sul medesimo oggetto. Ed è
superfluo aggiungere che tale libertà di iniziativa si verifica
sempre, in egual misura per ambo le parti, in ogni ipotesi di
interruzione o di successiva estinzione del processo, in base alle
disposizioni degli artt. 299 e seguenti del codice di procedura civile,
potendo ciascuno prevenire la parte avversa con la propria iniziativa,
o riparare alla sua inerzia processuale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 24, 98 e seguenti, 101, 103 e seguenti del r.d. 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), "nella parte in cui consentono la riassunzione davanti
al giudice fallimentare dei procedimenti di opposizione allo stato
passivo, di insinuazione tardiva di crediti, e di rivendica,
restituzione e separazione di cose mobili, interrotti a seguito
dell'omologazione del concordato, e regolano il successivo svolgimento
dei giudizi così riassunti", sollevata con le ordinanze di cui in
epigrafe in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VIN CENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI- MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte