Sentenza n. 276/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 146/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7,
della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto
di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), promosso con
ordinanza emessa il 9 novembre 1992 dal Pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra F.N.L.E. - C.G.I.L. regionale del
Piemonte ed altra e la s.p.a. E.N.E.L., iscritta al n. 789 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione della F.N.L.E. - C.G.I.L. ed altra
e della s.p.a. E.N.E.L. nonché l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi gli avvocati Massimo D'Antona, Giuseppe Ferraro e Luciano
Ventura per la F.N.E.L. - C.G.I.L. ed altra, Giovanni Gentile e
Mattia Persiani per la s.p.a. E.N.E.L. e l'Avvocato dello Stato
Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento promosso, ai sensi dell'art. 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300, dalla F.N.L.E. - C.G.I.L.
comprensorio di Torino e la F.N.L.E. - C.G.I.L. regionale per sentir
dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dall'E.N.E.L. in
occasione dello sciopero attuato il 25 settembre 1992 con preavviso
comunicato il 22 settembre 1992, il Pretore di Torino, con ordinanza
del 9 novembre 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 40 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, "nella parte in cui non prevede che le
disposizioni dello stesso articolo in tema di preavviso minimo e di
indicazione della durata dello sciopero non si applichino, oltre che
ai casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale
o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della
sicurezza dei lavoratori, anche nelle ipotesi di sciopero di
carattere economico-politico".
Il 18 settembre 1992 le tre confederazioni sindacali proclamarono
uno sciopero generale, articolato per regioni, contro la "manovra
economica" preannunciata dal Governo e poi disposta col d.-l. 19
settembre 1992, n. 384. Le segreterie sindacali territoriali del
Piemonte programmarono l'astensione dal lavoro per il 25 settembre.
Per quanto riguarda gli elettrici, l'ENEL - Compartimento di Torino,
formalmente preavvisato in data 22 settembre, provvide, con un
comunicato affisso nelle apposite bacheche in data 23 settembre, a
segnalare ai propri dipendenti l'illegittimità dello sciopero per
mancato rispetto del preavviso di almeno dieci giorni prescritto
dall'art. 2, comma 5, della legge n. 146 del 1990. Tuttavia
l'organizzazione sindacale territoriale della CGIL confermò lo
sciopero per il 25 settembre. Di ciò l'Ente diede notizia nello
stesso giorno alla Commissione di garanzia di cui all'art. 12 della
legge citata, la quale, con delibera generale del 1° ottobre 1992,
invitò le organizzazioni sindacali "ad assicurare in ogni caso di
sciopero che interessi i pubblici servizi essenziali anche il
rispetto dei termini previsti per le proclamazioni di sciopero e per
le comunicazioni agli utenti". Pertanto in data 13 ottobre 1993
l'ENEL comunicava alla F.N.L.E. - C.G.I.L. Piemonte l'applicazione,
nella misura minima, delle sanzioni collettive ordinate dall'art. 4,
comma 2, della legge n. 146, e precisamente la sospensione per un
mese dei contributi sindacali e, nei confronti del dirigente
sindacale responsabile della proclamazione dello sciopero, la
sospensione per lo stesso periodo dei permessi retribuiti.
Il comunicato dell'ENEL ai dipendenti, affisso prima della data
stabilita per lo sciopero, e la successiva applicazione delle
sanzioni previste dalla legge al sindacato promotore sono stati
denunciati al pretore dalle suddette organizzazioni territoriali
della C.G.I.L. come condotte antisindacali per due motivi. a)
Premesso che nella specie è stata assicurata la piena continuità
del servizio sicché nessun danno è stato cagionato agli utenti, si
sostiene che l'obbligo del preavviso di dieci giorni non sarebbe un
limite legale del diritto di sciopero nel senso dell'art. 40 Cost.,
bensì una garanzia a tutela dell'interesse dei terzi utenti: come
tale non avrebbe ragion d'essere quando in concreto si sia provveduto
ugualmente alla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente protetti, nella quale consiste essenzialmente la
ratio della legge n. 146. b) Ammesso che si tratti di un limite in
senso proprio del diritto di sciopero, esso deve intendersi
applicabile solo allo sciopero per fini contrattuali, non anche
quando il diritto di sciopero sia esercitato come strumento di
partecipazione dei lavoratori alla formazione della volontà politica
dello Stato.
Il giudice a quo ha escluso la rilevanza di tali argomenti sul piano interpretativo, il preavviso di dieci giorni essendo chiaramente
imposto dalla legge come condizione inderogabile di legittimità
dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, eccettuati soltanto i
casi indicati nel comma 7 dell'art. 2, nessuno dei quali ricorre
nella specie. Ha però ravvisato nel secondo argomento una ragione di
non manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 7, sollevata d'ufficio nei termini
sopra riferiti. A suo avviso, poiché la garanzia costituzionale del
diritto di sciopero esige una disciplina dell'esercizio del diritto
che non ne pregiudichi l'effettività, l'obbligo del preavviso è
incompatibile anche con lo sciopero economico-politico, diretto a
premere sulla pubblica autorità per ottenere l'adozione di un
provvedimento favorevole oppure la revoca o la modificazione di un
provvedimento ritenuto sfavorevole agli interessi economici dei
lavoratori. In questo caso la possibilità di intervento tempestivo,
senza la remora del preavviso, e ferme le cautele necessarie per la
tutela dei diritti degli utenti, è una condizione della capacità di
pressione dello sciopero.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono
costituite entrambe le organizzazioni sindacali ricorrenti chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine,
fondata.
Le ricorrenti sviluppano i motivi del ricorso proposto al pretore
ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, presentandoli
anzitutto come motivi di irrilevanza della sollevata questione di
legittimità costituzionale. In primo luogo viene ripresa la
distinzione tra garanzie degli utenti, previste dalla legge n. 146
del 1990, una delle quali è l'obbligo del preavviso, e limiti del
diritto di sciopero ai sensi dell'art. 40 Cost.: poiché i lavoratori
hanno rispettato questi limiti, attenendosi alle indicazioni della
giurisprudenza costituzionale, essi si sono contenuti nell'ambito del
diritto di sciopero, così che il pretore avrebbe dovuto riconoscere
la non sanzionabilità dell'omissione del preavviso di legge alla
stregua di un criterio analogo alla scriminante dell'esercizio del
diritto. Da un altro punto di vista, ove l'obbligo del preavviso sia
ritenuto un limite del diritto di sciopero, l'inapplicabilità nella
specie della norma sanzionatoria di cui all'art. 4, comma 2, della
legge n. 146, e quindi l'inammissibilità della questione in esame
per difetto di rilevanza, sono affermate dalle ricorrenti sul
riflesso che l'art. 4 riguarda soltanto il caso in cui il rispetto
del limite risulti uno strumento essenziale per la salvaguardia dei
diritti fondamentali degli utenti, caso che nella specie non ricorre.
Nel merito le ricorrenti aderiscono al motivo di impugnazione
della norma denunciata svolto nell'ordinanza di rimessione e
incentrato sull'argomento che lo sciopero economico-politico, essendo
uno strumento di partecipazione dei lavoratori alla formazione delle
decisioni di politica economica che toccano i loro specifici
interessi, non può essere disciplinato alla medesima stregua dello
sciopero per fini contrattuali.
3. - Si è pure costituito l'ENEL - Compartimento di Torino,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque
infondata. Nella memoria di costituzione e nella memoria integrativa
depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica sono dedotti tre
motivi di inammissibilità.
Col primo motivo si obietta che il giudice remittente ha
trascurato di verificare in concreto se l'osservanza del preavviso
avrebbe impedito l'efficace attuazione dello sciopero. Se si fosse
fatto carico di questa verifica avrebbe potuto cogliere indici
contrari alla pretesa indilazionabilità dello sciopero, da un lato,
nel fatto che il provvedimento contestato era un decreto-legge per la
cui conversione il Parlamento aveva tempo sessanta giorni,
dall'altro, nel fatto che la Confederazione nazionale degli elettrici
della CISL, tutti i sindacati regionali della UIL, tranne quello del
Piemonte, e la grande maggioranza degli stessi sindacati regionali
CGIL si erano conformati all'obbligo di preavviso di dieci giorni
rinviando l'attuazione dello sciopero al 2 ottobre 1992.
Il secondo motivo di inammissibilità è desunto dal tipo di
sentenza prospettata nell'ordinanza di rimessione. Trattandosi di
sentenza additiva, essa invaderebbe la sfera delle scelte riservate
alla discrezionalità del legislatore: l'eventuale accoglimento della
questione privilegerebbe una soltanto delle soluzioni possibili,
mentre la tesi che lo sciopero economico-politico possa avere una
valenza diversa dallo sciopero per fini contrattuali non implica
logicamente che debba avere la medesima valenza dello sciopero
proclamato per la difesa dell'ordine costituzionale o
dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Il terzo motivo è desunto dalla natura della norma impugnata:
"l'eventuale pronuncia additiva della Corte costituzionale
comporterebbe l'estensione allo sciopero politico-economico di una
norma che, derogando alla disciplina contenuta nel primo comma
dell'art. 2 della legge n. 146 del 1990, è norma eccezionale". Di
qui l'inammissibilità della questione, perché col ricorso alla
Corte si mirerebbe a superare il divieto, posto dall'art. 14 delle
preleggi, di estensione delle norme eccezionali a casi diversi da
quelli in esse considerati.
Nel merito l'ENEL osserva che l'argomento con cui il giudice
remittente postula l'equiparazione dello sciopero economico-politico
allo sciopero di difesa dei valori supremi indicati nel comma 7
dell'art. 2 oblitera del tutto la ratio di questa norma eccezionale.
Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 lo sciopero è
proclamato a difesa di valori, quali l'ordine costituzionale e
l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori, che sono necessariamente
riferiti a tutta la collettività, onde sono stati valutati dal
legislatore come preminenti anche rispetto a quelli espressi nei
diritti degli utenti costituzionalmente garantiti. Invece lo sciopero
economico-politico rientra pur sempre nella categoria dello sciopero
economico, identificata - secondo la giurisprudenza di questa Corte -
dalla funzione di sostegno "di tutte le rivendicazioni riguardanti
gli interessi dei lavoratori che trovano disciplina nelle norme poste
sotto il titolo III della parte I della Costituzione". A questa
definizione si è adeguato il legislatore del 1990 ai fini della
delimitazione dei casi di sciopero legittimo non soggetti a
bilanciamento con i diritti degli utenti e pertanto esonerati dalle
disposizioni dell'art. 2 in tema di preavviso e di durata dello
sciopero.
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.
Inammissibile, perché lo sciopero a difesa dell'ordine
costituzionale o dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori è
una nozione ontologicamente distinta da quella di sciopero economico-politico, per cui un eventuale trattamento differenziato di
quest'ultimo potrebbe essere modellato in vari modi alternativi, la
scelta dei quali spetta al legislatore.
Nel merito l'Avvocatura osserva che, dato il fine indicato
nell'art. 2, comma 5, della legge n. 146, sintetizzabile nella tutela
dei diritti fondamentali dei cittadini, non può dirsi irrazionale la
scelta del legislatore di assimilare lo sciopero economico-politico
allo sciopero economico per quanto riguarda gli obblighi di preavviso
e di indicazione della durata dell'agitazione. La possibilità per le
varie categorie di cittadini di utilizzare gli strumenti di pressione
sulla pubblica autorità, di cui ciascuna variamente dispone, incluso
l'esercizio a questo scopo del diritto di sciopero da parte dei
lavoratori, non può certo essere promossa a valore
costituzionalmente preminente, alla pari di quelli riconosciuti dalla
norma impugnata. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Torino mette in dubbio la conformità all'art.
40 Cost. dell'art. 2, comma 7, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
portante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali, "nella parte in cui non prevede che le
disposizioni dello stesso articolo in tema di preavviso minimo e di
indicazione della durata dello sciopero non si applichino, oltre che
ai casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale
o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della
sicurezza dei lavoratori, anche nelle ipotesi di sciopero di
carattere economico-politico".
2.1. - Da entrambe le parti costituite in giudizio e
dall'Avvocatura dello Stato sono state sollevate preliminarmente
numerose eccezioni di inammissibilità, nessuna delle quali può
essere accolta.
Le organizzazioni sindacali ritengono la questione inammissibile
anzitutto perché, non potendo le modalità procedurali prescritte
dalla legge n. 146 considerarsi propriamente limiti del diritto di
sciopero nel senso dell'art. 40 Cost., il pretore avrebbe dovuto
accogliere il ricorso applicando all'omissione del preavviso una
esimente analoga a quella di cui all'art. 51 cod. pen. , sul riflesso
che il diritto di sciopero è stato esercitato correttamente nei
limiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale per lo sciopero
nei pubblici servizi; in secondo luogo perché, pur ammesso che si
tratti di limite in senso proprio, il preavviso deve ritenersi
obbligatorio solo nel caso in cui risulti indispensabile per la
salvaguardia degli utenti, caso non ricorrente nella specie, non
avendo lo sciopero determinato irregolarità nell'erogazione del
servizio grazie alle precauzioni adottate dagli stessi lavoratori.
La prima eccezione si fonda su una pretesa distinzione
dell'obbligo di preavviso, in quanto modalità procedurale, dai
limiti del diritto di sciopero previsti dall'art. 40 Cost.,
chiaramente contrastata, oltre che da evidenti difficoltà logiche,
dalla lettera dell'art. 1, comma 2. La legge considera le "regole
(sostanziali) da rispettare" e "le procedure da seguire in caso di
conflitto collettivo" alla stessa stregua, come due ordini di limiti
del diritto di sciopero strumentali alla salvaguardia del nucleo
essenziale dei diritti degli utenti indicati nel comma precedente.
La seconda eccezione è in realtà un'eccezione di merito, che
prospetta una sentenza interpretativa di rigetto, e come tale sarà
esaminata più avanti.
2.2. - L'ENEL deduce tre motivi di inammissibilità. Il primo
ravvisa un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione,
avendo il giudice remittente omesso di accertare in concreto se
l'osservanza del preavviso avrebbe impedito l'efficace attuazione
dello sciopero. Ma l'ordinanza di rimessione non mira a una sentenza
che esoneri dal preavviso lo sciopero economico-politico quando si
verifichi in concreto l'esigenza di immediata attuazione come
condizione di effettività dello sciopero, bensì a una sentenza che
esoneri incondizionatamente dal preavviso anche questa specie di
sciopero, estendendo ad essa il medesimo trattamento dei casi
eccettuati dalla norma impugnata. La rilevanza della questione è
quindi indipendente dalle circostanze di fatto che l'ENEL rimprovera
al giudice remittente di non avere appurato.
Col secondo motivo, proposto anche dall'Avvocatura dello Stato, si
eccepisce che la richiesta sentenza additiva interferirebbe nella
sfera delle scelte riservate alla discrezionalità legislativa. In
contrario va osservato che, nei termini in cui è stata sollevata, la
questione non implica una scelta tra una pluralità di soluzioni
possibili: nell'ipotesi di sciopero economico-politico il giudice
remittente ritiene l'obbligo di preavviso costituzionalmente
illegittimo per se stesso, quale che ne sia il termine, sicché
l'unica soluzione idonea ad armonizzare la norma impugnata con l'art.
40 Cost. è, a suo avviso, l'eliminazione dell'obbligo.
In terzo luogo, la questione sarebbe inammissibile perché diretta
a estendere una norma eccezionale a un caso diverso da quelli in essa
contemplati. Ma è facile replicare che il divieto dell'art. 14 delle
preleggi può costituire un ostacolo a un'ipotetica sentenza
interpretativa fondata sull'analogia, non a una sentenza di
accoglimento. D'altro lato, il comma 7 dell'art. 2 non è
propriamente una norma eccezionale. In relazione all'art. 40 Cost.,
esso delimita l'ambito normativo dell'obbligo di preavviso in
corrispondenza alla natura degli interessi tra i quali la legge ha
operato il bilanciamento che giustifica questo limite all'esercizio
del diritto di sciopero.
3. - Nel merito la questione non è fondata.
Va disattesa anzitutto l'interpretazione prospettata dalla difesa
delle organizzazioni sindacali: l'enunciazione dello scopo della
legge, inserita all'inizio del secondo comma dell'art. 1
""contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento
dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al
comma 1"), fornirebbe argomento per ritenere che il preavviso
previsto dall'art. 2, comma 1 e 5, non è dovuto quando i lavoratori,
prima di attuare lo sciopero, adottino misure tali da escludere a
priori ogni pregiudizio ai diritti degli utenti.
In realtà un giudizio a priori di innocuità (per l'utenza) di
uno sciopero attuato senza preavviso non è mai possibile; né vale
opporre gli esempi dello sciopero dei letturisti, degli addetti alle
fatturazioni o ai distacchi degli allacciamenti agli utenti morosi,
trattandosi di casi non soggetti alla legge n. 146, la quale non
riguarda tutti i dipendenti delle aziende erogatrici, ma solo i
dipendenti addetti alle attività di erogazione del servizio.
Lasciando da parte questo tipo di considerazioni, la prospettata
interpretazione non regge di fronte alla lettera della legge. L'art.
1, comma 2, precisa che, per il raggiungimento dello scopo indicato
nell'incipit del comma, "la presente legge dispone le regole da
rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto
collettivo", dove la congiunzione "e" significa chiaramente che le
une e le altre sono concorrenti, non alternative. Le prime consistono
nelle misure, previste dall'art. 2, che le imprese erogatrici devono
predisporre (in conformità dei contratti collettivi e dei
regolamenti di servizio concordati con le rappresentanze sindacali-aziendali) e i lavoratori aderenti allo sciopero devono osservare,
per assicurare agli utenti le prestazioni indispensabili; le seconde
si riassumono essenzialmente nell'obbligo dei lavoratori, e per essi
dei sindacati promotori dello sciopero, di dare un preavviso non
inferiore a dieci giorni, indicando la durata dell'astensione dal
lavoro, al fine (in primo luogo, ma non esclusivamente) di consentire
alle imprese la predisposizione delle dette misure.
L'autonomia dell'obbligo di preavviso rispetto al compito di
predisporre le misure occorrenti per assicurare le prestazioni
indispensabili, già sancita dai codici sindacali di
autoregolamentazione dello sciopero presi a modello dalla legge n.
146, risulta sia dalla diversa incidenza soggettiva (l'uno incombendo
ai lavoratori, l'altro alle imprese), sia dalla non coincidenza delle
rispettive finalità ai sensi del comma 1 e del comma 5 dell'art. 2.
Tanto poco i lavoratori possono dispensarsi dal preavviso ritenendolo
assorbito da altre misure da essi giudicate idonee a scongiurare ogni
pregiudizio per gli utenti (con ciò sostituendo il proprio giudizio
contingente a valutazioni legali tipiche e, comunque, trascurando le
ulteriori funzioni affidate dalla legge al preavviso), che non è
consentito disporne nemmeno alla contrattazione collettiva, se non
nel senso di un allungamento del termine legale.
4. - Fermo che, eccettuati i due casi previsti dall'art. 2, comma
7, lo sciopero nei pubblici servizi essenziali è sempre e
incondizionatamente soggetto all'obbligo di preavviso non inferiore a
dieci giorni, il giudice a quo reputa tale obbligo incompatibile con
la garanzia costituzionale dell'art. 40 nell'ipotesi di sciopero
economico- politico, nella quale la possibilità di attuazione
immediata dell'astensione collettiva dal lavoro, senza remore
dilatorie, è da lui reputata una condizione di effettiva capacità
di pressione dello sciopero. A suo avviso, lo sciopero economico-politico, in quanto connotato dalla funzione di pressione sugli
organi di formazione della volontà politica, non può essere
disciplinato diversamente dagli altri casi di sciopero politico
elevato a diritto soggettivo, quali appunto i casi individuati dalla
norma impugnata.
A parte il rilievo che tale valutazione coinvolge l'art. 3 Cost.,
non richiamato nell'ordinanza di rimessione, va osservato, da un
lato, che l'art. 40 Cost. garantisce le condizioni giuridiche di
effettività dello sciopero nei limiti segnati dal bilanciamento con
altri interessi di maggiore rilievo costituzionale, dall'altro che lo
sciopero economico-politico non è connotato soltanto dalla funzione
politica testé definita, ma anche dalla qualità delle pretese degli
scioperanti, tipicamente afferenti all'uno o all'altro degli
interessi economici dei lavoratori contemplati nel titolo III della
parte I della Costituzione. Da questo punto di vista, ai fini della
ponderazione con i diritti della persona salvaguardati dall'art. 1,
comma 1, della legge n. 146 del 1990, lo sciopero economico-politico
è avvicinabile allo sciopero economico-contrattuale. L'analogia di
natura degli interessi, a sostegno dei quali lo sciopero nell'una e
nell'altra ipotesi viene proclamato, giustifica l'assoggettamento di
entrambe alla disciplina dell'art. 2 anche per quanto concerne
l'obbligo di preavviso e di indicazione della durata dell'astensione
dal lavoro, tenuto conto che la forza di pressione dello sciopero nei
pubblici servizi essenziali si esplica più attraverso il danno
inflitto agli utenti che attraverso il danno arrecato alle
amministrazioni o alle imprese erogatrici.
Di tutt'altra natura sono gli interessi difesi dai lavoratori nei
casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2: poiché ineriscono alla
persona e a interessi fondamentali della collettività, il
bilanciamento con i diritti degli utenti di cui all'art. 1, comma 1,
della legge deve avere un esito diverso e meno incisivo
sull'esercizio del diritto di sciopero.
Le organizzazioni sindacali obiettano che lo sciopero economico-politico è uno strumento di partecipazione dei lavoratori alla
formazione delle decisioni di politica economica che toccano loro
specifici interessi, e come tale non può essere disciplinato alla
medesima stregua dello sciopero per fini contrattuali. Va replicato
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 290 del
1974), la valutazione quale "mezzo idoneo a favorire il perseguimento
dei fini di cui all'art. 3, secondo comma, Cost." è per sé sola un
criterio di riconoscimento dello sciopero politico come libertà, non
come diritto soggettivo. Dalla categoria dello sciopero politico lo
sciopero economico- politico è stato enucleato come specie
appartenente all'area normativa dell'art. 40 Cost., e quindi
qualificato come diritto soggettivo, non in relazione all'art. 3,
secondo comma, Cost., ma in ragione dell'omogeneità di natura delle
rivendicazioni degli scioperanti con quelle sostenute dallo sciopero
economico-contrattuale, le une e le altre essendo funzionali "alla
realizzazione di quel vario complesso di beni che trovano
riconoscimento e tutela nella disciplina costituzionale dei rapporti
economici" (sent. n. 1 del 1974).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma 7, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme
sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di
garanzia dell'attuazione della legge), sollevata, in riferimento
all'art. 40 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte