Corte costituzionale

Ordinanza n. 276/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1996 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 179 del codice

penale (Condizioni per la riabilitazione), promossi con due ordinanze

emesse il 18 aprile 1995 e il 21 marzo 1995 dal Tribunale di

sorveglianza di Lecce nei procedimenti attivati da Schiavone Raffaele

e Mastromarini Giovanni, iscritte ai nn. 686 e 687 del registro

ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con due ordinanze emesse rispettivamente il 21 marzo

1995 (r.o. n. 687 del 1995) e il 18 aprile 1995 (r.o. n. 686 del

1995), il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha sollevato questione

di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dell'art. 179 del codice penale (Condizioni per la

riabilitazione) "nella parte in cui prevede che il termine per

proporre istanza di riabilitazione decorra dal giorno in cui la pena

è stata eseguita senza distinguere tra pena detentiva e pena

pecuniaria e senza dare rilevanza ai motivi per cui la pena non è

stata tempestivamente eseguita";

che secondo il remittente le stesse considerazioni, che hanno a

suo tempo condotto alla dichiarazione di incostituzionalità della

norma che prevedeva la conversione della pena pecuniaria non pagata

in pena detentiva (art. 136 cod. pen.), condurrebbero anche a

dubitare della legittimità costituzionale della norma che fissa il

termine per proporre istanza di riabilitazione con riferimento al

giorno "in cui la pena principale sia stata eseguita", senza

distinguere tra pena detentiva e pena pecuniaria e senza consentire

la valutazione dei motivi della ritardata o mancata esecuzione;

che - osserva il remittente - a seguito della conversione delle

pene pecuniarie non pagate in sanzioni sostitutive, e soprattutto

dopo che l'art. 660, terzo comma, del codice di procedura penale ha

previsto la possibilità di rateizzare il pagamento della pena

pecuniaria e di differirne la conversione, la completa esecuzione

delle pene pecuniarie può verificarsi a notevole distanza di tempo

dal momento in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile o

il condannato ha finito di scontare la pena detentiva; e che per le

pene eseguibili nel periodo intermedio fra la intervenuta

dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 136 del cod. pen. e

l'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n. 689 - come

accade nel caso cui si riferisce l'ordinanza n. 686 del 1995 -

l'esecuzione della pena pecuniaria e conseguentemente anche il

termine per chiedere la riabilitazione potrebbero, secondo il

remittente, essere ritardati all'infinito;

che, sempre secondo il remittente, la disparità di trattamento

che deriverebbe dalle diverse condizioni economiche dei condannati

non sarebbe giustificata né conforme all'art. 3 della Costituzione;

che nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 687 è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile e, comunque, manifestamente infondata;

che, in particolare, la questione sollevata sarebbe, a parere

dell'interveniente, inammissibile per irrilevanza, in quanto, avendo

la seconda delle due condanne applicato la norma sulla recidiva

specifica, sarebbe applicabile, ai fini dell'istanza di

riabilitazione, non già il termine ordinario quinquennale, bensì

quello decennale previsto nei casi di recidiva specifica (art. 179,

secondo comma, cod. pen.), termine nella specie non ancora decorso

dalla data di irrevocabilità della seconda sentenza di condanna;

sarebbe altresì inammissibile perché si chiederebbe, ai fini della

individuazione del dies a quo, una pronuncia additiva in un ambito

rimesso alla discrezionalità legislativa;

che la questione, sempre secondo l'interveniente, sarebbe

comunque infondata poiché l'ordinamento tiene già conto delle

condizioni economiche del condannato, sia ai fini della

quantificazione della pena pecuniaria sia nella fase del pagamento,

agevolandolo nella espiazione della pena, sicché il riconoscimento

al condannato di ulteriori vantaggi non sarebbe giustificato né

conforme al canone della ragionevolezza.

Considerato, preliminarmente, che i due giudizi, aventi identico

oggetto, possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

che la questione sollevata con l'ordinanza n. 687 deve

dichiararsi manifestamente inammissibile per irrilevanza: infatti

risulta dalla stessa ordinanza che il condannato era gravato da una

seconda condanna con applicazione della norma sulla recidiva

specifica (art. 99, secondo comma, cod. pen), dal cui passaggio in

giudicato non era ancora decorso il termine decennale previsto

dall'art. 179, secondo comma, cod. pen. per la proposizione

dell'istanza di riabilitazione;

che la questione sollevata con l'ordinanza n. 686, relativa ad un

caso di pena pecuniaria non soggetta a conversione perché applicata

ad un reato commesso dopo la pronuncia di incostituzionalità

dell'art. 136 cod. pen. (sentenza n. 131 del 1979) ma prima

dell'entrata in vigore della legge n. 689 del 1981, appare

manifestamente infondata perché è errata la premessa interpretativa

da cui muove il giudice remittente: infatti l'art. 111, secondo

comma, di tale legge prevede che la pena della multa inflitta per

reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge medesima si

estingua col decorso del termine di dieci anni dalla predetta data o

dal passaggio in giudicato della sentenza, se successivo; e dunque

non è vero che l'esecuzione della pena - e conseguentemente il

termine per chiedere la riabilitazione - possa essere ritardata

all'infinito;

che, nel caso di mancata esecuzione della pena pecuniaria, la

ritardata decorrenza del termine per chiedere la riabilitazione, in

relazione al periodo di tempo necessario per l'estinzione della pena,

non dà luogo ad una irragionevole disparità di trattamento rispetto

al caso in cui la pena pecuniaria sia eseguita, corrispondendo ad una

situazione obiettivamente diversa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 179 del codice penale

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di sorveglianza di Lecce con l'ordinanza r.o. n. 687 del

1995, indicata in epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 179 del codice penale

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di sorveglianza di Lecce con l'ordinanza r.o. n. 686 del

1995, indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte