Sentenza n. 276/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/2000 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 410Codice di procedura civile
- art. 410-bisCodice di procedura civile
- art. 412-bisCodice di procedura civile
- art. 36d.lgs. 80/1998
- art. 37d.lgs. 80/1998
- art. 39d.lgs. 80/1998
usata come parametro
citata
- art. 11legge 59/1997
- art. 19d.lgs. 387/1998
- art. 19legge 59/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 410,
410-bis e 412-bis del codice di procedura civile, come modificati,
aggiunti o sostituiti dagli articoli 36, 37 e 39 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dall'art. 19, comma 10,
del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80), promossi con ordinanze emesse il 7
luglio 1999 dal Tribunale di Parma, il 25 novembre 1998 dal pretore
di Lecce, il 22 febbraio 1999 dal pretore di Brescia ed il 15 giugno
1999 dal Tribunale di Campobasso, rispettivamente iscritte ai
nn. 619, 108, 239 e 494 del registro ordinanze 1999 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 45, 10, 18 e 39, prima
serie speciale, dell'anno 1999.
Visti l'atto di costituzione di Cattani Barbara nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2000 e nella camera di
consiglio del 10 maggio 2000 il giudice relatore Franco Bile;
Uditi l'avv. Luciano Petronio per Barbara Cattani e l'avvocato
dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con l'ordinanza n. 619 del 1999 il Tribunale di Parma, in
composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, adi'to
da Barbara Cattani contro la S.p.a. Metro Self Service all'ingrosso
di Parma, per ottenerne la condanna al pagamento di somme in base ad
un rapporto di lavoro subordinato - premesso che la resistente
costituendosi aveva eccepito l'improcedibilità della domanda, per
mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di
conciliazione, e che la ricorrente aveva replicato deducendo
l'illegittimità costituzionale delle norme ad esso relative - ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale degli articoli 410, 410-bis e 412-bis del
codice di procedura civile, come modificati, aggiunti o sostituiti
dagli articoli 36, 37 e 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti
di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59),
e dall'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 29 ottobre
1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), per
contrasto con l'art. 76, con l'art. 24 e con l'art. 3 della
Costituzione.
1.1. - L'art. 76 della Costituzione sarebbe stato violato, in
quanto il legislatore delegato, nel rendere obbligatorio il tentativo
di conciliazione - in precedenza facoltativo - per le controversie di
lavoro ex art. 409 del codice di procedura civile, avrebbe ecceduto i
limiti dell'art. 11, comma 4, lettera g) della legge di delegazione
15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa). La
formulazione di tale norma non recherebbe, infatti, alcuna traccia di
un'autorizzazione a prevedere l'obbligatorietà del tentativo di
conciliazione e pertanto il legislatore delegato avrebbe potuto
stabilire solo nuove modalità dell'espletamento del tentativo
stesso, ma non conferirgli discrezionalmente l'obbligatorietà,
creando così una nuova ipotesi di cosiddetta "giurisdizione
condizionata". Infatti, l'autorizzazione all'introduzione
dell'obbligatorietà non sarebbe stata desumibile dal riferimento
della delega alle "misure processuali e organizzative ... atte a
prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso" sia
perché le procedure di conciliazione e arbitrato stragiudiziali non
potrebbero ricomprendersi né fra le une né fra le altre misure, sia
perché le due enunciazioni si collocherebbero "su piani
differenziati" sia perché, sul piano statistico, non sarebbe
dimostrato che le dette procedure siano veramente atte a prevenire il
sovraccarico del contenzioso e a svolgere effetti deflattivi.
1.2. - Secondo il rimettente l'art. 24 della Costituzione sarebbe
violato, in quanto l'esperienza avrebbe dimostrato che il filtro
della domanda giudiziale rappresentato dal tentativo di conciliazione
costituirebbe un ostacolo inutile allo svolgimento della
giurisdizione, perché così com'è concepito ritarderebbe il
promovimento dell'azione e farebbe sorgere questioni processuali
superflue e contrarie alla finalità perseguita (che il rimettente
esemplifica facendo riferimento all'improcedibilità della domanda
per il mancato tentativo e all'estinzione del giudizio per mancata
riassunzione nei termini stabiliti), con la conseguenza che il
condizionamento all'azione sarebbe in contrasto con il suddetto
parametro costituzionale, non potendo il fine di favorire la
risoluzione stragiudiziale delle controversie, giustificare la
privazione della possibilità di esercizio dell'azione giudiziaria e
della immediatezza dei suoi effetti.
1.3. - L'art. 3 della Costituzione sarebbe violato in quanto il
legislatore delegato non ha previsto che la richiesta del tentativo
di conciliazione debba contenere l'esposizione sommaria dei fatti e
delle ragioni poste a fondamento della pretesa, come invece ha
disposto il terzo comma dell'art. 69-bis del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego) - nel testo modificato dal d.lgs. n. 80 e dal
d.lgs. n. 387 del 1998 - per l'analogo tentativo nelle controversie
relative al pubblico impiego privatizzato. Non essendo in grado il
collegio di conciliazione di conoscere gli estremi della domanda, il
tentativo costituirebbe un adempimento inutile ed una pura
formalità, "quasi una fictio priva di qualsiasi ragionevolezza",
salvo che l'accordo sia stato raggiunto (ma raramente, come
l'esperienza insegnerebbe) anteriormente "nella tranquillità degli
studi legali". Ne deriverebbe un inutile aggravio di spese per il
lavoratore, "il quale, non potendo fruire del patrocinio a carico
dello Stato (perché non previsto nella fase stragiudiziale) potrebbe
essere indotto a rinunciare alla tutela giurisdizionale del proprio
diritto", con la conseguenza che sarebbe favorita la fuga dalla
giustizia dei non abbienti e, perciò, vulnerati non solo l'art. 3,
ma anche - nuovamente - l'art. 24 della Costituzione.
1.4. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto
nel giudizio, sostenendo che la questione di legittimità
costituzionale sarebbe inammissibile e comunque infondata.
La parte privata Cattani si è costituita, aderendo al contenuto
dell'ordinanza di rimessione, ed in prossimità dell'udienza ha
depositato una memoria.
2. - Con l'ordinanza n. 108 il pretore di Lecce, in funzione di
giudice del lavoro, in un giudizio di opposizione proposto dall'EINAP
di Puglia contro il decreto ingiuntivo ottenuto in via esecutiva da
Giovanni Rusponi, per crediti di lavoro dipendente - premesso che
l'opponente aveva eccepito l'improcedibilità del ricorso per decreto
ingiuntivo, per il mancato previo esperimento del tentativo
obbligatorio di conciliazione - sull'assunto che, secondo l'opinione
dottrinale più convincente, anche il ricorso per decreto ingiuntivo
dovrebbe essere preceduto dal tentativo, ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata, con argomentazioni non dissimili
dall'ordinanza n. 619 del 1999, la questione di legittimità
costituzionale dei già citati artt. 410, 412 e 412-bis codice di
procedura civile soltanto in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, per eccesso di delega rispetto all'art. 11, comma 4,
lett. g), della legge n. 59 del 1997.
2.1.- Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto nel
giudizio, sostenendo che la questione di legittimità costituzionale
è inammissibile e comunque infondata.
3. - L'ordinanza n. 239 è stata pronunciata dal pretore di
Brescia, in funzione di giudice del lavoro, nel giudizio di
opposizione proposto dalla S.r.l. Limolivo contro il decreto
ingiuntivo ottenuto da Barbara Fabbri per crediti di lavoro
dipendente.
Il pretore - premesso che il ricorso per decreto ingiuntivo non
era stato preceduto dal previo esperimento del tentativo obbligatorio
di conciliazione e che, malgrado avesse concesso il decreto perché
convinto dell'inapplicabilità delle norme sul tentativo al
procedimento monitorio, si era poi convinto della tesi contraria, che
imporrebbe la dichiarazione di improcedibilità della domanda - ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 412-bis ultimo comma, del codice di
procedura civile, nella parte in cui - per effetto dell'inciso
"d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III" - non
includerebbe il decreto ingiuntivo fra i procedimenti che non debbono
essere preceduti dall'esperimento del tentativo obbligatorio di
conciliazione.
3.1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto
nel giudizio, sostenendo - sull'implicita premessa
dell'applicabilità delle norme sul tentativo obbligatorio di
conciliazione al procedimento monitorio - l'infondatezza della
questione di legittimità costituzionale.
4. - L'ordinanza n. 494 è stata pronunciata dal Tribunale di
Campobasso, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del
lavoro, nel giudizio di opposizione proposto dalla S.n.c. Edicol
Chimica contro il decreto ingiuntivo ottenuto da Sergio Antonilli per
crediti di lavoro dipendente.
Premesso che alla prima udienza l'opponente aveva eccepito che il
ricorso per decreto ingiuntivo non era stato preceduto dal previo
esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione; che
l'opposto aveva replicato sostenendo l'inapplicabilità al
procedimento monitorio delle norme sul tentativo stesso; e che ai
sensi dell'art. 412-bis del codice di procedura civile avrebbe dovuto
essere pronunziata l'improcedibilità della domanda proposta con il
ricorso per decreto ingiuntivo, il giudice a quo ha ritenuto
d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la stessa
questione di legittimità costituzionale di cui all'ordinanza n. 239
del 1999, dando atto anch'esso di avere mutato opinione circa
l'applicabilità del tentativo al procedimento monitorio, dapprima
esclusa all'atto della emissione del decreto ingiuntivo.
Secondo il rimettente la norma impugnata - non includendo il
decreto ingiuntivo fra i provvedimenti la cui emissione non è
impedita dal mancato esperimento del tentativo obbligatorio di
conciliazione - porrebbe per il lavoratore subordinato una disciplina
ingiustificatamente differenziata rispetto a quella del libero
professionista, ed inoltre frustrerebbe il carattere cautelare della
tutela monitoria, così violando gli art. 3, secondo comma, e 24,
primo comma, della Costituzione.
4.1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto
nel giudizio, e - premesso che sul tema dell'applicabilità delle
norme sul tentativo obbligatorio di conciliazione al procedimento
monitorio non si è ancora formato un univoco orientamento
giurisprudenziale e che, pertanto, la questione di costituzionalità
avrebbe dovuto essere sollevata solo dopo la sua formazione - ha
affermato l'infondatezza della questione di legittimità
costituzionale. Considerato in diritto
1. - I giudizi promossi con le ordinanze sopra indicate, ponendo
questioni di legittimità costituzionale identiche o connesse,
possono essere riuniti.
2. - Le ordinanze n. 619 e 108 propongono la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 410, 410-bis e 412-bis del
codice di procedura civile in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, per eccesso di delega rispetto all'art. 11, comma 4,
lett. g), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
La questione viene sollevata sotto il profilo che - non
prevedendo la delega l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione
- il Governo non avrebbe potuto conferire all'istituto tale carattere
e collegare al mancato esperimento la conseguenza
dell'improcedibilità.
2.1. - La questione non è fondata.
Secondo i criteri fissati da questa Corte (sentenza n. 15 del
1999; ed anche sentenze nn. 126 e 163 del 2000), l'esame della legge
di delega - al fine di valutare la conformità ad essa della
normativa delegata - deve essere condotto procedendo anzitutto
all'interpretazione delle norme della legge di delegazione che
determinano i principi e i criteri direttivi, da ricostruire tenendo
conto del complessivo contesto normativo e delle finalità che
ispirano la delega. Successivamente si procede all'interpretazione
delle disposizioni emanate in attuazione della delega, tenendo
presente che i principi stabiliti dal legislatore delegante
costituiscono non solo il fondamento ed il limite delle norme
delegate, ma anche un criterio per la loro interpretazione, in quanto
esse vanno lette, finché possibile, nel significato compatibile con
i principi della legge di delega.
2.2. - Sulla base di questi criteri, va considerato che la legge
delega n. 59 del 1997 è parte di un ampio disegno di riforma della
pubblica amministrazione, con importanti ricadute sul riparto della
giurisdizione fra il giudice ordinario ed il giudice amministrativo.
Tale disegno ha preso le mosse con la delega conferita al Governo
dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo
per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia
di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale), a seguito della quale venne emanato il d.lgs. 3
febbraio 1993, n. 29. Successivamente la legge n. 59 del 1997 ha
previsto - all'art. 11, quarto comma - l'emanazione da parte del
Governo di ulteriori disposizioni integrative e correttive del citato
decreto n. 29 del 1993, nel rispetto dei princìpi contenuti negli
artt. 97 e 98 della Costituzione, dei criteri direttivi di cui
all'art. 2 della legge n. 421 del 1992, nonché di altri princìpi e
criteri analiticamente indicati.
Fra questi ultimi l'articolo 11, quarto comma, alla lettera g)
contemplava la devoluzione al giudice ordinario, entro il 30 giugno
1998, delle controversie relative ai rapporti di lavoro
"privatizzati" dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; la
previsione di misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del
contenzioso, nonché di "procedure stragiudiziali di conciliazione e
arbitrato"; e infine la contestuale estensione della giurisdizione
del giudice amministrativo alle controversie concernenti diritti
patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi
pubblici.
Questa nuova delega è stata eseguita con il d.lgs. n. 80 del
1998, di cui rilevano - nella specie - gli artt. 36, 37 e 39, che
hanno modificato o introdotto ex novo gli artt. 410, 410-bis e
412-bis del codice di procedura civile, poi modificati dall'art. 19
del d.lgs. n. 387 del 1998.
2.3. - Nel quadro della complessa riforma così delineata, il
passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria delle
controversie sul rapporto di impiego "privatizzato" con le pubbliche
amministrazioni costituisce l'occasione e la giustificazione
dell'apprestamento del complesso di misure prima ricordate. In
particolare, la messa a punto di strumenti idonei ad agevolare la
composizione stragiudiziale delle controversie, per limitare il
ricorso al giudice ordinario alle sole ipotesi di inutile
sperimentazione del tentativo di conciliazione, appare un momento
essenziale per la riuscita della riforma, in vista del sovraccarico
che quel giudice era destinato a subire.
2.4. - Il criterio direttivo della legge di delegazione espresso
dalla suddetta lettera g) implica anzitutto che l'affidamento al
legislatore delegato della messa a punto di "procedure stragiudiziali
di conciliazione e arbitrato" riguardi anche le controversie sul
rapporto di lavoro privato ex art. 409 del codice di procedura
civile.
In via di interpretazione sistematica se ne trae conferma dal
fatto che la delega si collocò in un contesto normativo nel quale -
ex art. 69 del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo originario - già
esisteva, ancorché non ancora operativa, la previsione di un
tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie del
rapporto di pubblico impiego "privatizzato" onde il legislatore del
1997, delegando il Governo a "prevedere procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato" non avrebbe potuto dettare una previsione,
palesemente superflua, relativa unicamente a tale rapporto.
L'interpretazione letterale del criterio di delega evidenzia,
d'altro canto, che l'elencazione degli oggetti assegnati
all'esercizio del potere del legislatore delegato inizia con un
espresso riferimento al carattere generale delle misure da adottarsi
e la circostanza che esso sia preceduto dalla congiunzione "anche"
bene evidenzia che l'oggetto della delega andava al di là
dell'ambito delle controversie sul rapporto privatizzato di impiego
con la pubblica amministrazione.
Anche l'interpretazione teleologica dell'espressione "misure
...processuali di carattere generale" conduce alla stessa
conclusione, conforme alla finalità perseguita dal legislatore
delegante di imporre al Governo l'adozione di misure atte a far
fronte al sovraccarico di contenzioso del giudice ordinario.
2.5. - Così ricostruito l'oggetto della delega quanto alla
previsione di "procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato"
le censure al modo in cui il Governo ha eseguito questa delega,
svolte dalle ordinanze n. 619 e 108 del 1999, con riferimento alla
natura obbligatoria del tentativo di conciliazione previsto
dall'art. 410 del codice di procedura civile, si rivelano infondate.
Infatti è vero che la lettera della delega del 1997 -
riferendosi a "procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato"
- non menziona il predicato dell'obbligatorietà. Ma è anche vero
che, quando la delega venne conferita, l'art. 410 del codice di
procedura civile, nel testo allora vigente, già contemplava un
tentativo facoltativo di conciliazione per le controversie ex
art. 409, mentre l'art. 69 del decreto legislativo n. 29 del 1993
prevedeva - come si è detto - un tentativo obbligatorio di
conciliazione per le controversie di pubblico impiego privatizzato.
In siffatto contesto deve escludersi che la delega si limitasse ad
attribuire al legislatore delegato il potere di regolare diversamente
le mere modalità organizzative del tentativo di conciliazione
esistente, senza consentire (per le controversie ex art. 409 del
codice di procedura civile) l'introduzione dell'obbligatorietà.
Del resto - considerando l'ampiezza e l'organicità della riforma
concepita dalla legge di delega e l'esigenza di far fronte
congruamente alla nuova situazione - deve ritenersi che "prevedere
procedure stragiudiziali di conciliazione" equivalga a "istituirle"
in quanto non ancora previste o comunque a modificarne la disciplina
rispetto agli istituti eventualmente vigenti (ex art. 409 del codice
di procedura civile) o a quelli già disciplinati ed in attesa di
entrare in vigore (ex art. 69 del testo originario del decreto
legislativo n. 29 del 1993).
L'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle
controversie ex art. 409 del codice di procedura civile ha dunque
rispettato la legge di delega.
3. - L'ordinanza n. 619 dubita poi, in termini generali, della
costituzionalità dell'introduzione del tentativo obbligatorio di
conciliazione per le controversie relative ai rapporti previsti
dall'art. 409 del codice di procedura civile, ritenendo che le norme
impugnate contrastino con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
3.1. - Quanto all'art. 24, il giudice a quo afferma che la
normativa denunciata limiterebbe il diritto di azione, perché alla
luce dell'esperienza il tentativo obbligatorio di conciliazione si
rivela non un filtro alla domanda giudiziale, bensì un inutile
ostacolo allo svolgimento della giurisdizione.
3.2. - La censura non è fondata.
L'asserita inefficienza dell'attuale assetto del tentativo
obbligatorio di conciliazione alla luce dell'esperienza - affermata
in modo apodittico dal rimettente - non potrebbe comunque valere di
per sé a porre le norme che lo prevedono in contrasto con il
parametro denunciato.
Se infatti è vero che l'art. 24 della Costituzione garantisce
una tutela giurisdizionale "effettiva" al di là della sua
proclamazione formale, è altrettanto vero che in tanto
l'ineffettività del modo di tutela può risolversi nella violazione
della norma costituzionale, in quanto derivi direttamente dalla legge
così come formulata e strutturata e non dalle modalità, più o meno
efficaci, della sua applicazione.
La valutazione degli eventuali limiti della concreta attuazione
della legge compete infatti alla pubblica amministrazione, per
l'apprestamento degli strumenti più idonei consentiti dalle norme
vigenti, mentre spetta al legislatore l'adozione delle eventuali
modifiche che l'esperienza rivelasse opportune.
3.3. - Secondo l'ordinanza citata, l'istituzione del tentativo
obbligatorio di conciliazione lederebbe l'art. 24 della Costituzione
anche sotto un diverso profilo e precisamente perché ritarderebbe
l'esercizio dell'azione e farebbe sorgere questioni processuali
inutili e contrarie alla finalità perseguita, come quelle
concernenti l'improcedibilità della domanda in difetto
dell'attivazione del tentativo e l'estinzione del giudizio per
mancata riassunzione nei termini stabiliti, una volta rilevata
l'improcedibilità.
3.4. - Anche queste censure sono infondate.
In ordine al ritardo, la giurisprudenza consolidata di questa
Corte ritiene che l'art. 24 della Costituzione, laddove tutela il
diritto di azione, non comporta l'assoluta immediatezza del suo
esperimento, ben potendo la legge imporre oneri finalizzati a
salvaguardare "interessi generali" con le dilazioni conseguenti.
È appunto questo il caso in esame, in quanto il tentativo
obbligatorio di conciliazione tende a soddisfare l'interesse generale
sotto un duplice profilo: da un lato, evitando che l'aumento delle
controversie attribuite al giudice ordinario in materia di lavoro
provochi un sovraccarico dell'apparato giudiziario, con conseguenti
difficoltà per il suo funzionamento; dall'altro, favorendo la
composizione preventiva della lite, che assicura alle situazioni
sostanziali un soddisfacimento più immediato rispetto a quella
conseguita attraverso il processo.
3.5. - La normativa denunciata è, d'altronde, modulata secondo
linee che rendono intrinsecamente ragionevole il limite
all'immediatezza della tutela giurisdizionale.
L'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione deve
avvenire nel termine di sessanta giorni, trascorso il quale esso si
considera comunque esperito e cessa l'impedimento all'esercizio
dell'azione (art. 410-bis, primo e secondo comma, in relazione
all'art. 412-bis primo comma).
Il tempo di sessanta giorni durante il quale perdura
l'impedimento è obbiettivamente limitato e non irragionevole, anche
considerando:
a) che la richiesta del tentativo obbligatorio di
conciliazione produce sostanzialmente gli effetti della domanda
giudiziale, comportando la sospensione del decorso di ogni termine di
prescrizione e di decadenza, per i sessanta giorni nei quali deve
avvenire l'espletamento del tentativo di conciliazione e per i venti
giorni successivi alla sua conclusione, cioè per un tempo
sufficiente ad instaurare la lite;
b) che il giudice adi'to prima dell'esperimento del
tentativo, o in pendenza del termine di cui sopra, si limita a
sospendere il processo ed a fissare il termine perentorio di sessanta
giorni per promuovere il tentativo, dopo di che il processo deve
essere riassunto entro centottanta giorni, pena l'estinzione
(art. 412-bis terzo, quarto e quinto comma);
c) che, prima dell'espletamento del tentativo di
conciliazione e durante il termine per il suo espletamento, la
situazione sostanziale è comunque tutelabile in via cautelare, onde
è posta al riparo da eventuali pregiudizi derivanti dalla durata del
processo a cognizione piena (art. 412-bis ultimo comma).
Il complesso delle garanzie adottate dalle norme in esame le
rende perciò immuni dai dubbi già suscitati dal tentativo di
conciliazione di cui all'art. 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108
(Norme sui licenziamenti individuali), che - non prevedendo un
termine per l'espletamento del tentativo - era stato da questa Corte
interpretato (sentenza n. 82 del 1992) nel senso che la mera
richiesta del tentativo bastasse per il soddisfacimento dell'onere.
3.6. - Quanto all'improcedibilità della domanda per il mancato
esperimento del tentativo di conciliazione (art. 412-bis) tale
sanzione, lungi dal risolversi in una questione processuale inutile,
rappresenta la misura con la quale l'ordinamento assicura
effettività all'osservanza dell'onere.
Dal suo canto l'estinzione del giudizio per mancata tempestiva
riassunzione (art. 412-bis quinto comma) costituisce normale
applicazione del principio generale che considera con sfavore
l'inattività delle parti.
3.7. - Sotto nessuno degli indicati profili può, pertanto,
ravvisarsi violazione dell'art. 24 della Costituzione.
4. - L'ordinanza n. 619 prospetta inoltre una violazione
dell'art. 3 della Costituzione per la disciplina differenziata del
tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie relative
ai rapporti previsti dall'art. 409 del codice di procedura civile
rispetto a quelle di impiego "privatizzato" con la pubblica
amministrazione: nelle prime infatti l'art. 410 del codice di
procedura civile non esige che la richiesta della conciliazione
contenga l'esposizione sommaria dei fatti, pretesa invece per le
seconde dall'art. 69-bis comma 3, lettera c) del decreto legislativo
n. 29 del 1993.
Il giudice a quo non verifica la possibilità di interpretare
l'art. 410, considerando implicita in esso la previsione che la
richiesta del tentativo di conciliazione debba indicare i termini
della controversia in modo non dissimile da quanto previsto
nell'art. 69-bis.
Pertanto la censura è manifestamente inammissibile.
5. - Infine la stessa ordinanza n. 619 ritiene che al tentativo
di conciliazione non si applichi il patrocinio a spese dello Stato,
onde il lavoratore aspirante a beneficiarne potrebbe essere indotto a
rinunciare alla giurisdizione, con conseguente lesione degli artt. 3
e 24 della Costituzione.
La censura è manifestamente inammissibile per difetto di
rilevanza, non avendo nel giudizio a quo il lavoratore ricorrente
giustificato l'omesso espletamento del tentativo con l'argomento di
non aver potuto beneficiare del patrocinio gratuito.
6. - Le ordinanze n. 239 e 494 pongono la questione di
legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dell'art. 412-bis del codice di procedura civile, nella
parte in cui - disponendo che "il mancato espletamento del tentativo
di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti
speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del
titolo I del libro IV" - non inserisce il procedimento monitorio
nell'elenco dei procedimenti sottratti al tentativo.
Secondo i giudici a quibus la norma - imponendo al creditore,
prima di chiedere il decreto ingiuntivo, di promuovere siffatto
tentativo - si porrebbe in contrasto con i parametri costituzionali
citati, per l'irragionevolezza della disciplina e per gli ostacoli da
essa frapposti all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale.
6.1. - Anche tale questione è infondata, in quanto il
presupposto interpretativo da cui muovono i giudici a quibus non è
l'unica opzione ermeneutica possibile, come ammettono le stesse
ordinanze dando atto che nelle applicazioni giurisprudenziali, non
ancora rivelatrici di un diritto vivente, è sostenuta anche la tesi
opposta.
Invero, il tentativo obbligatorio di conciliazione è
strutturalmente legato ad un processo fondato sul contraddittorio. La
logica che impone alle parti di "incontrarsi" in una sede
stragiudiziale, prima di adire il giudice, è strutturalmente
collegata ad un (futuro) processo destinato a svolgersi fin
dall'inizio in contraddittorio fra le parti.
All'istituto sono quindi per definizione estranei i casi in cui
invece il processo si debba svolgere in una prima fase
necessariamente senza contraddittorio, come accade per il
procedimento per decreto ingiuntivo. Non avrebbe infatti senso
imporre, nella fase pregiurisdizionale relativa al tentativo di
conciliazione, un contatto fra le parti che invece non è richiesto
nella fase giurisdizionale ai fini della pronuncia del provvedimento
monitorio.
6.2. - In questo senso rileva anzitutto la sedes materiae
prescelta per introdurre il nuovo tentativo obbligatorio di
conciliazione, ossia la disciplina del processo di cognizione
"ordinario" delle controversie di lavoro, che fin dall'inizio
assicura il contraddittorio.
In secondo luogo le due categorie di procedimenti cui si
riferisce l'ultimo comma dell'art. 412-bis sono entrambe strutturate
in modo da non precludere necessariamente il contraddittorio nella
fase iniziale. Per i procedimenti cautelari - per i quali comunque
l'esclusione dalla soggezione al tentativo di conciliazione si
correla alla stessa strumentalità della giurisdizione cautelare -
l'art. 669-sexies del codice di procedura civile prevede come regola
il provvedimento in contraddittorio e solo come eccezione quello reso
inaudita altera parte. Quanto ai "provvedimenti" speciali d'urgenza -
che, secondo l'interpretazione corrente, si identificherebbero nei
procedimenti di cui agli artt. 28 e 18, comma 7, della legge 20
maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità del
lavoratore, della libertà sindacale e dell'attività sindacale e
norme sul collocamento), ed all'art. 15 della legge 9 dicembre 1977,
n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di
lavoro) - il contraddittorio è assicurato fin dall'inizio e trae
giustificazione dal carattere di urgenza della tutela da essi
apprestata.
Questi rilievi spiegano perché il legislatore delegato abbia
ritenuto di dovere esplicitamente prevedere l'esclusione di tali
procedimenti dalla soggezione al previo espletamento del tentativo di
conciliazione.
Sarebbe invece incongruo interpretare la norma nel senso che
essa, in forza di un argomento a contrario, debba comportare
l'assoggettamento al tentativo di un procedimento in cui il
contraddittorio è differito, come il procedimento monitorio.
6.3. - Essendo dunque erroneo il presupposto interpretativo
assunto dai rimettenti, la questione da loro sollevata deve essere
dichiarata infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli articoli 410, 410-bis e 412-bis del codice di
procedura civile, come modificati, aggiunti o sostituiti dagli
artt. 36, 37 e 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e
dall'art. 19 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387
(Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), sollevata, in riferimento
agli artt. 24 e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Parma e, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal pretore di Lecce, con
le ordinanze indicate in epigrafe;
b) dichiara non fondata la questione di costituzionalità
dell'articolo 412-bis, ultimo comma, del codice di procedura civile,
introdotto dall'articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della
Costituzione dal pretore di Brescia e dal Tribunale di Campobasso,
con le ordinanze indicate in epigrafe;
c) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli articoli 410, 410-bis e 412-bis del
codice di procedura civile, come sopra modificati, aggiunti o
sostituiti, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Parma, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 13 luglio 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte