Sentenza n. 277/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/09/1983 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 39legge 32/1973
- art. 75legge 32/1973
- art. 1legge 32/1973
- art. 2legge 32/1973
- art. 72legge 32/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2,
39, 72 e 75 della legge della Regione Abruzzo 2 agosto 1973, n. 32
(Norme per lo Statuto del personale), promossi dal Tribunale
amministrativo regionale per l'Abruzzo con ordinanze emesse il 22 marzo
1978 (sette ordinanze), l'8 marzo 1978 (sette ordinanze) e il 7 giugno
1978 (tre ordinanze), rispettivamente iscritte ai nn. da 380 a 396 del
registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 194, 201 e 208 del 1980.
Visti gli atti di costituzione di Vannucchi Pietro, di Di Felice Tito
e della Regione Abruzzo;
udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1983 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
uditi l'avv. Gaetano Scoca, delegato dall'avv. Lucio Moscarini, per
Vannucchi Pietro e per Di Felice Tito e l'avvocato Antonio Cochetti per
la Regione Abruzzo.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Diciassette ordinanze emesse dal Tribunale amministrativo regionale
per l'Abruzzo, le prime sette l'8 marzo 1978, le seconde sette il 22
marzo 1978 e le ultime tre il 7 giugno 1978 hanno sollevato - nel corso
di procedimenti originati da impugnative avverso provvedimenti di
inquadramento di alcuni dipendenti già appartenenti
all'amministrazione statale, trasferiti alla Regione Abruzzo ed
inquadrati nei ruoli di questa Regione - questione di legittimità, in
riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117 della Costituzione, degli artt.
1, 2, 39, 72 e 75 della legge della Regione Abruzzo 2 agosto 1973, n.
32.
Confliggenti con il principio di eguaglianza sarebbero gli artt. 1, 2
e 72 della citata legge regionale, che, nel regolare l'inquadramento
del personale in unico ruolo organico, pur avendo istituito differenti
qualifiche funzionali (ausiliario, commesso, operatore, collaboratore,
istruttore, funzionario, responsabile di settore), non hanno previsto
all'interno di esse alcuna distinzione o articolazione, esistente,
invece, per le carriere dell'impiego statale, disponendo soltanto
l'attribuzione di classi di stipendio, conseguibili in ragione
dell'anzianità maturata (art. 75). Di qui la conseguenza che a tutti i
dipendenti provenienti da una stessa carriera viene attribuita,
all'atto dell'inquadramento, un'identica posizione giuridica, senza
alcuna differenziazione in rapporto al grado in precedenza raggiunto ed
alla qualifica rivestita nel ruolo di provenienza. Ad esempio, sia un
consigliere che un direttore di settore - prosegue il giudice a quo -
vengono inseriti nella identica fascia funzionale (di "funzionario").
Altro esempio: in base alla tabella C, alla quale fa riferimento il
primo comma dell'art. 72 della legge regionale, tutte le qualifiche
della carriera tecnica e amministrativa - che il d.P.R. 28 dicembre
1970, n. 1077 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili
dello Stato), distingue nei tre gradi di segretario, segretario
principale e segretario capo - confluiscono nell'unica qualifica di
"istruttore". E poiché, a norma dell'art. 74 della medesima legge
regionale, viene riconosciuto al personale inquadrato, in sede di
ricostruzione della carriera, l'anzianità del servizio comunque
prestato anteriormente all'inquadramento, si verifica la possibilità
"che impiegati che avevano raggiunto nel ruolo di provenienza una
determinata qualifica, vengano preceduti, sia sotto il profilo
economico che agli effetti dell'esercizio delle relative funzioni, da
altri che avevano qualifica inferiore per l'effetto della riconosciuta
anzianità di servizio". "Se poi si consideri che il quarto comma
dell'art. 72 consente l'inquadramento nella qualifica funzionale
corrispondente al titolo di studio posseduto e alle funzioni svolte,
oppure alle sole mansioni disimpegnate per un periodo di almeno due
anni", ne potrebbe derivare che un impiegato appartenente alla carriera
di concetto e privo di laurea venga inquadrato, per aver svolto di
fatto mansioni superiori, nella fascia funzionale di funzionario ed, in
forza della sua anzianità di servizio, anteposto ad altri che, a
giusto titolo, appartenevano alla carriera direttiva.
Gli artt. 1, 39, 72 e 75 della stessa legge regionale
contrasterebbero, poi, con l'art. 36 Cost., perché non sarebbe
previsto alcun meccanismo di progressione di carriera che consenta la
valutazione dei meriti e delle capacità individuali; con l'art. 97
Cost., perché non sarebbero sufficientemente determinate le sfere di
competenza, le sfere di attribuzione e le responsabilità dei
dipendenti, giungendosi anche ad un sostanziale appiattimento delle
funzioni e delle carriere con soppressione di ogni particolare
incentivo; infine, con l'art. 117 Cost., perché l'inquadramento nelle
c.d. fasce funzionali si discosterebbe dal criterio stabilito dalla
legislazione statale secondo il quale le carriere sono informate al
principio di articolazione (viene citata, sul punto, la sentenza n. 40
del 1972 di questa Corte); si conclude sostenendo che la Regione
avrebbe dovuto salvaguardare "le posizioni di carriera ed economiche"
già acquisite al momento del passaggio del personale
all'amministrazione regionale , così come espressamente disposto in
tutti i decreti legislativi all'uopo emanati nel 1972, mentre si
potrebbe dubitare che ciò sia avvenuto, almeno per quanto concerne "le
posizioni di carriera".
In due giudizi si costituivano, fin dal febbraio - marzo 1979,
rispettivamente, Vannucchi Pietro e Di Felice Tito, rappresentati e
difesi dall'avv. Lucio V. Moscarini, chiedendo la dichiarazione di
illegittimità della normativa impugnata.
In nove giudizi, successivi alla sentenza n. 10 del 1980 di questa
Corte, si è costituita la Regione Abruzzo in persona del Presidente
della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco
D'Onofrio e Antonio Cochetti, chiedendo che le questioni vengano
dichiarate in parte inammissibili e in parte infondate, essendosi la
Corte già pronunciata in tali sensi con la sentenza n. 10 del 1980,
risolvendo identiche questioni sollevate dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio e dal Tribunale amministrativo regionale per la
Campania, in riferimento a leggi regionali aventi analoga struttura
normativa. Considerato in diritto :
1. - Le diciassette ordinanze in epigrafe - tutte emanate dal
Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, investito di
altrettanti ricorsi proposti da pubblici dipendenti trasferiti alla
Regione, ciascuno contro l'attribuzione di una qualifica inferiore a
quella rivendicata - prospettano, con motivazione pressoché identica,
dubbi di legittimità aventi ad oggetto varie disposizioni legislative
della Regione Abruzzo concernenti lo stato del personale, con
particolare riguardo alla posizione degli impiegat; trasferiti
dall'amministrazione dello Stato alla Regione. I relativi giudizi
vanno, quindi, riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - Benché nel dispositivo tutte le ordinanze dichiarino "non
manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 36, 97 e 117 della
Costituzione, la questione degli artt. 1, 2, 39, 72 e 75 della L.R.
Abruzzo 2 agosto 1973, n. 32", legge che reca, appunto, "Norme per lo
Statuto del personale", dalla motivazione emerge chiaramente che il
Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo ha inteso sollevare
due gruppi di questioni di legittimità, così suddivisi: con il primo
viene posta in discussione la conformità degli artt. 1, 2 e 72 della
legge anzidetta all'art. 3 Cost.; con il secondo la conformità degli
artt. 1 (o 2, per le tre ordinanze più recenti), 39, 72 e 75 della
stessa legge agli artt. 36, 97 e 117 Cost.
Di tale pluralità di questioni si sono date carico sia le deduzioni
dei due ricorrenti costituitisi nella presente sede allo scopo di
sostenere la fondatezza di tutte le questioni; sia i nove atti di
costituzione della Regione Abruzzo, i quali concludono chiedendo che
esse vengano dichiarate in parte inammissibili ed in parte non fondate,
attraverso un generico richiamo al precedente rappresentato dalla
sentenza n. 10 del 1980, con cui questa Corte si è pronunciata in
ordine a leggi della Regione Lazio e della Regione Campania "aventi
analoga struttura normativa".
Non è stata, invece, richiesta, né può essere presa in
considerazione una declaratoria generale di inammissibilità per
difetto globale di rilevanza, dal momento che - anche nelle presenti
circostanze come già in quelle che avevano dato origine alla sentenza
dianzi ricordata - "per valutare la legittimità dei provvedimenti di
inquadramento impugnati nei giudizi davanti al tribunale amministrativo
regionale, provvedimenti che tale giudice ha ritenuto conformi alle
norme regionali sull'inquadramento stesso, è pregiudiziale l'indagine
sulla costituzionalità dell'intera disciplina legislativa delle
qualifiche, nel cui ambito i ricorrenti sono stati inquadrati".
3. - Per quanto riguarda l'ipotizzato contrasto degli artt. 1, 2 e 72
(più precisamente: artt. 1, primo comma, 2 e 72, primo e quarto comma)
della legge abruzzese 2 agosto 1973, n. 32, con l'art. 3 Cost., il
giudice a quo ravvisa la violazione di quest'ultimo nel fatto che detti
articoli della legge regionale, nel loro combinato disposto, non
rispetterebbero quella particolare dimensione del principio
d'eguaglianza secondo cui "a situazioni effettivamente differenziate
tra loro, non può essere riconosciuto identico trattamento". Ed
invero, la legge n. 32 del 1973, pur avendo istituito sette differenti
qualifiche funzionali (art. 1, primo comma), in relazione ai diversi
tipi di mansioni disimpegnate (art. 2), "non ha previsto all'interno di
esse alcuna distinzione o articolazione, che viceversa esiste per le
carriere dell'impiego statale", stabilendo solo l'attribuzione di
classi di stipendio, raggiungibili in ragione dell'anzianità maturata,
con la conseguenza che "a tutti i dipendenti di una stessa carriera
viene attribuito, all'atto dell'inquadramento, un identico trattamento,
senza alcuna differenziazione in relazione al grado in precedenza
raggiunto ed alla qualifica rivestita nel ruolo di provenienza" (art.
72, primo comma). Per di più, consentendosi "l'inquadramento nella
qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto e
alle mansioni svolte, oppure alle sole mansioni disimpegnate per un
periodo di almeno due anni" (art. 72, quarto comma), potrebbe anche
accadere che un impiegato appartenente alla carriera di concetto e
privo di laurea venga inquadrato, per aver svolto di fatto mansioni
superiori, nella fascia funzionale di "funzionario" ed, in forza della
sua anzianità di servizio, surclassi altri che a giusto titolo
appartenevano alla carriera direttiva".
La questione non è fondata.
4. - Come questa Corte ha avuto modo di chiarire allorché con la
sentenza n. 10 del 1980 sono stati affrontati analoghi tipi di
questione nei confronti delle leggi regionali del Lazio 29 maggio 1973,
n. 20 e n. 21, e della Campania 16 marzo 1974, n. 11, e 9 settembre
1974, n. 52, similmente strutturate alla legge regionale dell'Abruzzo 2
agosto 1973, n. 32, "le valutazioni di legittimità costituzionale sul
rispetto del principio di eguaglianza... comportano per definizione che
la normativa impugnata venga posta a raffronto con un'altra o con altre
normative (sia pure estendendo l'indagine alle difettose previsioni
ovvero alle lacune dell'ordinamento giuridico), per stabilire in tal
modo se il legislatore abbia dettato disposizioni così poco
ragionevoli da doversi ritenere costituzionalmente illegittime": di
conseguenza, quando nelle ordinanze di rimessione "nessun raffronto del
genere è proposto", si impone una decisione di rigetto. Né basta ad
evitarla il semplice accenno delle ordinanze di rimessione
all'esistenza di articolazioni "per le carriere dell'impiego statale".
Un richiamo del genere "non consente di mettere in luce alcuna
violazione del principio di eguaglianza", sia per la non omogeneità
dei due termini da comparare, sia per l'autonomia legislativa spettante
alle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e di stato
giuridico dei rispettivi dipendenti, autonomia che risulterebbe
vanificata se la disciplina del settore dovesse continuare ad essere
modellata sugli schemi delle amministrazioni di provenienza del
personale trasferito.
Uno solo è il limite da rispettare: garantire ai dipendenti
trasferiti "la posizione giuridica ed economica acquisita da ciascuno",
senza dover avere "riguardo alle rispettive posizioni di altri
dipendenti" (v. anche la sentenza n. 27 del 1978).
5. - Venendo ai dubbi ventilati in ordine agli artt. 1 (o 2), 39, 72
e 75 della legge abruzzese 2 agosto 1973, n. 32, per contrasto delle
"suddette norme" con gli artt. 36, 97 e 117 Cost., occorre premettere
che le questioni sollevate nei riguardi degli artt. 39 e 75 della legge
regionale sono inammissibili per difetto di rilevanza. Entrambi si
occupano, infatti, della progressione economica (il primo nell'ambito
delle norme sullo stato giuridico, il secondo nell'ambito delle norme
transitorie), mentre le controversie pendenti dinanzi al Tribunale
amministrativo regionale hanno come unico fine quello di accertare la
legittimità dei provvedimenti di inquadramento iniziale nei ruoli
regionali, a prescindere da qualsiasi problema di ulteriore
progressione in carriera.
Ad analoga conclusione questa Corte era pervenuta con riguardo
all'art. 76, sesto comma, della legge regionale del Lazio 29 maggio
1973, n. 20, assai simile all'art. 39 della legge abruzzese,
sottolineando, altresì, in tale occasione, come i pregiudizi che i
dipendenti regionali potrebbero risentire dalla mancanza di promozione
per merito "rimangono del tutto ipotetici", non avendo su questo punto
i ricorrenti "visto frustrata - in ipotesi - nulla più che una loro
aspettativa, sfornita di giuridica tutela dinanzi al giudice a quo".
6. - Restano da esaminare le questioni di legittimità relative agli
artt. 1 (o 2) e 72 della legge regionale abruzzese, con riferimento
agli artt. 36, 97 e 117 Cost. Si tratta, più esattamente, di
verificare se le "norme" sulle qualifiche funzionali del personale
della Regione Abruzzo e sul corrispondente inquadramento dei dipendenti
statali trasferiti a detta Regione si trovino, come sembrerebbe alle
ordinanze di rimessione, in contrasto con l'art. 36 Cost. per la
mancata previsione di meccanismi che consentano la valutazione dei
meriti e delle capacità individuali; con l'art. 97 Cost. per
l'insufficiente determinazione delle sfere di competenza, delle
attribuzioni e delle responsabilità dei dipendenti, nonché per il
sostanziale appiattimento delle carriere dovuto alla soppressione di
ogni particolare incentivo; con l'art. 117 Cost. per l'omessa
utilizzazione, in sede di inquadramento nelle fasce funzionali, del
fondamentale principio della legislazione statale, secondo il quale "le
carriere sono articolate".
Nessuna di tali questioni è fondata.
7. - La pretesa violazione dell'art. 36 Cost., addotta invocando
l'esigenza che la retribuzione sia "proporzionata alla qualità" del
lavoro prestato, non può essere riscontrata nei confronti di
disposizioni, quali gli artt. 1, 2 e 72 della legge regionale
abruzzese, che tengono conto delle precedenti mansioni svolte ai fini
dell'iniziale inquadramento nel nuovo ruolo e relativa qualifica
funzionale, senza occuparsi della progressione in carriera, oggetto di
altri articoli della stessa legge. Soltanto se, nell'ambito dei vari
rapporti di lavoro, comunque strutturati, emergessero, all'atto
dell'inquadramento, sproporzioni di rilevante gravità, si potrebbe
configurare una lesione del parametro costituzionale in esame (v.,
anche a questo proposito, la sentenza n. 10 del 1980, dove oltretutto
si aggiunge che, per dare la dimostrazione di ciò, non basterebbe
"stabilire una comparazione con i soli dipendenti regionali che
sarebbero stati ingiustamente privilegiati nell'inquadramento", ma
occorrerebbe "estendere la comparazione stessa, ricomprendendovi anche
i dipendenti meno favoriti che esercitino analoghe funzioni, sia presso
la Regione che presso altri enti pubblici").
8. - Delle due argomentazioni svolte dal giudice a quo in ordine
all'eventualità di un contrasto con l'art. 97 Cost., la prima ("non
sembrerebbero sufficientemente determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità dei dipendenti") chiama direttamente
in causa il secondo comma dell'art. 97, mentre l'altra ("essendosi
effettuato un sostanziale appiattimento delle funzioni e delle carriere
ed essendosi soppresso ogni particolare incentivo, posto che la
progressione nella carriera avviene solo in base all'anzianità, il
sistema adottato non sembrerebbe atto ad assicurare il buon andamento
dell'amministrazione") si riporta chiaramente al primo comma dell'art.
97.
A proposito del primo comma dell'art. 97 Cost., basterà ricordare
che, con riguardo alle analoghe disposizioni sulle qualifiche
funzionali del personale della Regione Lazio e sull'inquadramento dei
dipendenti statali trasferiti nei ruoli delle Regioni Lazio e Campania,
questa Corte ha precisato che nell'ambito dei giudizi sulla
legittimità costituzionale delle leggi "la violazione del principio di
buon andamento dell'amministrazione non può essere invocata, se non
quando si assuma l'arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della
disciplina impugnata, rispetto al fine indicato dall'art. 97, primo
comma, Cost.". Con tutta evidenza, tale non è il caso della disciplina
oggetto delle denunce di illegittimità costituzionale qui in esame.
Il sistema dei livelli o delle qualifiche funzionali, sebbene assai
semplificato come per la Campania e per il Lazio, "implica pur sempre
almeno due ordini di vantaggi: vale a dire, da un lato, la perequazione
retributiva che in tal modo si attua per classi di prestazioni
considerate omogenee od affini; e, d'altro lato, la mobilità del
personale inquadrato nel medesimo livello o nella medesima qualifica
funzionale, che ne consegue non solo all'interno di ciascun apparato
regionale ma anche nell'ambito dei vari rapporti di collaborazione fra
Regioni ed enti locali" (sentenza n. 10 del 1980). Il maggior numero di
qualifiche configurate per l'Abruzzo rispetto alle qualifiche previste
per il Lazio ed ai livelli previsti per la Campania consente di
ribadire, a maggior ragione, le stesse conclusioni anche in questa
sede.
Quanto al secondo comma dell'art. 97 Cost., la circostanza che in
nessuno dei giudizi proposti dinanzi al Tribunale amministrativo
regionale si controverta attorno al conferimento di determinate
attribuzioni, competenze o responsabilità, starebbe a dimostrare come
tale comma non abbia alcuna incidenza diretta nel presente procedimento
di legittimità costituzionale. Il relativo parametro non può,
comunque, dirsi violato per la mancata predisposizione da parte del
legislatore regionale di un completo assetto delle funzioni e degli
uffici: "di per se stessa, questa sfasatura non determina alcuna
illegittimità costituzionale. Carenze e lacune del genere, che in
altre circostanze potrebbero apparire abnormi, trovano infatti una
giustificazione nei riguardi di enti costretti a misurarsi con i
problemi del loro primo impianto, quali erano - all'epoca - le Regioni
di diritto comune" (sentenza n. 10 del 1980).
9. - Anche per ciò che riguarda il dubbio di costituzionalità
prospettato dalle ordinanze di rimessione con riferimento all'art. 117
Cost., non vi è motivo per discostarsi dalle considerazioni che questa
Corte ha svolto nella direzione della non fondatezza con la sentenza n.
10 del 1980. Anzi, la successiva evoluzione della normativa sul
pubblico impiego ne rafforza ulteriormente la consistenza.
L'addebito mosso alla normativa regionale (allora si trattava degli
artt. 40 e 81 della legge regionale del Lazio 29 maggio 1973, n. 20;
ora si tratta degli artt. 1, 2 e 72 della legge regionale dell'Abruzzo
2 agosto 1973, n. 32) era ed è nel senso che essa non avrebbe
rispettato la prescrizione insita nel principio fondamentale
dell'"articolazione delle carriere", limitandosi a configurare
pochissime qualifiche uniche, sostanzialmente equivalenti alle
tradizionali carriere del pubblico impiego statale, senza ulteriori
articolazioni, così da impedire la salvaguardia delle posizioni di
carriera in precedenza raggiunte dai dipendenti trasferiti dallo Stato
alle Regioni. A tale addebito si contrappone un'osservazione molto
semplice, e cioè che "lo stato giuridico dei dipendenti regionali non
può essere valutato per se solo, ma va considerato in funzione
dell'ordinamento degli uffici e delle complessive caratteristiche
dell'ente Regione", con tutte le sue peculiarità, "che rischierebbero
di essere compromesse qualora la Regione dovesse conformarsi
all'apparato statale, organizzandosi secondo le esigenze di una parte
del personale trasferito".
Del resto, le stesse ordinanze di rimessione non hanno potuto fare a
meno di ricordare la sentenza n. 40 del 1972, con cui era stata
dichiarata illegittima la norma che inizialmente aveva imposto alle
Regioni di recepire la normativa statale sull'ordinamento degli uffici
(art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62).
Ma ancor più importa non dimenticare come "anche le ordinarie leggi
dello Stato sul pubblico impiego si siano discostate, progressivamente,
dallo schema di articolazione delle carriere e delle relative
qualifiche, già tracciato nello Statuto degli impiegati dello Stato",
secondo un'evoluzione che ha trovato, per ora, il suo punto culminante
nella legge 11 luglio 1980, n. 312, e nella legge 29 marzo 1983, n. 93,
entrambe ispirate al nuovo sistema delle qualifiche funzionali, lungo
una linea il cui progressivo rafforzamento viene a ribadire sotto
questo profilo la non fondatezza della questione di legittimità degli
artt. 1, 2 e 72 della legge regionale abruzzese, in riferimento
all'art. 117 Cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 39 e 75 della legge 2 agosto 1973, n. 32, della Regione
Abruzzo, sollevate, in riferimento agli artt. 36, 97 e 117 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo con
le ordinanze in epigrafe;
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 1, primo comma, 2 e 72, primo e quarto comma, della legge 2
agosto 1973, n. 32, della Regione Abruzzo, sollevate, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale
per l'Abruzzo con le ordinanze in epigrafe;
c) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 2 e 72 della legge 2 agosto 1973, n. 32, della Regione
Abruzzo, sollevate, in riferimento agli artt. 36, 97 e 117 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo con
le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 21 settembre 1983.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte