Corte costituzionale

Ordinanza n. 277/1986

Altra decisione · depositata il 19/12/1986 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e

93 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (testo unico delle disposizioni

legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni),

promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1983 dal Tribunale di Roma

nel procedimento civile vertente tra Brevaglieri Anna Maria e Ministero

poste e telecomunicazioni, iscritta al n. 24 del registro ordinanze

1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 bis

dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 dicembre 1983 (pervenuta il

18 gennaio 1985) nel procedimento civile vertente tra Brevaglieri Anna

Maria e il Ministero delle poste e telecomunicazioni il Tribunale di

Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.

6, 28, 48 e 93 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (testo unico delle

disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni), nella parte in cui limitano al solo pagamento

dell'indennità di cui all'art. 28 del testo unico la responsabilità

del Ministero delle poste e telecomunicazioni, per i danni causati dal

mancato recapito di raccomandate con le quali siano stati spediti

vaglia cambiari, in riferimento agli artt. 3 e 28 Cost.;

che l'intervenuta Avvocatura generale dello Stato, per il

Presidente del Consiglio dei ministri, ha in primo luogo rilevato che

il collegio rimettente ha omesso di prendere in esame, nel giudizio a

quo, la preliminare "eccezione di decadenza" dedotta dal convenuto

Ministero delle poste e telecomunicazioni, secondo il quale il termine

di sei mesi, previto dagli artt. 91 e 96 lett. f) d.P.R. n. 156 del

1973 "per l'esperibilità dell'azione", sarebbe stato inutilmente

lasciato decorrere dalla Brevaglieri.

Considerato che si rende necessario che il giudice a quo integri,

in merito alla suddetta eccezione, la propria delibazione sulla

rilevanza, giacché la sollevata questione rimarrebbe priva di concreta

incidenza nel caso di accertamento della improponibilità dell'azione;

che pertanto (come già provveduto in analoga fattispecie con

sentenza n. 190 del 1984) vanno restituiti gli atti al Tribunale

rimettente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte