Sentenza n. 277/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1995 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge
della Regione Veneto 31 maggio 1980, n. 76 (Ripartizione dei fondi
relativi alle funzioni in materia di assistenza e beneficenza) e
dell'art. 15 della legge della Regione Veneto 15 dicembre 1982, n. 55
(Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza
sociale), promossi con due ordinanze emesse il 4 novembre 1993 e il
25 novembre 1993 dal Tribunale di Venezia nei procedimenti civili
vertenti tra l'Amministrazione provinciale di Vicenza e la Regione
Veneto e tra l'Amministrazione provinciale di Padova e la Regione
Veneto, iscritte ai nn. 188 e 189 del registro ordinanze 1994 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione provinciale di
Vicenza nonché gli atti di intervento della Regione Veneto;
Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1995 il Giudice relatore
Massimo Vari;
Uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione
Veneto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze emesse l'una il 4 novembre 1993 (r.o. n.
188 del 1994), e l'altra il 25 novembre 1993 (r.o. n. 189 del 1994) -
nel corso di giudizi civili promossi, rispettivamente,
dall'Amministrazione provinciale di Vicenza e da quella di Padova,
aventi ad oggetto il contributo della Regione Veneto alle spese di
assistenza ai fanciulli nati fuori del matrimonio - il Tribunale di
Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 30, 81 e 119 della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale di due
disposizioni contenute in leggi della Regione Veneto, segnatamente
dell'art. 11 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 76
(Ripartizione dei fondi relativi alle funzioni in materia di
assistenza e beneficenza) e dell'art. 15 della legge regionale 15
dicembre 1982, n. 55 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia
di assistenza sociale).
Entrambe le ordinanze rilevano che l'art. 10 della legge n. 698
del 1975, nel sopprimere l'Opera nazionale per la protezione della
maternità e dell'infanzia (ONMI) e nel trasferire le relative
funzioni alle regioni, ai comuni ed alle province, ha istituito un
fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro; fondo del quale, una volta avvenuta la
ripartizione fra le regioni, si prevede l'assegnazione, da parte di
queste ultime, con legge di bilancio, alle province e ai comuni, per
l'esercizio delle funzioni attribuite a detti enti locali a seguito
della riforma di cui trattasi.
Rilevano, peraltro, le ordinanze, che la prima delle disposizioni
menzionate, vale a dire l'art. 11 della legge regionale n. 76 del
1980, stabilisce, sul predetto fondo, l'erogazione della somma di
lire 2.000 milioni per il finanziamento degli asili-nido ex ONMI, ora
comunali, prevedendo che le rimanenti disponibilità siano assegnate,
con provvedimento della giunta regionale, alle unità sanitarie
locali, ai comuni e alle province. A sua volta, la seconda
disposizione, e cioè l'art. 15 della legge regionale n. 55 del 1982,
fa confluire le somme di cui all'art. 10 della legge n. 698 del 1975
nel fondo destinato al funzionamento degli interventi, dei servizi e
delle attività socio-assistenziali.
Dette disposizioni della legge regionale sarebbero - ad avviso del
remittente Tribunale - in contrasto con:
l'art. 3 della Costituzione, in quanto sottrarrebbero
ingiustificatamente ai fanciulli nati da unioni illegittime, di cui
all'art. 4, lettera c), del regio decreto-legge n. 798 del 1927, la
possibilità, per il solo fatto di risiedere nella Regione Veneto, di
vedersi riconoscere i mezzi di tutela rappresentati dal finanziamento
statale previsto dalla legge n. 698 del 1975;
l'art. 30 della Costituzione, per violazione del precetto che
impone la cura dei figli, anche nati fuori del matrimonio;
l'art. 81 della Costituzione, in quanto sarebbero state
attribuite nuove funzioni a comuni e province, privando i medesimi
enti dei mezzi con cui farvi fronte;
l'art. 119 della Costituzione, atteso che una legge dello Stato
ha fissato l'autonomia finanziaria della regione e questa ha invece
provveduto del tutto autonomamente disattendendo la specificità del
vincolo impostole.
2. - Nel primo giudizio si è costituita l'Amministrazione
provinciale di Vicenza, depositando una memoria, nella quale, a
sostegno della illegittimità costituzionale della normativa
impugnata, si deduce che la legge n. 698 del 1975, nel sopprimere
l'ONMI, avrebbe trasferito alla Regione l'obbligo contributivo, già
previsto per l'ONMI medesima dall'art. 3 del regio decreto-legge n.
798 del 1927, come modificato dall'art. 1 della legge n. 312 del
1933, nella misura di un terzo della spesa per i fanciulli nati da
unioni illegittime.
D'altro canto, la norma dell'art. 10 della stessa legge n. 698 del
1975, istitutiva del fondo speciale a carico dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, andrebbe interpretata in
combinato disposto con le precedenti disposizioni, nel senso che le
regioni sarebbero tenute a sostenere un terzo delle spese per
l'assistenza ai fanciulli di cui trattasi, usufruendo dello
stanziamento statale ed aggiungendo eventualmente le somme che
risultassero necessarie volta per volta. Per contro, la Regione
Veneto non attribuirebbe alle province nemmeno la quota che riceve a
tale titolo dallo Stato, giacché l'art. 11 della legge regionale n.
76 del 1980 - in violazione degli artt. 30, 3 e 119 della
Costituzione e dei principi fissati dalla normativa statale -
consente alla Regione di limitare il proprio contributo ad una parte,
oltretutto modesta, dello stanziamento statale, destinando
aprioristicamente la somma di lire 2.000 milioni di tale stanziamento
al finanziamento degli asili-nido ex ONMI, ed erogandone una parte
alle unità sanitarie locali, al di fuori delle previsioni della
legge n. 698 del 1975. La norma contrasterebbe anche con l'art. 81
della Costituzione, poiché, pur non riducendo le funzioni di
assistenza ai fanciulli nati da unioni illegittime attribuite alla
provincia, ne avrebbe ridotto il finanziamento, comportando nuove e
maggiori spese senza indicazione dei mezzi con cui farvi fronte.
Del pari incostituzionale per violazione degli artt. 3, 81 e 119
della Costituzione, sarebbe l'art. 15 della legge regionale n. 55 del
1982, che ha disposto la costituzione di un fondo regionale per i
servizi sociali, a meno che non venga interpretato nel senso che
impegni comunque al versamento in favore delle province di un
contributo pari ad un terzo delle spese da esse sostenute.
3. - Nel giudizio è intervenuta altresì la Regione Veneto,
chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.
La memoria, dopo aver delineato la evoluzione della normativa
statale e regionale in materia, deduce che:
l'art. 10 della legge n. 698 del 1975, nel disporre, al secondo
comma, che il fondo speciale "deve essere adeguato alle occorrenze
delle funzioni trasferite", avrebbe riguardo non solo alle funzioni
provinciali di assistenza ai fanciulli nati da unioni illegittime, ma
ad una pluralità di voci di spesa, cui il vincolo di destinazione
sarebbe riferibile;
la medesima disposizione, nel precisare, al quinto comma, che
"le regioni, con legge di bilancio, assegnano alle province ed ai
comuni le somme necessarie all'esercizio delle funzioni ad esse
trasferite", rimetterebbe detta assegnazione all'apprezzamento
discrezionale della regione. Gli effetti del trasferimento di
funzioni di cui alla legge n. 698 del 1975 sarebbero, comunque,
venuti meno a seguito del d.P.R. n. 616 del 1977 che avrebbe
attribuito ai comuni tutte le funzioni amministrative relative
all'organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e
beneficenza, donde la caducazione di un vincolo, peraltro
concepibile, anche per il passato, in termini assai lati.
Si rileva, altresì, che, dal 1980, le assegnazioni erogate dallo
Stato a favore della Regione per l'esercizio delle funzioni ex ONMI
sarebbero confluite all'interno del fondo comune di cui all'art. 8
della legge n. 281 del 1970, con l'effetto di rendere i cespiti
"assolutamente liberi in sede di allocazione regionale", in coerenza
con l'art. 21 della legge n. 335 del 1976.
In ordine ai parametri invocati nell'ordinanza, si sostiene, poi,
che:
l'art. 3 va posto in connessione con l'art. 5 della
Costituzione, risultando rimesso alla valutazione del legislatore
regionale il modo di articolare le politiche sociali;
l'art. 30 della Costituzione implica la necessità di bilanciare
la tutela dei figli nati fuori del matrimonio con altri valori
costituzionalmente protetti;
l'art. 81 della Costituzione impone ai titolari delle funzioni
(nel caso alla provincia) di valutarne il costo e di prevedere un
idoneo stanziamento;
neppure l'art. 119 della Costituzione sarebbe violato; al
contrario, lo sarebbe se si ritenesse sussistente un vincolo di
destinazione a carico di un cespite regionale.
Le questioni sarebbero, quindi, non fondate, riguardando, se mai,
le leggi dello Stato che, non avendo posto un vincolo di destinazione
oppure avendolo rimosso, hanno consentito l'erogazione di prestazioni
non sorrette da adeguate risorse.
4. - In prossimità dell'udienza, hanno depositato memorie - in
riferimento alla questione di cui al r.o. n. 188 del 1994 - sia la
Regione Veneto che l'Amministrazione provinciale di Vicenza.
5. - La Regione Veneto, dopo aver ribadito le argomentazioni già
svolte, rileva che il fondo costituito dalla legge n. 698 del 1975,
per lo svolgimento delle funzioni ex ONMI, sarebbe confluito, in
virtù dell'art. 128, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, nel
fondo comune ex art. 8 della legge n. 281 del 1970, perdendo in tal
modo il vincolo di destinazione; conclusione, questa avvalorata dalla
successiva legge n. 181 del 1982, che prevede, parimenti, all'art. 8,
secondo comma, la confluenza delle somme di cui trattasi nel fondo
comune, trasformando in previsione "a regime" quella che in origine
era una disposizione transitoria e finale del d.P.R. n. 616 del 1977.
6. - A sua volta l'Amministrazione provinciale di Vicenza,
nell'insistere per l'accoglimento delle questioni, ribadisce che, con
le norme impugnate, la Regione Veneto avrebbe "creato una illegittima
distrazione di fondi" che dovevano, al contrario, essere attribuiti
alle province, onde la già rilevata violazione degli artt. 3, 30, 81
e 119 della Costituzione.
7. - La Regione Veneto è intervenuta anche nel secondo giudizio
(di cui al R.O. n. 189 del 1994), depositando una memoria di
contenuto analogo a quella prodotta nel primo, con la quale si chiede
del pari che le questioni siano dichiarate non fondate. Considerato in diritto
1. - Poiché le due ordinanze pongono identiche questioni, i
giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.
2. - La Corte è chiamata a pronunziarsi su due leggi della
Regione Veneto, ed in particolare a decidere se l'art. 11 della legge
31 maggio 1980, n. 76 (Ripartizione dei fondi relativi alle funzioni
in materia di assistenza e beneficenza) e l'art. 15 della legge 15
dicembre 1982, n. 55 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia
di assistenza sociale), nel prevedere una destinazione del fondo di
cui all'art. 10 della legge dello Stato 23 dicembre 1975, n. 698, a
fini diversi da quelli per i quali il fondo sarebbe stato istituito,
contrastino con:
l'art. 3 della Costituzione, sottraendo ingiustificatamente ai
soggetti di cui all'art. 4, lettera c), del regio decreto-legge n.
798 del 1927, vale a dire i fanciulli nati fuori del matrimonio, per
il solo fatto di risiedere in detta Regione, la possibilità di
vedersi riconoscere i mezzi di tutela rappresentati dal finanziamento
statale previsto dalla legge n. 698 del 1975;
l'art. 30 della Costituzione, che impone la cura dei figli,
anche nati fuori del matrimonio;
l'art. 81 della Costituzione, in quanto sarebbero state
attribuite nuove funzioni a comuni e province privando i medesimi
enti dei mezzi con cui farvi fronte;
l'art. 119 della Costituzione, atteso che una legge dello Stato
ha fissato l'autonomia finanziaria della regione, e questa ha invece
provveduto del tutto autonomamente disattendendo la specificità del
vincolo impostole.
3. - Le questioni non sono fondate.
Le disposizioni sottoposte al vaglio di questa Corte sono state
emanate dalla Regione Veneto nell'ambito di un quadro ordinamentale
caratterizzato, all'epoca, da interventi legislativi che, come è
noto, hanno inciso profondamente sull'assetto delle funzioni nei
rapporti fra lo Stato e le Regioni. In detto contesto si collocano,
da un lato, provvedimenti settoriali quali quello della soppressione
dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e
dell'infanzia, operata dalla legge n. 698 del 1975, e, dall'altro,
provvedimenti di ben più ampia portata quale il generale
trasferimento di funzioni alle regioni realizzato con il d.P.R. n.
616 del 1977. A tali riforme ha fatto riscontro anche l'evoluzione
dei rapporti finanziario-contabili fra Stato e Regioni, in vista
dello svolgimento delle funzioni assegnate a queste ultime.
La spesa per l'assistenza dei fanciulli nati fuori del matrimonio,
di cui all'art. 4, primo comma, lettera c), del regio decreto-legge 8
maggio 1927, n. 798, faceva carico, in passato, secondo il disposto
dell'art. 1 della legge 13 aprile 1933, n. 312, per un terzo
all'Opera nazionale per la protezione della maternità e
dell'infanzia e, per il resto, veniva ripartita in misura uguale "tra
la provincia e i rispettivi comuni".
La legge 23 dicembre 1975, n. 698, nel sopprimere l'ONMI,
trasferì alle regioni a statuto ordinario e speciale le funzioni di
detto ente, relative alla vigilanza per l'applicazione delle
disposizioni legislative e regolamentari per la protezione della
maternità e dell'infanzia e alla promozione della riforma di tali
disposizioni, che, in tutto o in parte, riguardavano le materie di
competenza regionale, nonché le funzioni di programmazione e di
indirizzo (art. 1). Vennero ugualmente trasferiti alle regioni i
poteri di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche
e private per l'assistenza e protezione della maternità e
dell'infanzia, comprese le funzioni riservate alla tutela e alla
vigilanza governativa (art. 2).
La stessa legge (art. 3) attribuì, ai sensi dell'art. 118, primo
comma, della Costituzione, ai comuni le funzioni amministrative relative agli asili-nido ed ai consultori e alle province "tutte le
funzioni amministrative di fatto esercitate dai comitati provinciali
dell'ONMI, nonché quelle degli organi centrali dell'ente diverse da
quelle indicate al precedente art. 2".
Nell'ambito di tale nuova disciplina delle funzioni in materia di
assistenza all'infanzia, l'art. 10 soppresse, da un lato, il
contributo statale all'ONMI, già previsto dall'art. 7, primo comma,
numero 1, del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e stabilì,
dall'altro, che, fino alla riforma dell'ordinamento finanziario delle
regioni e degli enti locali, con la legge di approvazione del
bilancio dello Stato sarebbe stato costituito un fondo speciale, da
iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro, "adeguato alle occorrenze delle funzioni trasferite a norma
dalla presente legge". Fondo da ripartirsi, con decreto del Ministro
del tesoro, tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale,
le quali, con legge di bilancio, avrebbero poi assegnato alle province e ai comuni le somme necessarie all'esercizio delle funzioni ad
essi attribuite.
Già alla luce dello stesso dettato legislativo trova perciò
smentita la tesi sostenuta dal remittente nel senso che le
disposizioni censurate avrebbero distolto il fondo dell'art. 10 della
legge n. 698 del 1975 dalla sua destinazione naturale, vale a dire
l'assistenza ai fanciulli nati fuori del matrimonio, dal momento che
è proprio l'art. 10 a ricomprendere nell'assegnazione del fondo
stesso tutte le funzioni attribuite a comuni e province.
4. - Per un più completo quadro della materia, occorre inoltre
considerare che, subito dopo lo scioglimento dell'ONMI e
l'attribuzione delle relative funzioni a regioni, province e comuni,
disposta dalla legge n. 698 del 1975, è intervenuto il d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, che ha assegnato ai comuni, ai sensi dell'art.
118, primo comma, della Costituzione, tutte le funzioni
amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei
servizi di assistenza e beneficenza (art. 25), riservando alle province, nell'ambito dei piani regionali, l'approvazione del programma
di localizzazione dei presidi assistenziali nonché il parere sulle
delimitazioni territoriali per i servizi sociali e sanitari (art.
26).
Tralasciando l'ulteriore svolgimento della legislazione,
nell'ambito del quale si colloca, in epoca più recente, il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, il cui art. 5, così come modificato
dalla legge di conversione 18 marzo 1993, n. 67, restituisce alle
province le funzioni assistenziali già di loro competenza, alla data
di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, va rilevato
che il predetto d.P.R. n. 616 del 1977, in armonia con il disposto
trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, ha
previsto, all'art. 126, la soppressione dei capitoli dello stato di
previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi, in tutto o
in parte, alle funzioni trasferite alle regioni o attribuite agli
enti locali, ivi compresi quelli relativi "a fondi destinati ad
essere ripartiti fra le regioni per le finalità previste dalle leggi
che li hanno istituiti, con esclusione delle quote di tali fondi da
attribuire alle regioni a statuto speciale".
In relazione a questi ultimi fondi, lo stesso decreto (art. 128,
terzo comma) ha stabilito, a partire dal 1978, l'integrazione del
fondo comune per "un importo pari agli stanziamenti per spese
correnti soppressi dal bilancio dello Stato".
Tutto ciò in conformità del disposto dell'art. 21 della legge 10
maggio 1976, n. 335, che aveva già in precedenza previsto che tutte
le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla regione
confluissero, salve talune eccezioni, nel bilancio regionale senza
vincolo a specifiche destinazioni.
Ad eliminare ogni residuo dubbio circa la legittimità della
destinazione impressa dalla Regione al fondo oggetto delle ordinanze
del Tribunale di Venezia, sta la legge 26 aprile 1982, n. 181, che,
nel determinare l'ammontare del fondo comune di cui all'art. 8 della
legge n. 281 del 1970, al termine del regime transitorio previsto
dalla legge n. 356 del 1976, vi ricomprende espressamente anche le
somme spettanti alle regioni ordinarie ai sensi dell'art. 10 della
legge n. 698 del 1975.
5. - È dato perciò concludere che la Regione Veneto, secondo un
criterio seguito anche da altre regioni, che hanno fatto confluire
del pari i fondi per l'esercizio delle funzioni ex ONMI in un fondo
per i servizi socio-assistenziali, si è adeguata all'evoluzione
delle norme statali che hanno delineato il nuovo assetto delle
funzioni regionali e locali, disegnando anche il quadro dei rapporti
finanziario-contabili fra Stato e Regioni, alla stregua di criteri
che, sotto questo aspetto, risultano ribaditi, tra l'altro, in epoca
più recente, dalla legge 14 giugno 1990, n. 158, recante norme di
delega in materia di autonomia impositiva delle regioni ed altre
disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le
Regioni. Questa ha stabilito, all'art. 2, che, in attesa delle
disposizioni di riforma della finanza regionale, i finanziamenti di
parte corrente previsti da leggi statali per interventi rientranti
nelle materie di competenza regionale confluiscano nel fondo comune
di cui all'art. 8 della legge n. 281 del 1970, salvo quanto disposto
per il fondo nazionale trasporti e per il fondo sanitario nazionale.
6. - L'erroneità della premessa dalla quale muovono le ordinanze,
nell'assumere che vi sia stata una sottrazione di mezzi garantiti,
dall'art. 10 della legge n. 698 del 1975, ai figli nati fuori del
matrimonio, ha per conseguenza l'infondatezza delle prospettate
violazioni degli artt. 3 e 119 della Costituzione.
Accertato che la Regione Veneto non ha disatteso alcun vincolo di
destinazione imposto dalla legge statale alle somme di cui trattasi,
è fuor di luogo invocare sia l'art. 3 della Costituzione, avendo la
Regione operato nell'ambito delle competenze ad essa spettanti: il
riconoscimento stesso della competenza legislativa della Regione
comporta l'eventualità, legittima alla stregua del sistema
costituzionale, di una disciplina divergente da regione a regione,
nei limiti dell'art. 117 della Costituzione (v. sentenza n. 447 del
1988); sia l'art. 119 della Costituzione, disposizione che, secondo
la giurisprudenza costituzionale, vale a fondare piuttosto
l'autonomia delle regioni, nell'utilizzo delle risorse loro
assegnate, anziché i vincoli ad esse talora imposti.
7. - A prescindere, poi, dal problema interpretativo dell'art. 10
della legge n. 698 del 1975, occorre rilevare, quanto all'art. 30
della Costituzione, che trattasi di disposizione che, nello stabilire
che la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela
giuridica e sociale, indica una direttiva rivolta al legislatore
ordinario; direttiva che è destinata a trovare attuazione
nell'ambito dei programmi generali di assistenza posti in essere
dalla Regione.
Infine, circa la lamentata violazione dell'art. 81, quarto comma,
della Costituzione, è sufficiente rilevare che le norme denunciate
attengono a profili di organizzazione finanziario-contabile della
Regione, ma non possono di per sé considerarsi vere e proprie leggi
di spesa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 11 della legge regionale del Veneto 31 maggio 1980, n. 76
(Ripartizione dei fondi relativi alle funzioni in materia di
assistenza e beneficenza) e dell'art. 15 della legge regionale del
Veneto 15 dicembre 1982, n. 55 (Norme per l'esercizio delle funzioni
in materia di assistenza sociale), sollevate, in riferimento agli
artt. 3, 30, 81 e 119 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte