Corte costituzionale

Ordinanza n. 277/2002

Altra decisione · depositata il 24/06/2002 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 2630, secondo comma, numero 2, del codice civile

(Violazione degli obblighi incombenti agli amministratori) e

dell'art. 2446, primo comma, dello stesso codice (Riduzione del

capitale per perdite), promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 2001

dal Tribunale di Napoli, iscritta al n. 791 del registro ordinanze

2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª

serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale per il reato

previsto e punito dall'art. 2630, secondo comma, n. 2, del codice

civile (Violazione degli obblighi incombenti agli amministratori), in

relazione all'art. 2446, primo comma, dello stesso codice (Riduzione

del capitale per perdite), il Tribunale di Napoli, con ordinanza del

2 luglio 2001 (pervenuta nella cancelleria della Corte il

10 settembre 2001), ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto dei due citati articoli del codice civile,

"nella parte in cui non prevede un termine certo e preciso oltre il

quale l'omessa convocazione dell'assemblea da parte

dell'amministratore costituisce reato";

che il Tribunale remittente osserva che l'art. 2630, secondo

comma, n. 2, cod. civ. configura come reato degli amministratori

l'omessa convocazione, nei termini prescritti dalla legge,

dell'assemblea dei soci, tra l'altro, nel caso previsto

dall'art. 2446 dello stesso codice, disposizione, quest'ultima, che,

al primo comma, fa carico agli amministratori di convocare "senza

indugio" l'assemblea nell'ipotesi di diminuzione del capitale sociale

di oltre un terzo per perdite;

che, ad avviso del giudice a quo il combinato disposto degli

artt. 2630, secondo comma, numero 2, e 2446, primo comma, cod. civ.

non stabilirebbe un termine certo entro il quale l'attività doverosa

debba essere compiuta, superato il quale operi la sanzione penale, e,

come tale, non definirebbe con puntualità la fattispecie

penalisticamente rilevante: di qui il dubbio del contrasto con il

principio di certezza e determinatezza della legge penale, sancito

dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione per rendere possibile

al cittadino di conoscere con precisione quale sia il comportamento

vietato;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile o comunque non fondata;

che in una successiva memoria, depositata in prossimità

della camera di consiglio, l'Avvocatura - dopo aver premesso che

sull'interpretazione della norma denunciata si è formato un

orientamento secondo cui, una volta che siano consapevoli della

perdita, gli amministratori devono immediatamente convocare

l'assemblea, in tale senso dovendosi leggere la locuzione "senza

indugio" - ricorda che in ogni caso l'art. 11 della legge 3 ottobre

2001, n. 366, recante la delega per la riforma del diritto

societario, a proposito della disciplina degli illeciti penali ed

amministrativi riguardanti le società commerciali, indica (lettera a

numero 15) come criterio direttivo per il caso di omessa convocazione

dell'assemblea la fissazione di uno specifico termine, se la legge o

lo statuto non lo prevedono espressamente.

Considerato che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di

rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 11 aprile

2002, n. 61 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi

riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della

legge 3 ottobre 2001, n. 366), il quale, all'art. 1, nel sostituire

integralmente il titolo XI del libro V del codice civile, ha fra

l'altro disposto, col nuovo art. 2631 cod. civ., la trasformazione in

illecito amministrativo del reato di omessa convocazione di

assemblea, stabilendo che l'illecito si consuma ove la legge o lo

statuto non prevedano espressamente un termine entro il quale

effettuare detta convocazione allorché "siano trascorsi trenta

giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a

conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione

dell'assemblea dei soci";

che pertanto gli atti devono essere restituiti al giudice

remittente per un nuovo esame della rilevanza della questione a

seguito dello jus superveniens.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte