Sentenza n. 278/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1998 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 62r.d. 3123/1923
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62, secondo
comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento
dell'istruzione artistica), promosso con ordinanza emessa il 17
aprile 1997 dal tribunale amministrativo regionale per le Marche sui
ricorsi riuniti proposti da Martelli Giorgio ed altri contro il
Ministero della pubblica istruzione ed altra iscritta al n. 728 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di costituzione di Martelli Giorgio ed altri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1998 il giudice relatore
Fernando Santosuosso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso da tre studenti
dell'accademia di belle arti di Macerata nei confronti del Ministero
della pubblica istruzione, il tribunale amministrativo regionale
delle Marche ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 62, secondo comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n.
3123 (Ordinamento dell'istruzione artistica), in riferimento agli
artt. 3, 33 e 34 della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che la norma impugnata si pone in
conflitto con gli indicati parametri costituzionali nella parte in
cui prevede che allo stesso corso dell'accademia di belle arti non si
possa essere iscritti per più di cinque anni. In punto di rilevanza
il T.A.R. osserva che, nel caso sottoposto al suo giudizio, tale
requisito sussiste perché ai ricorrenti è stata negata l'iscrizione
al quarto anno del corso di scenografia proprio in applicazione della
norma denunciata.
Ora, pur essendo indubbia la particolare natura delle accademie di
belle arti, la cui collocazione è in certo modo intermedia tra gli
istituti di istruzione secondaria superiore e l'università, ad
avviso del rimettente l'art. 62 in questione si rivela come norma
ingiustificatamente severa, soprattutto se letta in armonia con
quelle che regolano l'istruzione secondaria e quella universitaria.
Per la scuola media inferiore e superiore, infatti, le norme vigenti
stabiliscono la possibilità che ciascuna classe venga frequentata
per due volte, e l'ordinamento universitario non pone alcun limite al
cosiddetto "fuori corso", se non in base all'art. 149, secondo comma,
del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, per il quale allo studente che non
sostenga esami per otto anni consecutivi viene comminata la decadenza
dalla qualifica, con obbligo di sostenere ex novo anche gli esami
già superati.
Una simile disparità di trattamento, che al rimettente pare
ingiustificatamente discriminatoria, si porrebbe anche in contrasto
con gli artt. 33 e 34 Cost., risolvendosi in un inadeguato
trattamento scolastico ed in un impedimento a raggiungere i gradi
più elevati degli studi per tutti i capaci ed i meritevoli.
2. - Si sono costituiti nel presente giudizio, con apposita
memoria, i tre ricorrenti Martelli Giorgio, Tavoletti Roberto e
Patacchini Daniela, chiedendo l'accoglimento della prospettata
questione.
Ad avviso delle parti private la rilevanza della questione deve
ritenersi pacifica sulla base delle argomentazioni già evidenziate
dal giudice a quo.
In ordine alla fondatezza, le medesime osservano che è palese la
violazione dell'art. 3 Cost., perché la norma impugnata pone gli
studenti dell'accademia di belle arti in una situazione di
irragionevole diversità rispetto a quelli della scuola media
(inferiore e superiore) e dell'università, per i quali è possibile
ripetere gli anni scolastici e gli esami - in base alle norme
richiamate dal T.A.R. - con limiti assai più elastici. Tale
discriminazione, affatto priva di motivazione, è tanto più grave in
quanto finalizzata, secondo il dettato della legge delega 3 dicembre
1922, n. 1601, al contenimento delle spese per l'istruzione
scolastica, come se le conseguenze di siffatto onere dovessero essere
poste a carico soltanto degli studenti delle accademie di belle arti.
Evidente risulta, infine, la violazione degli artt. 33 e 34 Cost.,
secondo i quali tutti hanno diritto all'istruzione e l'unica
distinzione ammissibile è quella del merito; la norma impugnata,
infatti, penalizza gli studenti che conseguono una votazione elevata
impiegando un tempo più lungo nella preparazione degli esami
rispetto a quelli che, con una votazione più modesta, concludono il
ciclo degli studi nei termini di legge. Considerato in diritto
1. - Il tribunale amministrativo regionale delle Marche dubita
della legittimità costituzionale dell'art. 62, secondo comma, del
regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento dell'istruzione
artistica), nella parte in cui vieta che ad uno stesso corso
dell'accademia di belle arti si possa essere iscritti per più di
cinque anni. Tale disposizione sarebbe in contrasto:
con l'art. 3 della Costituzione, per intrinseca irragionevolezza,
oltre che per l'ingiustificata disparità di trattamento che essa
crea a danno degli studenti dell'accademia di belle arti rispetto
agli studenti della scuola secondaria e dell'università;
con l'art. 33 Cost., perché sarebbe violato l'obbligo di
assicurare un adeguato trattamento scolastico a tutti i cittadini;
con l'art. 34 Cost., perché verrebbe impedito a cittadini capaci e
meritevoli - tali essendo quelli che hanno completato il corso degli
studi in un tempo leggermente superiore rispetto a quello previsto,
ma con una votazione più elevata - di raggiungere i gradi più
elevati degli studi.
2. - Occorre innanzitutto osservare che il giudice a quo rimette
all'esame di questa Corte la norma di cui all'art. 62, secondo comma,
del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, norma che è stata
integralmente recepita, senz'alcuna variazione, dall'art. 207, comma
6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado). Ne consegue
che, ai sensi dell'art. 676 del decreto legislativo ora citato, la
norma effettivamente vigente è quella successiva; tuttavia la totale
identicità dei due testi di legge consente, secondo i canoni già
espressi in altra occasione da questa Corte (v. sentenza n. 84 del
1996), di compiere il richiesto scrutinio di legittimità
costituzionale, il cui esito dovrà considerarsi esteso alla norma
contenuta nel testo unico.
3. - Nel merito la questione non è fondata.
Il tribunale rimettente indirizza il contenuto delle proprie
doglianze essenzialmente sul fatto che la norma impugnata, vietando
l'iscrizione allo stesso corso dell'accademia di belle arti per un
periodo superiore a cinque anni, sarebbe caratterizzata da
un'eccessiva severità nei confronti degli studenti, severità che
assurgerebbe al livello di palese irrazionalità se posta al
confronto con le regole vigenti in materia di istruzione secondaria
ed universitaria. Ed in effetti, considerando che i corsi tenuti da
tale accademia (pittura, scultura, decorazione e scenografia) hanno
la durata di quattro anni, la norma impugnata si risolve in una
drastica limitazione del cosiddetto "fuori corso". Per la scuola
secondaria, invece, la normativa vigente (artt. 182, comma 1, e 192,
comma 4, del decreto legislativo n. 297 del 1994) consente di
ripetere ciascuna classe per due anni, mentre l'art. 149 del regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592, non pone limiti al "fuori corso"
universitario, a meno che lo studente ometta di sostenere esami per
otto anni consecutivi, nel qual caso lo stesso è tenuto a rinnovare
l'iscrizione ed a ripetere le prove già superate.
La giurisprudenza di questa Corte, peraltro, ha in più circostanze
chiarito che il principio di eguaglianza non può ritenersi violato
in presenza di situazioni fra loro non raffrontabili; e nel caso in
esame è evidente che le norme richiamate dal giudice a quo non
costituiscono un valido tertium comparationis.
L'ordinamento dell'istruzione artistica, infatti, si caratterizza
per alcune sue peculiarità che lo rendono intrinsecamente diverso da
ogni altro ordine di istruzione, e perciò non paragonabile con
alcuno di questi. Va innanzitutto sottolineato, al riguardo, che,
nonostante i numerosi progetti di legge (uno dei quali è attualmente
all'esame del Senato della Repubblica) presentati sull'argomento, il
diploma rilasciato dall'accademia di belle arti non ha ancora oggi
pieno valore legale, bensì soltanto valore di titolo accademico
(art. 207, comma 7, del citato decreto n. 297 del 1994); oltre a ciò
agli esami di licenza "non sono ammessi privatisti" (art. 66, quinto
comma, del regio decreto n. 3123 del 1923), il che costituisce una
vistosa eccezione che non trova confronti nell'ordinamento
dell'istruzione secondaria. Se a ciò si aggiunge che anche l'accesso
dei docenti all'insegnamento ed il reclutamento del personale avviene
secondo criteri non rispondenti a quelli usuali, si ha la conferma
dell'autonomia dell'accademia di belle arti rispetto alle altre
scuole; il che valorizza l'opinione, in più occasioni manifestata
anche dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui l'insegnamento
impartito presso tale istituto si colloca in una posizione
intermedia, non paragonabile con la scuola secondaria superiore e
nemmeno con l'istruzione universitaria.
Tale ricostruzione, d'altra parte, si spiega logicamente in
rapporto alla particolarità di una scuola il cui obiettivo è quello
di accertare e valorizzare una vocazione artistica trasmettendo
nozioni e tecniche, oltre che organizzando esercitazioni pratiche;
per cui si richiede l'obbligo di frequenza ed il continuo rapporto
con il docente.
L'affermata diversità dell'accademia di belle arti, da un lato,
non rende validamente instaurabile il confronto con situazioni che
non possono costituire un tertium comparationis, e dall'altro vale ad
escludere anche l'intrinseca irrazionalità della norma. Se, come si
è detto, questo genere di istruzione è preordinato a formare coloro
che hanno particolari attitudini per determinate forme di arte, è
evidente che la presunta severità della norma in esame non è che la
logica conseguenza di un ordinamento finalizzato alla valorizzazione
di uno specifico talento, che è appunto quello artistico. Siffatto
talento, com'è ovvio, solitamente si manifesta in tempi rapidi, del
tutto compatibili con quelli fissati dalla legge per il cosiddetto
"fuori corso".
4. - Non sono fondate neppure le censure relative agli articoli 33
e 34 della Costituzione, peraltro motivate assai esiguamente
nell'ordinanza di rimessione e logicamente connesse con la presunta
violazione del principio di ragionevolezza.
È evidente, infatti, che l'adeguatezza del trattamento scolastico
in nessun caso si può tradurre nella necessaria previsione di un
lungo periodo di "fuori corso", la cui durata il legislatore ha
fissato esercitando la propria discrezionalità e senza ledere, come
s'è detto, il principio di ragionevolezza. Parimenti, il richiamo
alla capacità ed alla meritevolezza è compiuto dal giudice a quo in
maniera non corretta; anche prescindendo dalla considerazione per cui
il T.A.R. prospetta nel caso specifico un inconveniente di fatto,
come tale non suscettibile di rilevanza in sede di legittimità
costituzionale, va pure detto che il concetto di studente capace e
meritevole si ricollega necessariamente anche con l'idoneità del
medesimo a concludere il ciclo degli studi nei tempi fissati dalle
norme.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 62, secondo comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n.
3123 (Ordinamento dell'istruzione artistica), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione, dal tribunale
amministrativo regionale delle Marche con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte