Sentenza n. 28/1964
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/04/1964 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della
Regione Trentino-Alto Adige 16 agosto 1963, n. 22, riguardante la
denominazione della frazione di Ferrara-Schmieden del Comune di Sesto,
in Provincia di Bolzano, promosso con ricorso del Presidente della
Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 15 ottobre 1963,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 21
successivo ed iscritto al n. 57 del Registro ricorsi 1963.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della
Regione Trentino-Alto Adige;
udita nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1964 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
uditi l'avv. Karl Tinzl, per la Provincia di Bolzano, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per la Regione
Trentino-Alto Adige.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 21 ottobre
1963 il Presidente pro-tempore della Giunta provinciale di Bolzano, con
la rappresentanza dell'avv. Karl Tinzl, ha impugnato, ai sensi
dell'art. 82 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, la legge
emanata dalla Regione stessa il 16 agosto 1963 col n. 22, e pubblicata
il 20 dello stesso mese, con cui venne stabilito che la frazione posta
a sud del Comune di Sesto, nella Provincia di Bolzano, venga denominata
con il nome di "Ferrara" nel testo italiano, e di "Schmieden" nel testo
tedesco, nella considerazione che essa viene a violare l'art. 11, n. 3,
dello Statuto medesimo il quale assegna alla competenza della Provincia
la materia della toponomastica. A sostegno del ricorso si fa osservare
come la ratio dell'attribuzione alla Provincia di Bolzano di
determinate competenze in grado primario fu quella di salvaguardare le
caratteristiche etniche, linguistiche, culturali e storiche nella
Provincia stessa, e che la denominazione delle località abitate si
presenta in particolar modo suscettibile di soddisfare tale esigenza,
come risulta comprovato anche dal fatto che il tentativo operato dal
regime fascista di alterare le caratteristiche storiche della zona
venne indirizzato, prima ancora che all'ordinamento dei Comuni, al
mutamento del nome delle località dei territori annessi, mediante
l'adozione di misure cui espressamente venne dato carattere
toponomastico. Non varrebbe invocare in contrario l'art. 7 dello
Statuto, che attribuisce alla Regione la competenza alla modifica della
denominazione dei Comuni, perché anzitutto osta a ciò la regola
dell'art. 12 delle disposizioni preliminari secondo cui la legge non
può interpretarsi contro il chiaro senso delle parole adoperate: senso
che risulta tanto più evidente pel fatto che lo Statuto ha distinto la
competenza provinciale per la toponomastica, avente carattere primario,
da quella regionale secondaria relativa all'ordinamento dei Comuni.
Inoltre non vi potrebbe essere luogo ad interpretazione analogica dello
stesso art. 7 perché le frazioni sono mere entità di fatto (come
affermato dalla sentenza n. 61 del 1958 di questa Corte), in nessun
modo assimilabili agli enti giuridici costituiti dai Comuni, e d'altra
parte il potere della Regione di provvedere alle denominazioni di
questi ultimi ha carattere di eccezione rispetto alla regola che
attribuisce alle Provincie la titolarità del compito dell'attribuzione
dei nomi a qualsiasi diversa specie di località. Si aggiunge che
un'analogia non può farsi valere neanche con riferimento alla potestà
regionale di disporre modifiche delle circoscrizioni dei Comuni, dato
che questa è produttiva di notevoli mutamenti nella situazione
giuridica preesistente, che invece fanno del tutto difetto nei
provvedimenti relativi alle denominazioni. Conclude chiedendo che venga
dichiarata la illegittimità costituzionale della norma impugnata.
È intervenuta in giudizio la Regione Trentino-Alto Adige,
assistita dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo, con atto del
25 ottobre 1963, che proprio il carattere rivestito dalle frazioni
quale è stato messo in rilievo dalla ricorrente, di mere entità di
fatto, spiega come di queste non si sia fatta menzione nello Statuto,
che si è riferito solo ad enti giuridici ben definiti, quali sono i
Comuni. Da questa mancata menzione non possono però argomentarsi le
conseguenze prospettate dalla ricorrente, poiché, secondo il vigente
ordinamento giuridico (i cui principi limitano, a tenore degli artt. 4
e 11 dello Statuto, la competenza normativa regionale) i poteri
relativi alla determinazione delle circoscrizioni ed alla loro
denominazione sono parti di un unico istituto, come risulta anche
dall'art. 266 del T.U. della legge comunale e provinciale del 1934, e
pertanto devono rimanere soggetti alla disciplina di una stessa
autorità, in quanto collegati da un rapporto di principale ad
accessorio. Sarebbe illogico che mentre la Regione può mutare
l'assetto territoriale dei Comuni, in base al n. 3 del citato art. 4
che le consente di legiferare in materia di mutamento delle
circoscrizioni comunali, venga poi privata del potere di attribuire il
nome che meglio appaia adeguarsi agli avvenuti mutamenti, i quali
possono incidere anche sulla configurazione delle frazioni (tanto più
che in genere l'esigenza del mutamento delle denominazioni si manifesta
in occasione di variazioni dell'ambito territoriale). Una conferma di
tale criterio interpretativo può desumersi altresì dalla legge
regionale n. 16 del 1950, relativa al referendum, che ha accomunato la
modificazione e la denominazione delle circoscrizioni territoriali.
Nulla potrebbe argomentarsi in contrario dal fatto che il citato T.U.
del 1934 disciplina in modo distinto le variazioni delle circoscrizioni
e le denominazioni di queste, perché ciò è la conseguenza del fatto
che per le statuizioni relative si richiedono forme diverse, e cioè la
legge per le une e l'atto amministrativo per le altre. Aggiunge poi la
difesa della Regione che la designazione delle materie assunta a base
della attribuzione delle competenze regionali, è stata effettuata con
riferimento al significato loro attribuito nel linguaggio legislativo e
dottrinale. Ora la toponomastica, secondo le leggi che l'assumono a
loro oggetto (e precisamente il D.L. n. 1158 e la legge n. 1188 del
1927) comprende la denominazione delle strade, piazze, monumenti, non
già quella di località territoriali, delle quali si occupa
esclusivamente la legge comunale e provinciale. Deve quindi ritenersi
che il costituente, nel disciplinare la materia in esame, si sia
attenuto alla precedente elaborazione legislativa. Conclude chiedendo
che la questione sollevata col ricorso venga dichiarata infondata.
Con memoria depositata il 9 gennaio 1964 la difesa della ricorrente
ha confutato le argomentazioni svolte dall'Avvocatura, contestando che
modifica e denominazione siano parti di uno stesso istituto, come è
comprovato anche dalle disposizioni del T.U. della legge comunale e
provinciale richiamate dallo stesso resistente. Secondo l'art. 7 dello
Statuto circoscrizioni e denominazioni si riferiscono sempre e solo ai
Comuni, intesi nella loro unità e totalità, non già alle singole
loro parti. Se si facesse rientrare nella competenza delle Regioni la
determinazione dei nomi di tutte le località comprese nei Comuni
nessuno spazio rimarrebbe agli interventi delle Provincie. Contesta poi
la difesa della ricorrente che le norme delle leggi statali sulle
denominazioni assurgano a principi dell'ordinamento, e che in ogni caso
la norma invocata dall'art. 266 è venuta a cadere con l'introduzione
del decentramento regionale. Tanto meno poi potrebbero addursi, a
sostegno della tesi dell'Avvocatura, le leggi sulla toponomastica cui
questa si richiama, poiché esse regolano parti singole di una materia
più vasta, quale risulta dal significato della parola "toponomastica",
ed è questa che, intesa nel senso più comprensivo, è stata assegnata
alle Provincie. A riprova della tesi sostenuta richiama l'art. 86 dello
Statuto, secondo cui nella Provincia di Bolzano le amministrazioni
pubbliche devono usare nei riguardi di cittadini di lingua tedesca
anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia
accertata l'esistenza ed approvata la dizione. Invoca pure le norme
dello Statuto della Valle d'Aosta, in cui la competenza in materia di
toponomastica è usata nel senso comprensivo dei nomi di tutte le
località. Richiama infine l'accordo di Parigi del 1946 in cui si
concede l'uso delle due lingue anche per quanto attiene alla
nomenclatura topografica bilingue, ed insiste nelle conclusioni già
prese.
Anche l'Avvocatura ha prodotto in termini una memoria nella quale
ribadisce l'esigenza che la questione venga affrontata e risolta sulla
base di una interpretazione sistematica, e richiama le deduzioni che da
tale interpretazione sono da trarre, facendo presente la illogicità di
privare la Regione, che pure può modificare il territorio sia dei
Comuni che delle frazioni, del potere di conferire i nomi a queste
ultime.
Nella discussione orale le parti hanno confermato le conclusioni
prese. Considerato in diritto :
I motivi addotti dall'Avvocatura dello Stato a dimostrazione
dell'infondatezza del ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano sono
sostanzialmente due, ma nessuno di essi è da ritenere fondato. Con il
primo si sostiene che la determinazione dell'ambito delle materie
assegnate alla competenza normativa delle Provincie debba venire
effettuata in base al significato che alle materie stesse era stato
conferito dalle leggi dello Stato, in vigore al momento dell'attuazione
degli Statuti regionali, le quali le disciplinavano. E poiché quelle
fra tali leggi aventi a loro oggetto la toponomastica usavano questo
termine solo nel senso dell'attribuzione dei nomi a piazze, vie, o
altri luoghi, sempre diversi da località di carattere territoriale,
sarebbe da ritenere che la competenza passata alle Provincie non possa
assumere un'estensione maggiore di quella esercitata in passato dallo
Stato. A parte ogni considerazione in ordine alla possibilità di
attribuire al criterio interpretativo proposto dall'Avvocatura la
portata generale che gli si vuole attribuire, sta di fatto che non
sussiste nella specie la assenta univocità dell'uso del termine
"toponomastica", poiché esistono leggi statali (come, per esempio, il
R.D. 29 marzo 1923, n. 800, che detta criteri di massima per la scelta
dei "toponimi" di località abitate dei territori annessi), le quali
adoperano il predetto termine nel suo senso più generale, in
conformità alla etimologia, di denominazione di qualsiasi specie di
luogo.
Neppure fondato appare il secondo motivo, con cui si afferma
l'esistenza di un principio generale dell'ordinamento giuridico dello
Stato che condurrebbe ad attribuire il potere di disporre in ordine
alla denominazione delle frazioni sempre e necessariamente allo stesso
organo cui compete quello dell'attribuzione del nome ai Comuni.
Principio che pertanto dovrebbe valere quale limite della legislazione
regionale e provinciale primaria, ai sensi degli artt. 4 e 11 dello
Statuto T.-A. A. Infatti se si tiene presente che i principi
dell'ordinamento i quali circoscrivono l'ambito della competenza
esclusiva (in cui rientra la normazione in materia di toponomastica)
non sono quelli che risultano in via di astrazione da leggi, o da
particolari gruppi di leggi dello Stato (valevoli invece solo a
limitare la potestà normativa secondaria), si rende chiaro come non
sia possibile comprendere fra gli stessi la prescrizione invocata
dall'Avvocatura o desunta dall'art. 266 della legge comunale e
provinciale (anche se successivamente essa è stata adottata da leggi
della Regione siciliana).
È bensì vero che la rilevata identità del trattamento giuridico
disposta dall'art. 266 per provvedere alla denominazione tanto dei
Comuni quanto delle frazioni trova un suo fondamento razionale nella
stessa natura di queste ultime, che non può ricondursi a quella di una
mera entità di fatto, data la capacità che le frazioni stesse
posseggono di assumere in proprio la soggettività di rapporti
giuridici, in corrispondenza alla titolarità loro spettante degli
interessi autonomi del gruppo di popolazione stanziato nella parte del
territorio comunale ad esse assegnato:
soggettività da cui discende anche il riconoscimento a favore
della frazione di un vero e proprio "diritto al nome", e che dà
appunto ragione della rilevata adozione, da parte della norma statale
richiamata, di un procedimento identico a quello richiesto per la
denominazione dei Comuni.
Tuttavia, pur tenendo presente il precedente rilievo, e pur non
contestando la disarmonia che consegue dal differenziare il trattamento
giuridico dei nomi dei Comuni da quello delle frazioni, data la
possibilità per queste ultime di trasformarsi in Comuni autonomi, il
ricorso della Provincia deve ritenersi degno di accoglimento.
Ciò però non sulla base dell'art. 86 dello Statuto, dato che (a
parte il rilievo che questo prevede una competenza solo eventuale del
legislatore provinciale, la quale, quando si esercita, esaurisce i suoi
effetti nei rapporti amministrativi esclusivamente con i cittadini di
lingua tedesca, e non influenza quindi per nulla il problema in esame,
relativo al potere di attribuire denominazioni aventi efficacia nei
confronti della generalità) il riferimento generico alla
"toponomastica" ivi contenuto non può chiarire la portata dello stesso
termine, adoperato in modo ugualmente generico dall'art. 11, n. 3.
Il problema trova invece la sua soluzione nella correlazione che è
da porre fra l'art. 7 e l'art. 11, n. 3, dello Statuto. Correlazione
che non viene tenuta presente dall'Avvocatura quando osserva che l'art.
7 riproduce testualmente la norma di carattere generale dell'ultimo
comma dell'art. 133 della Costituzione. Infatti, mentre da
quest'ultima disposizione si può fondatamente desumere che la
competenza regionale che ne è oggetto si estende necessariamente alla
denominazione delle frazioni, viceversa dal coordinato disposto delle
due norme statutarie prima richiamate si evince che la determinazione
dei toponimi relativi alle frazioni deve rimanere preclusa alla Regione
Trentino- Alto Adige perché assorbita nella potestà generale di
disciplina affidata alle Provincie, la quale, pel fatto di non
incontrare, secondo si è detto, nessuno dei limiti previsti dagli
artt. 4 e 11 in ordine alle competenze esclusive cui questi si
riferiscono, non può non estendersi ad ogni specie di nomi di
località, con la sola esclusione di quelli dei Comuni;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge 16 agosto
1963, n. 22, della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione all'art.
11, n. 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI
-ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI
-GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI
-COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte