Sentenza n. 28/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/02/1984 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 73r.d.l. 1827/1935
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73, primo
comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (sul perfezionamento e
coordinamento legislativo della Previdenza Sociale), promosso con
ordinanza emessa il 27 gennaio 1976 dal tribunale di Reggio Emilia nel
procedimento civile tra Piazzi Donato e l'INPS, iscritta al n. 446 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 218 del 1976.
Visti gli atti di costituzione di Piazzi Donato e dell'INPS e
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella pubblica udienza del 7 giugno 1983 il Giudice relatore
Avv. Oronzo Reale;
uditi l'avv. Giacomo Giordano per l'INPS e l'avvocato dello Stato
Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Donato Piazzi, dipendente dell'impresa edile Sanauro, aveva
ottenuto l'integrazione salariale a carico della Cassa integrazione
guadagni dall'11 novembre 1972 al 10 marzo 1973.
Il 26 marzo 1973 il Piazzi aveva ripreso il lavoro presso la stessa
impresa ed aveva chiesto all'INPS la corresponsione dell'indennità di
disoccupazione dal 10 al 26 marzo. L'INPS aveva accolto tale domanda a
partire dal 18 marzo, in relazione alla norma dell'art. 73 del R.D.L.
4 ottobre 1935, n. 1827, il quale stabilisce che la detta indennità
venga corrisposta "a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello
della cessazione dal lavoro".
Essendo stata rigettata dal pretore di Reggio Emilia la domanda del
Piazzi che l'indennità gli venisse corrisposta per l'intero periodo di
disoccupazione, il tribunale di Reggio Emilia in sede di appello ha
sollevato con ordinanza 27 gennaio 1976 (n. 446 del reg. ord. 1976)
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 73 del
citato decreto n. 1827 del 1935, cioè della norma in virtù della
quale l'indennità di disoccupazione gli era stata riconosciuta solo a
decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal
lavoro.
Il tribunale infatti ritiene che tale norma contrasti con l'art. 38
della Costituzione "in quanto priva il lavoratore, disoccupato
involontario, dal giorno successivo a quello della cessazione dal
lavoro, in via assoluta, di qualsiasi erogazione previdenziale, là
dove esigenze di vita esigono, inderogabilmente, puntuale
soddisfacimento".
Si costituivano tanto il Piazzi che l'INPS e spiegava intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura
generale dello Stato.
La difesa del Piazzi aderiva sostanzialmente alle tesi del
tribunale, osservando che il periodo di carenza previsto dal denunciato
art. 73 non svolgerebbe " una ragionevole ed apprezzabile funzione
propria della forma previdenziale in relazione alle sue finalità, né
che possa ritenersi giustificata da motivi di ordine tecnico. Non va
confuso infatti il problema di eventuali esigenze di accertamento sulla
effettiva sussistenza dello stato di disoccupazione e sul suo carattere
volontario che sono indipendenti dal diritto all'indennizzo
solennemente sancito dall'art. 38 della Costituzione".
Un secondo aspetto di illegittimità sarebbe da ricomprendersi nel
primo e riguarderebbe "il diritto alla indennità stessa in tutti i
casi in cui il lavoro non venga prestato e manchi la retribuzione".
Con memoria presentata per l'udienza il Piazzi ha ribadito le
argomentazioni portate a sostegno della fondatezza della questione.
Più articolata è la difesa dell'INPS; a suo avviso è erronea la
parificazione della situazione del dipendente licenziato a quella del
dipendente sospeso dal lavoro per riconosciute difficoltà della
azienda ed in attesa di ripresa della attività lavorativa.
La sospensione non incide sui diritti del lavoratore relativi alla
durata ed alla continuità del rapporto, che deve ritenersi sussistente
ed effettivo nel periodo di sospensione, sino al formale licenziamento
che deve essere motivato.
In tal senso si è pronunciata la Cassazione, statuendo che in
ipotesi di sospensione di lavoro oltre i quindici giorni è il
lavoratore che ha diritto a rescindere il contratto; e in tal senso è
il contratto collettivo dell'industria edile che prevede che nelle
brevi interruzioni del lavoro l'imprenditore sia tenuto alla
retribuzione.
D'altro canto il licenziamento non risultava dagli atti, né poteva
essere ritenuto pacifico in ragione del fatto che l'INPS aveva concesso
la indennità di disoccupazione. L'esistenza del licenziamento avrebbe
dovuto essere controllata dal giudice ai fini della rilevanza.
In mancanza di ciò le questioni dovrebbero giudicarsi
inammissibili.
Nel merito, la questione sarebbe infondata: ragionevolmente,
infatti, il legislatore ha presunto che nella prima settimana di
disoccupazione non sussista lo stato di bisogno che costituisce il
presupposto dell'intervento statale. Solo ove lo stato di
disoccupazione perduri, da esso si presume discendere lo stato di
bisogno, peraltro non in maniera assoluta, atteso che l'art. 77, comma
secondo, del R.D.L. n. 1827 del 1935 prevede lo scorrimento del
sussidio in relazione al momento della presentazione della domanda,
cosa questa che lascerebbe ritenere come il legislatore abbia
interpretato il ritardo nella richiesta come carenza dello stato di
bisogno. D'altra parte, la norma (art. 129, quinto comma, del R.D.L. n.
1827 del 1935), secondo cui cessa il diritto alla prestazione ove la
domanda non sia presentata entro il sessantesimo giorno dall'inizio
dello stato di disoccupazione confermerebbe che uno stato di bisogno
non possa automaticamente presumersi da quello di disoccupazione.
Si evidenzia altresì l'elevatezza del costo dell'intervento
pubblico e l'inadeguatezza dell'onere economico che la collettività
dovrebbe sopportare qualora si provvedesse alle complesse procedure
previste dalla legge anche per periodi di disoccupazione brevissimi;
tale onere appare del tutto inadeguato rispetto a quella che sarebbe
l'incidenza del sussidio "nell'economia del disoccupato". La
disposizione impugnata corrisponderebbe pertanto a criteri di utilità
ed economicità, e perciò di razionalità.
La difesa dell'INPS conclude chiedendo che la Corte decida secondo
giustizia.
L'Avvocatura dello Stato osserva come la norma de qua non
contraddica al precetto costituzionale di cui all'art. 38 della
Costituzione in quanto "tratta in egual modo tutti i disoccupati
involontari" ed attua una regolamentazione che non eccede i limiti
della ragionevolezza. Il periodo di mancata corresponsione
dell'indennità di disoccupazione è infatti particolarmente breve,
conforme del resto a quel minimo di durata che lo stesso concetto di
disoccupazione comporta.
D'altra parte, il primo ed il secondo comma dell'art. 38 Cost.
sono, ad avviso dell'Avvocatura, coordinati tra loro: si assume infatti
che la giurisprudenza della Corte ha avuto occasioni per affermare che
il secondo comma del citato art. 38 della Costituzione pone un
principio generale riguardante tutte le situazioni bisognevoli di
prestazioni previdenziali e non esclude che la legge disciplini
variamente gli ordinamenti che meglio si adeguano in concreto alle
particolarità delle singole situazioni, predisponendo i mezzi
finanziari all'uopo necessari.
Si conclude pertanto per la manifesta infondatezza della questione
sollevata. Considerato in diritto :
1. - La questione che il tribunale di Reggio Emilia sottopone alla
Corte consiste nello stabilire se l'art. 73 del R.D.L. 4 ottobre 1935,
n. 1827, per cui " l'indennità di disoccupazione è corrisposta a
decorrere dall'ottavo (anziché dal primo) giorno successivo a quello
della cessazione dal lavoro", sia in contrasto con l'art. 38 della
Costituzione là dove esso proclama il diritto dei lavoratori "che
siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita
in caso di... disoccupazione involontaria".
2. - L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, parte nel
giudizio, eccepisce la irrilevanza di tale questione in quanto nella
specie non si era verificato, in senso tecnico, il licenziamento del
lavoratore, cioè c'era stata solo sospensione, non "risoluzione del
rapporto di lavoro da parte dell'impresa (che) dev'essere formale,
oltreché motivata"; e cita in proposito la legge 15 giugno (rectius:
luglio) 1966, n. 604. Ma l'eccezione è resistita dalla constatazione
che tanto l'avvenuto licenziamento non era in discussione, fra il
lavoratore e l'INPS, che quest'ultimo aveva regolarmente corrisposto
l'indennità di licenziamento a partire dall'ottavo giorno del
medesimo.
La questione può dunque essere affrontata nel merito.
3. - Fin dalla sentenza n. 22 del 1967, la Corte ha affermato che
l'art. 38 della Costituzione "pone un principio generale, riguardante
tutte le situazioni bisognevoli di prestazioni previdenziali, e
pertanto non esclude che la legge disciplini variamente gli ordinamenti
che meglio si adeguino in concreto alle particolarità delle singole
situazioni, predisponendo i mezzi finanziari all'uopo necessari"; e
ciò ha ribadito, fra le altre, testualmente nella sentenza n. 23 del
1973, e nella sentenza n. 160 del 1974, pur escludendo che "l'art. 38
contenga solo un principio di natura politica che esaurirebbe i suoi
effetti e la sua portata nell'affermazione del dovere dello Stato a
provvedere all'assistenza sociale".
Alla luce di questa valutazione della portata dell'art. 38,
secondo comma, della Costituzione, valutazione la quale, al contrario
di quanto rileva l'Avvocatura dello Stato, non può essere influenzata
dal richiamo al comma primo, come previsione del mantenimento e
dell'assistenza per ogni cittadino sfornito di mezzi, quale mezzo
sussidiario di garanzia contro la disoccupazione, la Corte ritiene che
non possa essere esclusa una certa discrezionalità del legislatore
nella scelta dei modi, dei tempi, degli strumenti di applicazione del
precetto costituzionale, discrezionalità che, naturalmente, non può
giungere fino allo svuotamento e alla elusione in concreto del detto
precetto.
Ma a tanto non può ritenersi che pervenga la denunciata
disposizione dell'art. 73 del R.D.L. n. 1827 del 1935, stabilendo che
la corresponsione della indennità ha inizio a decorrere dall'ottavo
giorno di disoccupazione.
Nell'assenza di lavori parlamentari (trattandosi di un decreto
legge del 1935) e nel silenzio, per quanto risulta, dei commentatori
sul motivo di tale limitazione temporale, è lecito presumere - come la
difesa INPS deduce - che essa trovi la sua spiegazione da una parte
nella difficoltà e nel costo per l'Istituto, e quindi per la
collettività, (sproporzionato rispetto al vantaggio del lavoratore)
dell'immediato accertamento del diritto all'indennità in ogni caso di
disoccupazione anche di minima durata, dall'altro nella considerazione
della presumibile non immediatezza del bisogno per il lavoratore,
mentre diminuzione complessiva della indennità non si verifica,
essendo sempre eguale la durata della corresponsione sia che essa
cominci il primo o l'ottavo giorno del licenziamento.
D'altra parte, l'attribuzione di un significato assoluto e, per
così dire, totalizzante al precetto dell'art. 38, secondo comma, della
Costituzione, secondo l'opinione del giudice a quo, il quale scrive
nell'ordinanza di rimessione che le "esigenze di vita esigono,
inderogabilmente, puntuale soddisfacimento", travolgerebbe non solo il
termine di decorrenza dell'indennità, ma la durata della sua
corresponsione, la sua entità, il suo rapporto col numero dei
contributi settimanali versati: tutti limiti che sono nella legge
impugnata e in quelle successive che regolano le indennità di
disoccupazione e riferibili alla necessaria discrezionalità del
legislatore nell'attuazione del precetto costituzionale.
Non può, infine, trascurarsi la considerazione che il legislatore
è venuto progressivamente perfezionando gli strumenti di intervento a
favore dei lavoratori disoccupati sia con la moltiplicazione delle
garanzie contro i licenziamenti individuali, sia con la creazione e il
successivo ampliamento delle attribuzioni della Cassa integrazione
guadagni, sia con altri provvedimenti a favore della riconversione e
ristrutturazione industriale mediatamente diretti a fronteggiare il
fenomeno della disoccupazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 73, primo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827,
sollevata, con riferimento all'art. 38 della Costituzione, dal
tribunale di Reggio Emilia con ordinanza 27 gennaio 1976 (n. 446 del
reg. ord. 1976.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte