Corte costituzionale

Ordinanza n. 28/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/02/2001 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo

comma, lettera a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni

sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza

emessa il 29 novembre 1999 dal tribunale di Torre Annunziata, sezione

distaccata di Torre del Greco, in funzione di giudice

dell'esecuzione, nel procedimento civile vertente tra Alfonso De

Prisco e il servizio riscossione tributi della provincia di Napoli ed

altro, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 - 1ª serie speciale -

dell'anno 2000.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza del 14 dicembre 1999 pervenuta alla

Corte il 17 febbraio 2000, il tribunale di Torre Annunziata, sezione

distaccata di Torre del Greco, in funzione di giudice

dell'esecuzione, nel corso di un giudizio di opposizione di terzo

avverso un'esecuzione esattoriale, ha sollevato - in riferimento agli

artt. 3, 24 e 42 della Costituzione - la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera a) del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito), nella parte in cui non consente al terzo,

estraneo al nucleo familiare del debitore iscritto a ruolo, che

assuma di essere legittimo proprietario dei beni pignorati, avendoli

acquistati nel corso di una precedente esecuzione esattoriale operata

in danno dello stesso debitore, di proporre opposizione

all'esecuzione ex art. 619 del codice di procedura civile;

che nella specie - secondo quanto emerge dall'ordinanza di

rimessione - essendo risultato che i beni sottoposti a pignoramento

in data 5 luglio 1999 erano stati acquistati a seguito di incanto

nell'ambito di una precedente esecuzione per debito d'imposta a

carico dello stesso debitore, il creditore opposto, costituendosi in

giudizio, ha eccepito l'improponibilità dell'opposizione ai sensi

della citata lettera a) del secondo comma dell'art. 52 del d.P.R.

n. 602 del 1973;

che, in punto di non manifesta infondatezza della questione,

il rimettente ritiene che "il criterio di ragionevolezza delle scelte

legislative" e quindi l'art. 3 della Costituzione, sarebbe violato da

una norma che pone, a carico del terzo estraneo al nucleo familiare

del debitore iscritto a ruolo, "l'impossibilità di difendere il

titolo di acquisto della proprietà nel caso in cui i beni pignorati

hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico

del medesimo debitore", mentre tale impedimento non sussiste nel caso

dell'opposizione "proposta dai familiari o addirittura dagli affini

fino al terzo grado nonché dai coobbligati" ai sensi della lettera

b) del secondo comma dello stesso art. 52;

che, inoltre, sarebbero violati gli artt. 24 e 42 della

Costituzione, rispettivamente perché il terzo non potrebbe far

valere in giudizio il suo diritto e perché il diritto di proprietà

non sarebbe tutelato;

che, sulla base di tali argomentazioni, il rimettente ritiene

la questione rilevante, in quanto pregiudiziale ai fini della

soluzione della controversia;

che il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto

in giudizio tramite l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che

la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Considerato che l'ordinanza di rimessione dà atto che il

pignoramento, con cui ha avuto inizio l'esecuzione esattoriale

avverso la quale è stato introdotto il giudizio di opposizione di

terzo, è avvenuto il 5 luglio 1999, quando erano già vigenti le

modifiche apportate al d.P.R. n. 602 del 1973 dal decreto legislativo

26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione

mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998,

n. 337), le quali - ai sensi dell'art. 39 di tale d.lgs. - sono

entrate in vigore il 1° luglio 1999;

che, mentre in base all'art. 36, comma 9, di tale decreto, le

procedure esecutive in corso alla suddetta data sono regolate dalle

norme anteriormente vigenti, quelle instaurate invece successivamente

a tale data - in applicazione del normale principio tempus regit

actum - sono assoggettate alle nuove disposizioni, anche per quanto

concerne gli incidenti di cognizione che nell'ambito delle procedure

esecutive esattoriali si concretano nelle varie tipologie di

opposizione all'esecuzione;

che, dunque, il giudizio a quo (come, del resto, la stessa

procedura esecutiva iniziata con il pignoramento del 5 luglio 1999)

deve intendersi regolato dalle nuove disposizioni, ed in particolare

dall'art. 58 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo modificato

dall'art. 16 del decreto legislativo n. 46 del 1999, che (sostituendo

il Titolo II del d.P.R. n. 602) ha trasferito nel nuovo art. 58 la

disciplina dell'opposizione di terzo, prima dettata dall'art. 52;

che il rimettente ha invece erroneamente sollevato la

questione di costituzionalità riguardo all'art. 52 nel testo

anteriore alle modificazioni apportate dal d.lgs. n. 46 del 1999 e,

quindi, con riferimento ad una norma, la quale - ancorché ultrattiva

per le procedure esecutive pendenti, nonostante la sua sostituzione

con un testo avente altro oggetto - non è comunque applicabile al

giudizio a quo;

che, d'altro canto, il nuovo art. 58 - proprio con

riferimento alla situazione assunta dal rimettente come tertium

comparationis - ha struttura e contenuto diversi da quelli del

vecchio art. 52, secondo comma, lettera b) al quale erroneamente si

riferisce l'ordinanza di rimessione;

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera a)

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione

delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3,

24 e 42 della Costituzione, dal tribunale di Torre Annunziata,

sezione distaccata di Torre del Greco, in funzione di giudice

dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2001.

Presidente: Santosuosso

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte