Sentenza n. 280/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 170Codice penale
- art. 53legge 689/1981
- art. 54legge 689/1981
- art. 77legge 689/1981
- art. 79legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice
penale militare di pace e degli artt. 53, 54, 77 e 79 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 maggio 1986 dal Tribunale militare di
Padova nel procedimento penale a carico di Tabanelli David, iscritta
al n. 636 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 53, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 18 giugno 1986 dal Tribunale Militare di
Padova nei procedimenti penali riuniti a carico di Giustacchini Carlo
ed altro, iscritta al n. 664 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56, 1ª serie speciale,
dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1987 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
Udito l'Avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con due ordinanze di contenuto sostanzialmente identico emesse
rispettivamente il 7 maggio 1986 e il 18 giugno 1986, il Tribunale
militare di Padova ha denunciato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13
e 52 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 170 del codice
penale militare di pace, in relazione agli artt. 168 e 169 dello
stesso codice, che commina una pena detentiva per il reato di
danneggiamento colposo di edifici militari e per il danneggiamento
colposo di cose mobili militari, anche se di lieve entità.
Il giudice a quo ha anche denunciato, in riferimento agli artt. 3
e 27 della Costituzione, con la prima ordinanza gli artt. 53, 54, 77
e 79 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e con la seconda ordinanza
gli artt. 53, 54 della stessa legge n. 689 del 1981, nella parte in
cui escludono che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi
siano applicabili anche nei confronti dei militari maggiorenni che
commettano reati militari compresi nell'astratta competenza del
pretore.
Con riguardo alla prima questione, le ordinanze rilevano che gli
artt. 2 e 13 della Costituzione sarebbero violati perché con la
norma censurata viene limitata la libertà personale "per punire
fatti colposi che compromettono, anche nel modo più lieve, la
perfetta funzionalità economica di un qualsiasi oggetto appartenente
all'amministrazione militare e perciò destinato al servizio
militare".
Sarebbe altresì violato l'art. 52, terzo comma, della
Costituzione, ove è affermato che l'ordinamento delle Forze armate
deve uniformarsi ai princi'pi - base della Repubblica.
Sussisterebbe, infine, violazione del princi'pio di eguaglianza,
per il fatto che nell'ordinamento penale comune sono previste come
reato ipotesi di danneggiamento colposo solo se abbiano ad oggetto
materiale cose di particolare interesse (v. art. 773 del codice
penale ed art. unico delle legge 20 marzo 1968, n. 304, fattispecie,
quest'ultima trasformata, peraltro, in illecito amministrativo).
Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 53, 1ª serie speciale, e n.
56, 1ª serie speciale, dell'anno 1987.
In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, la quale ha chiesto che le due questioni siano dichiarate non
fondate.
Quanto alla questione concernente la legittimità dell'art. 170
del codice penale militare, premesso che (v. sentenze n. 16 del 1973
e n. 31 del 1982) "l'interesse costituzionale di assicurare il
regolare svolgimento del servizio militare e di tutelare
l'ordinamento giudiziario militare in funzione della previsione di
cui all'art. 52 della Costituzione, consente al legislatore non
soltanto di introdurre limitazioni ma anche di sanzionare penalmente
i fatti colposi ex art. 170 C.p.m.p.", l'Avvocatura deduce, da un
lato, che, in via generale, stando alla giurisprudenza costituzionale
(v. sentenza n. 126 del 1983), stabilire se e come una condotta debba
essere sanzionata costituisce il risultato di una scelta legislativa
sindacabile dalla Corte nell'esclusiva ipotesi di palese
irrazionalità (una irrazionalità non configurabile nella previsione
della norma censurata, la quale tende non soltanto a tutelare in modo
particolarmente rigoroso il patrimonio dell'amministrazione militare
nei confronti dei danneggiamenti colposi, ma anche ad assicurare la
migliore efficienza delle Forze armate e ad evitare comportamenti
colposi che incidano sulla disciplina militare e possano menomare il
prestigio e la dignità delle Forze armate stesse), e, dall'altro,
che l'affermazione contenuta nelle ordinanze di rimessione, secondo
cui non può essere consentito al legislatore sanzionare con una pena
detentiva comportamenti lesivi di interessi di trascurabile
importanza, non tiene conto che tale valutazione spetta
esclusivamente al legislatore e che essa deve riguardare la norma
nella sua previsione generale ed astratta e non anche il singolo caso
in cui il danno patrimoniale sia di particolare tenuità, con
conseguente applicabilità della specifica attenuante.
Quanto alla questione concernente gli artt. 53, 54, 77 e 79 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, l'Avvocatura sostiene che, "attese le
palesi e rilevanti diversità delle situazioni messe a confronto e
per evidenti incompatibilità tra sanzioni sostitutive e stato
militare", la norma denunciata non comporta, comunque, violazione
degli artt. 3 e 27 della Costituzione. Considerato in diritto
1. - Le due ordinanze in epigrafe sottopongono al vaglio della
Corte questioni di legittimità costituzionale pressoché
coincidenti: i relativi giudizi vanno, quindi, riuniti per essere
decisi con un'unica sentenza.
2. - In entrambi i casi due sono le questioni sollevate dal
Tribunale militare di Padova, comune giudice a quo.
Con la prima questione viene coinvolto, in riferimento agli artt.
2, 3, 13 e 52, terzo comma, della Costituzione, l'art. 170 del codice
penale militare di pace, in forza del quale "Se alcuno dei fatti
preveduti dagli artt. 168 e 169 è commesso per colpa, si applica la
reclusione militare fino a sei mesi". Con la seconda questione
vengono coinvolti, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, dall'una ordinanza gli artt. 53, 54, 77 e 79 della
legge 24 novembre 1981,
n. 689, e dall'altra i soli artt. 53 e 54 di tale legge, "nella parte
in cui escludono che le sanzioni sostitutive siano applicabili, oltre
che agli estranei alle Forze armate e ai militari minorenni che
commettono reati militari compresi nella competenza del Pretore,
anche nei confronti dei militari maggiorenni che si rendono colpevoli
dei medesimi reati".
Peraltro, la seconda questione, essendo tra quelle già dichiarate
inammissibili da questa Corte con la sentenza in pari data n. 279 del
1987, deve dirsi manifestamente inammissibile, data l'identità di
termini e di situazioni.
3. - A loro volta, le ragioni che hanno indotto il Tribunale
militare di Padova a prospettare l'illegittimità costituzionale
dell'art. 170 del codice penale militare di pace, in relazione agli
artt. 168 e 169 dello stesso codice, non sembrano emergere con
univoca chiarezza dalla motivazione delle due ordinanze.
Il giudice a quo comincia, infatti, con il manifestare "dubbi
circa la legittimità costituzionale di (due) norme incriminatrici
che puniscono danneggiamenti colposi", e cioè in un caso l'art. 170
in relazione all'art. 168 (danneggiamento colposo di edificio
militare, per avere infranto un vetro di una caserma) e nell'altro
l'art. 170 in relazione all'art. 169 (deterioramento di cosa mobile
militare, per avere determinato il ribaltamento e conseguente
danneggiamento di un automezzo militare).
Ma, subito dopo, con l'invocare la specifica tutela apprestata
alla libertà personale dagli artt. 2 e 13 della Costituzione, la
doglianza pare concentrarsi sulla specie di pena comminata
(reclusione militare fino a sei mesi), facendo carico all'art. 170
non tanto di incriminare, quanto di "sanzionare con pena limitativa
della libertà personale qualsiasi comportamento lesivo di un
interesse di trascurabile importanza".
A dissolvere ogni ambiguità non basterebbe l'argomento, peraltro
sottaciuto, dell'assenza di ogni previsione di pene pecuniarie nel
codice penale militare di pace. Tale argomento, invero, non
risulterebbe decisivo, dato che questa specie di pena risulta
comminata in leggi speciali anche per reati demandati alla cognizione
dei tribunali militari
(v. artt. 150 e 152, primo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n.
237; nonché art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383): previsioni
certamente isolate, ma non per ciò meno significative, dal momento
che, come ricordano le due ordinanze di rimessione, le ipotesi di
danneggiamento colposo eccezionalmente previste dall'ordinamento
penale comune sono sanzionate o con una pena pecuniaria (v. articolo
unico della legge 20 marzo 1968, n. 304, sia pur oggetto di
sopravvenuta depenalizzazione) o con una pena detentiva
alternativamente ad una pena pecuniaria (v. art. 733 del codice
penale).
In ogni caso, il dolersi che venga sanzionato "con pena limitativa
della libertà personale qualunque comportamento lesivo di un
interesse di trascurabile importanza" dà adito ad un ulteriore
motivo di incertezza: se, cioè, la pena limitativa della libertà
personale sia da ritenere "eccessiva" nei riguardi di tutti i
danneggiamenti colposi di cose militari o soltanto nei riguardi di
danneggiamenti colposi di cose militari aventi trascurabile valore.
Né il prosieguo della motivazione dissipa le perplessità di cui
si è detto. Ribadito che "a questo giudice appare eccessiva la
condanna penale e la pena detentiva sia pure di breve durata, a
sanzione del danneggiamento colposo, anche di modesta entità", le
due ordinanze continuano ad oscillare tra le varie prospettive
indicate.
Dapprima, il giudice a quo insiste sulla lesione del diritto di
libertà personale, insita nella norma che "ne dispone una
limitazione per punire fatti colposi che compromettono, anche nel
modo più lieve, la perfetta funzionalità economica di un qualsiasi
oggetto appartenente all'amministrazione militare" e, in base
altresì all'art. 52, terzo comma, della Costituzione, qualifica
"eccessiva" la limitazione della libertà personale del militare
prevista dall'art. 170 del codice penale militare di pace, senza,
però, lasciar comprendere se l'eccesso lamentato riguardi pure i
fatti colposi che compromettano la funzionalità economica
dell'oggetto in modo non lieve.
Successivamente, ponendosi nell'ottica dell'art. 3 della
Costituzione, lo stesso giudice a quo reputa "sicuramente non
giustificabile" che - a differenza di quanto avviene nella
legislazione penale ordinaria, dove normalmente i danneggiamenti
colposi non sono presi in considerazione - "nella legislazione penale
militare viene, invece, penalmente sanzionato il danneggiamento
colposo di qualsiasi cosa appartenente all'amministrazione militare"
e ritiene, a sua volta, "chiaramente insostenibile" che "qualsiasi
oggetto, dal più comune al più specialistico e sofisticato,
assuma... per il solo fatto di entrare nel patrimonio
dell'amministrazione militare" quella particolare importanza o quel
non trascurabile interesse che può rendere accettabile
l'incriminazione del danneggiamento colposo. Ma neppure questa volta
risulta chiaro se all'eccesso lamentato si debba porre riparo facendo
venir meno l'incriminabilità di tutti i danneggiamenti militari
colposi o soltanto l'incriminabilità di quelli che abbiano avuto
effetti più lievi. Le due ordinanze di rimessione preferiscono,
piuttosto, adombrare un'ultima ipotesi di "coerente" soluzione,
quella di configurare i reati militari di danneggiamento colposo
"come perpetrabili da chiunque, e non già dal solo militare".
4. - La questione è inammissibile.
La non omogeneità delle argomentazioni addotte e la conseguente
diversificazione dei risultati cui i rispettivi sviluppi potrebbero
condurre non permettono a questa Corte di individuare con certezza i
veri termini del petitum e, quindi, di pervenire ad una risposta di
sicura aderenza a quanto effettivamente dal giudice a quo.
L'univocità formale
dei due dispositivi, diretti ad una declaratoria di illegittimità
dell'art. 170 del codice penale militare di pace, non può ovviare da
sola alla non univocità della motivazione, non foss'altro perché il
raggiungimento dei più circoscritti obiettivi in essa
alternativamente ravvisabili risulterebbe compromesso da un epilogo
drasticamente conforme a quanto in apparenza richiesto nel
dispositivo.
Si aggiunga che alcune delle soluzioni insite nella motivazione
sembrerebbero richiedere l'esercizio di poteri discrezionali
esclusivi del legislatore, donde l'esigenza, anche sotto questo
profilo, di una più lineare delimitazione. Senza dimenticare che la
problematica relativa ad un'eventuale distinzione tra danneggiamenti
di lieve e danneggiamenti di meno lieve entità non può prescindere
da un sia pur breve cenno (l'art. 170 non vi è menzionato, ma gli
artt. 168 e 169 sì) all'art. 171 del codice penale militare di pace,
il cui n. 1 prevede una circostanza aggravante specifica "se dal
fatto è derivato un danno di rilevante entità" e il cui n. 2
prevede un'altrettanto specifica circostanza attenuante "se, per la
particolare tenuità del danno, il fatto risulta di lieve entità",
sempre, peraltro, nell'ottica della pena detentiva.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 170 del codice penale militare di pace, in
relazione agli artt. 168 e 169 dello stesso codice, sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma, della
Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con le due ordinanze
in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 53, 54, 77 e 79 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale
militare di Padova con le due ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:280 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte