Sentenza n. 280/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/06/1991 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 69legge 680/1938
applicata al caso
- art. 12legge 152/1968
- art. 12legge 41/1939
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo
comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento
della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti
locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41 e dell'art. 12,
primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia
previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso con
ordinanza emessa il 27 dicembre 1990 dal Pretore di Modena nel
procedimento civile vertente tra Zini Daniele ed I.N.A.D.E.L.,
iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1991 il Giudice relatore
Giuseppe Borzellino;
Udito l'avv. Felice Assennato per Zini Daniele;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 27 dicembre 1990 il Pretore di
Modena, nel procedimento civile vertente tra Daniele Zini e
I.N.A.D.E.L. (R.O. n. 96 del 1991), ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 35 della Costituzione:
- questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo
comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento
della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti
locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, "nella parte in
cui e perché non attribuisce agli impiegati degli enti locali la
facoltà di chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondente
alla durata legale dei corsi per educatore professionale di
istituzione regionale (od almeno di quelli triennali istituiti dalla
Regione Emilia-Romagna) ed ai quali siano ammessi i diplomati della
scuola secondaria di secondo grado, qualora il titolo conseguito al
termine di detti corsi sia prescritto per l'ammissione ad uno dei
posti occupati durante la carriera";
- questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della
legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per
il personale degli Enti locali), "nella parte in cui e perché
consente il riscatto, ai fini della liquidazione dell'indennità
premio di servizio, dei soli periodi di studio universitario e dei
corsi speciali di perfezionamento e non invece, indistintamente, di
ogni e qualsiasi periodo di studio che sia valutabile ai fini del
trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli
istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro".
Premette l'ordinanza che il ricorrente Daniele Zini ha chiesto il
riconoscimento del diritto al riscatto del periodo del corso
triennale di studi per il conseguimento dell'attestato di educatore
professionale, titolo indispensabile per accedere al posto da lui
occupato presso la U.S.L. n. 9 di Reggio Emilia. E ciò ai fini sia
dell'acquisizione del diritto all'indennità premio di servizio che
della misura della prestazione previdenziale. A tali fini ha proposto
questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt.
3 e 35 della Costituzione, dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n.
152 e dell'art. 69, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680.
Rileva il remittente che l'art. 69 cit. del r.d.l. n. 680 del
1938, consente il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla
durata legale dei rispettivi corsi universitari od equiparati,
purché la laurea od il titolo siano prescritti per l'ammissione ad
uno dei posti occupati durante la carriera.
Il corso per educatore professionale non è un corso universitario
previsto dalle norme sull'istruzione superiore e non è neppure un
corso speciale di perfezionamento post-universitario. Osserva,
peraltro, l'ordinanza che la legislazione in tema di riscatti e
l'interpretazione seguitane nella giurisprudenza costituzionale,
tendono a concedere ogni migliore considerazione alla preparazione
professionale acquisita.
Pertanto, va sollevata questione di legittimità costituzionale in
riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dell'art. 69, primo
comma, del regio decreto-legge n. 680 del 1938, convertito nella
legge 9 gennaio 1939, n. 41.
Con riferimento agli stessi parametri costituzionali e per le
medesime considerazioni, non manifestamente infondata appare,
inoltre, la questione concernente l'art. 12 della legge 8 marzo 1968,
n. 152, in quanto non considera riscattabili, ai fini dell'indennità
premio di servizio, tutti i periodi di studio dei quali sia ammesso
il riscatto ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di
previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.
2. - Si è costituito lo Zini, rappresentato e difeso dall'avv.to
Franco Agostini: è stata depositata memoria nella quale, richiamate
le precedenti sentenze della Corte costituzionale nonché le
argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, si insiste per la
dichiarazione di illegittimità delle norme denunciate. Considerato in diritto
1.1. - L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in
materia previdenziale per il personale degli Enti locali) consente la
facoltà di riscatto dei periodi di studio universitario valutabili
ai fini del trattamento di quiescenza.
Alla presente fattispecie risulta applicabile, perciò, l'art. 69
del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di
previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) il
quale, peraltro, circoscrive il riscatto ai soli anni di studio per
il conseguimento della laurea prescritta per la carriera intrapresa.
1.2. - Il remittente dubita della legittimità costituzionale
della normativa, ravvisandola (artt. 3 e 35 Cost.) irrazionalmente
discriminante della tutela lavorativa. Infatti, chi abbia conseguito,
secondo la disciplina dettata con il d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761
e il conseguente decreto del Ministro della Sanità in data 10
febbraio 1984, il titolo di educatore professionale, a seguito di
attestato abilitativo al termine di corso almeno biennale svolto
presso strutture universitarie ovvero presso presidi del Servizio
sanitario nazionale, cui si acceda previo diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, risulterebbe privo di siffatta tutela
quando, per contro, il titolo si determini indispensabile per la
carriera intrapresa.
2. - La questione è fondata.
La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente posto in
rilievo che la legislazione in tema di riscatto è tendenziale a
concedere ogni migliore considerazione alla progressione
professionale acquisita a termini di quanto qui sopra descritto (n.
1.2), quando ed in ogni caso ne sussista la rilevata
indispensabilità per i fini di accesso all'impiego (cfr. in termini
pressoché analoghi, sentenza n. 426 del 1990 in ordine al titolo di
assistente sociale; sent. n. 133 del 1991 per il diploma di tecnico-fisioterapista e della riabilitazione).
L'evoluzione positiva in tali sensi seguita, della quale partecipa
la presente vicenda, si radica ovviamente nella necessità di
consentire l'immissione in carriera, segnatamente per profili di
compiti e di attività emergenti ex novo nella complessa società
odierna, di personale idoneo per cultura e specifica preparazione,
tra l'altro soggettivamente svantaggiato, per i periodi di corso
seguiti, rispetto al momento d'impiego nelle pubbliche
amministrazioni.
Talché la norma impugnata è indubbiamente, anche nella puntuale
vicenda odierna, affetta da irrazionalità
ex art. 3 della Costituzione, restando assorbita ogni altra
prospettazione: conseguentementeillegittima nella parte in cui non
soddisfa gli enunciati principi.
3. - Il remittente, per gli scopi assentiti nell'art. 12, primo
comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia
previdenziale per il personale degli Enti locali) vorrebbe estesa la
declaratoria a ogni altro generale periodo di studi finalizzato al
conseguimento del titolo. Ma ciò esula palesemente dai termini della
causa odierna: va, dunque, pronunciata l'inammissibilità della
relativa questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma,
del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa
di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali)
convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui non
prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla
durata legale degli studi per il conseguimento dell'attestato
abilitante all'attività di educatore professionale, rilasciato da
presídi del Servizio sanitario nazionale ovvero da strutture
universitarie, quando il detto titolo siasi reso indipensabile per
l'accesso, nel pubblico impiego, alle inerenti mansioni;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia
previdenziale per il personale degli Enti locali) nella parte in cui
non stabilisce onnicomprensivamente la facoltà di riscatto, ai fini
della liquidazione dell'indennità premio di servizio, di ogni e
qualsiasi periodo di studio, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
35 della Costituzione, dal Pretore di Modena con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:280 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte