Sentenza n. 281/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/12/1984 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 58 e
65, primo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle
locazioni di immobili urbani), promossi con ordinanze emesse dal
Pretore di Pavia il 13 febbraio 1981, dal Tribunale di Genova il 16
novembre 1981, dai Pretori di Napoli il 17 marzo 1982, 7 e 26 maggio
1982, di Mestre il 30 novembre 1982, di Milano il 27 ottobre 1982 e 20
gennaio 1983, iscritte al n. 224 del r.o. 1981, ai nn. 234, 282, 477 e
500 del r.o. 1982 e ai nn. 51, 289 e 328 del r.o. 1983 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 193 del 1981, nn. 255,
269, 331 e 338 del 1982, nn. 177, 239 e 246 del 1983.
Visto l'atto di costituzione di Piccione Nicola nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1984 il Giudice relatore
Francesco Saja;
udito l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento vertente tra Cantoni Adelio,
locatore, e Mondina Vittorio, conduttore, ed avente ad oggetto licenza
per finita locazione di un immobile abitativo, il Pretore di Pavia con
ordinanza del 13 febbraio 1981 (reg. ord. n. 224 del 1981) sollevava
questione di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27
luglio 1978 n. 392, in riferimento all'art. 3 Cost..
Rilevava il Pretore che il contratto in questione, stipulato il 18
settembre 1977 con termine annuale, aveva una scadenza convenzionale
successiva al 31 luglio 1978, ossia all'ultima scadenza disposta dalla
legislazione vincolistica (e precisamente dall'art. 1 d.l. 24 giugno
1978 n. 298, conv. in l. 28 luglio 1978 n. 395) anteriore alla cit.
legge n. 392.
Esso pertanto non poteva essere compreso tra i contratti in corso
alla data di entrata in vigore della legge stessa e soggetti a proroga
legale, onde veniva disciplinato dall'art. 65 invece che dall'art. 58
della legge medesima.
Ciò premesso, e rilevato altresì che nel 1977 il Mondina aveva
percepito un reddito inferiore ad otto milioni di lire, il Pretore
osservava che il diverso trattamento riservato dagli artt. 58 e 65 l.
n. 392 del 1978 ai contratti in corso alla data di entrata in vigore
della legge stessa, a seconda che fossero o no soggetti alla proroga
legale, era giustificato se l'inapplicabilità della proroga stessa era
fondata sulle condizioni economiche del conduttore (ossia sull'essere
il suo reddito annuo superiore al detto limite di otto milioni), ma non
sembrava ragionevole se il difetto di proroga andava riferito ad una
circostanza "meramente accidentale ed irrilevante", quale la scadenza
convenzionale successiva all'ultima scadenza legale. Nell'ordinanza
era richiamata, a conforto della tesi prospettata, la sentenza 16
luglio 1980 n. 110, con cui questa Corte aveva dichiarato illegittimo,
per contrasto col principio di eguaglianza, l'art. 1 l. n. 841 del
1973, nella parte in cui disponeva un'ulteriore proroga di alcuni
contratti di locazione, escludendo dalla sua disciplina quelli che non
risultavano già prorogati.
2. - La stessa questione di legittimità costituzionale veniva
sollevata dal Tribunale di Genova con ordinanza del 16 novembre 1981
(reg. ord. n. 234 del 1982) in causa Piccione c. Menesini, e dai
Pretori: di Napoli con ordinanze 17, 7 e 26 maggio 1982 (reg. ord. n.
282, 477 e 500 del 1982) in cause Golia c. Del Giudice, Alfano c.
Palmer e Mirandola c. Greco; di Mestre con ordinanza del 30 novembre
1982 (reg. ord. n. 51 del 1983) in causa D'Auria c. Comin; di Milano
con ordinanze 27 ottobre 1982 e 20 gennaio 1983 (reg. ord. n. 289 e 328
del 1983) in cause Mauri c. Di Gregorio e Acerbono c. Capitoni.
3. - Nelle cause n. 224 del 1981, 234, 282, 477, 500 del 1982
interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nella sola causa n. 224 del 1981 l'interveniente deduceva che tutti
i contratti presi in considerazione dal sopra citato d.l. n. 298 del
1978 (ossia quelli in corso alla data del 30 giugno 1978) erano stati
prorogati, quale che fosse la loro data di scadenza convenzionale e
purché il conduttore avesse un reddito non superiore ad otto milioni
di lire.
Anche il contratto di cui al caso di specie rientrava perciò nella
previsione dell'art. 58 l. n. 392.
Nelle altre cause la Presidenza del Consiglio osservava che, anche
a voler ritenere applicabile la disciplina dell'art. 65, la differenza
di trattamento, contenuta nella l. n. 392 del 1978, tra contratti
"prorogati" e contratti "non prorogati" non poteva considerarsi
ingiustificata. Essa, al contrario, era intesa a realizzare
gradualmente l'unificazione tra regime vincolistico e regime libero
delle locazioni, considerati nella loro diversità dal legislatore
secondo il suo insindacabile apprezzamento discrezionale.
Nella pubblica udienza l'interveniente dichiarava di abbandonare
l'eccezione relativa alla causa n. 224 del 1981.
Nella causa n. 234 del 1982 si costituiva il locatore Piccione
Nicola, sostenendo anch'egli la non fondatezza della questione. Considerato in diritto :
1. - Tutte le ordinanze in epigrafe sollevano un'identica questione
relativamente alle medesime disposizioni di legge (artt. 58 e 65 l. 27
luglio 1978 n. 392, recante la disciplina delle locazioni di immobili
urbani): pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi
con unica sentenza.
2. - Precisamente i giudici a quibus impugnano le norme suddette
per contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma,
Cost.), in quanto, a loro avviso, esse determinerebbero
un'ingiustificata disparità di trattamento nell'ambito dei contratti
di locazione di immobili urbani destinati ad uso di abitazione e in
corso al momento dell'entrata in vigore della l. n. 392 del 1978 (30
luglio 1978). Ciò perché l'art. 58 prevede un'ulteriore (e ultima)
proroga - peraltro ormai esaurita dei contratti che già vi erano
soggetti, mentre la stessa non è applicabile, in base al ricordato art.
65, a quelli che non erano prorogati secondo la normativa precedente:
in particolare, ne restano esclusi quelli con termine finale successivo
alla scadenza prevista dall'ultimo provvedimento vincolistico (d.l. 24
giugno 1978 n. 298, convertito nella l. 28 luglio 1978 n. 395), anche
se il titolare avesse un reddito inferiore agli otto milioni. Secondo
i predetti giudici, la circostanza che la locazione fosse soggetta o no
a proroga al momento della entrata in vigore della citata legge n.
392/1978 aveva un carattere puramente formale ed accidentale, che non
poteva razionalmente giustificare il diverso trattamento degli artt. 58
e 65.
Il principio di eguaglianza avrebbe imposto invece di prendere in
considerazione, anche relativamente ai contratti non prorogati (per la
ricordata successiva scadenza), l'ipotesi che il reddito del locatario
rientrasse nel suddetto limite e ciò esigeva di concedere anche in tal
caso l'ulteriore proroga prevista dall'art. 58.
3. - Si osserva anzitutto che le tre ordinanze del Pretore di
Napoli (nn. 282, 477 e 500 reg. ord. 1982) non contengono alcun
riferimento alla fattispecie concreta e quindi nessun cenno alla
rilevanza della questione nel giudizio principale.
Pertanto, non risultando osservata la prescrizione dell'art. 23
della legge 11 marzo 1953 n. 87, che impone al giudice a quo di
indicare nell'ordinanza di rinvio i termini e i motivi della
impugnativa, va dichiarata, conformemente alla costante giurisprudenza
di questa Corte (sent. n. 127 del 1983; ordinanze nn. 164, 196 e 227
del 1984), l'inammissibilità della questione sollevata con detti
provvedimenti.
4. - Limitatamente all'ordinanza del Pretore di Pavia la Avvocatura
dello Stato ha eccepito che la previsione dell'art. 58 comprenderebbe
tutti i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della cit.
l. 392/1978 - ossia anche quelli con scadenza convenzionale successiva
all'ultimo termine di proroga - sicché, non sussistendo la distinzione
che costituisce il necessario presupposto logico della impugnativa, il
problema di costituzionalità non potrebbe porsi.
L'eccezione non può essere condivisa, in quanto l'art. 58 si
riferisce ai "contratti di locazione... soggetti a proroga secondo la
legislazione vigente..." e, quindi, in base alla concorde
interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, la disposizione
concerne esclusivamente rapporti già prorogati in base alla
preesistente normativa, ossia soltanto quelli che, avendo una scadenza
pattizia anteriore al termine di proroga, sono stati coattivamente
protratti. Peraltro la stessa Avvocatura dello Stato non ha ripetuto
l'eccezione relativamente alle successive ordinanze, dichiarando anzi
espressamente nell'udienza di discussione di abbandonarla, in quanto
priva di giuridico fondamento.
5. - Esaminando quindi il problema fondamentale posto dalle altre
ordinanze, osserva la Corte come la ricordata l. n. 392 del 1978 ha
inteso dare una nuova e stabile disciplina alle locazioni di immobili
urbani, superando il regime "vincolistico" vigente ormai da parecchi
decenni. Il quale non poteva essere ulteriormente mantenuto, sia
perché inficiato da profonde contraddizioni e gravi anomalie dovute
alla natura frammentaria e disorganica dei numerosi interventi
legislativi, sia perché, come aveva ripetutamente avvertito anche
questa Corte, esso poteva costituzionalmente giustificarsi come mezzo
straordinario, preordinato a fronteggiare crisi congiunturali del
settore dell'edilizia abitativa: diversamente, se si fosse trasformato
- anche per effetto di successive e reiterate protrazioni - in un
assetto ordinario, avrebbe potuto trovarsi in contrasto con le
disposizioni degli artt. 3 e 42 Cost. (cfr., in particolare, le sentt.
n. 3 e 225 del 1976; n. 71 del 1980).
Intuitivamente, il legislatore del 1978, nella sua opera di
profonda riforma, non poteva far cessare il "blocco vincolistico"
bruscamente, senza predisporre con l'indispensabile gradualità una
soluzione tecnica per il passaggio al nuovo sistema. E a questa
imprescindibile esigenza si ricollega appunto la disposizione dell'art.
58 l. cit., la quale ha previsto per i contratti di locazione di
immobili urbani, destinati ad uso di abitazione e già soggetti a
proroga al momento dell'entrata in vigore della stessa legge,
un'ulteriore proroga, scaglionata in relazione alla data di
stipulazione dei contratti medesimi: quest'ultima è definitivamente
cessata con il 1 gennaio 1984, in quanto i successivi interventi
legislativi in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di
abitazione hanno avuto per oggetto soltanto la dilazione degli sfratti,
ma non anche la durata dei relativi rapporti.
6. - La ratio che sta alla base del ricordato art. 58 non può
affatto riscontrarsi per i contratti previsti dall'art. 65. Rispetto
a questi ultimi non si poneva, invero, il problema di regolare con
indispensabile gradualità il passaggio dal "regime vincolistico" a
quello libero, ciò che solo avrebbe giustificato la previsione di
un'ulteriore proroga: per contro, detti contratti erano sì in corso al
momento della entrata in vigore della legge, ma non erano soggetti alla
normativa "vincolistica" sicché il legislatore, che si proponeva
proprio di abolire quel regime, perché ormai ingiustificato, non
avrebbe potuto invece razionalmente reintrodurlo ed estenderlo a una
categoria di rapporti che non vi erano soggetti.
Detti contratti peraltro non sono stati trascurati dalla nuova
legge, la quale, con il citato art. 65, ha disposto che ad essi si
applica il nuovo regolamento organico e permanente degli artt. 1 e 3,
attribuendo così al locatario, quanto alla durata del rapporto, quel
trattamento notevolmente più favorevole sancito da detta legge con una
profonda innovazione rispetto alla precedente disciplina.
Ma al di là di detta previsione, diretta a contemperare equamente
gli opposti interessi del locatore e del locatario, l'estensione della
proroga anche ai contratti indicati nella norma ora detta non sarebbe
stata possibile senza una grave frattura di criterio logico.
Da tali considerazioni risulta chiaro come il principio di
eguaglianza non sia stato appropriatamente invocato dalle ordinanze di
rimessione a causa della eterogeneità dei rapporti giuridici presi in
considerazione, rispettivamente dagli artt. 58 e 65 della cit. l. n.
392 del 1978; così come non appropriato è il richiamo alla sent. n.
110/1980, che muove invece dalla omogeneità delle due situazioni
comparate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
- dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata
in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Napoli con le ordinanze
indicate in epigrafe;
- dichiara non fondata la stessa questione di legittimità
costituzionale sollevata dai Pretori di Pavia, di Mestre, e di Milano,
nonché dal Tribunale di Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:281 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte